§ 57.6.2 - R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128 .
Ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:15/10/1936
Numero:2128


Sommario
Art. 1.      Gli studi per il conseguimento del diploma di levatrice si compiono:
Art. 2.      Sono scuole di ostetricia autonome quelle di Aquila, Camerino, Catanzaro, Ferrara, Novara, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli e Verona.
Art. 3.      Spetta al ministro per l'educazione nazionale la vigilanza sulle scuole d'ostetricia autonome.
Art. 4.      Al mantenimento delle scuole di ostetricia di cui alla lettera a, dell'art. 1 del presente decreto provvede l'università di cui esse fanno parte, che potrà all'uopo stipulare accordi e [...]
Art. 5.      Alle scuole di ostetricia autonome è riconosciuta personalità giuridica.
Art. 6.      Il corso di studi per il conseguimento del diploma di levatrice ha la durata di due anni.
Art. 7.      Il personale delle scuole di ostetricia comprende:
Art. 8.      Ai posti di professore-direttore delle scuole autonome si provvede con la nomina per concorso o per trasferimento.
Art. 9.      Per lo stato giuridico del personale assistente delle scuole autonome valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale assistente universitario.
Art. 10.      Per lo stato giuridico del personale tecnico, ed eventualmente del personale subalterno, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla corrispondente categoria di personale [...]
Art. 11.      I provvedimenti relativi al personale di ogni categoria appartenente alle scuole autonome sono deliberati dal consiglio di amministrazione delle scuole stesse.
Art. 12.      Restano ferme le disposizioni in virtù delle quali sono a carico dello Stato il direttore e due assistenti della scuola di Trieste e la levatrice maestra della scuola di Venezia.
Art. 13.      Possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera, a termini dell'art. 135 del testo unico [...]
Art. 14.      Le tasse e le sopratasse per le scuole di ostetricia sono le seguenti:
Art. 15.  [5]
Art. 16.      Per gli atti di competenza delle scuole di ostetricia sono dovuti i diritti di segreteria stabiliti dalla tabella I annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [...]
Art. 17.      Chiunque, anche se munita di titolo professionale, esercita la professione di levatrice senza essere inscritta nel relativo albo, è punita con le pene stabilite nell'art. 348 del codice penale.
Art. 18.      Il parto deve essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo e qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che [...]
Art. 19.      Entro due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni, i consorzi e gli enti pubblici provvederanno alla revisione dei regolamenti organici delle levatrici [...]
Art. 20.      Alle levatrici condotte, che siano chiamate ad assistere nell'anno ad un numero di parti superiore a 200 sarà dovuto dal comune o consorzio un compenso supplementare per ogni parto in eccedenza [...]
Art. 21.      Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto, udito il consiglio provinciale di sanità, ed approvato dal ministero dell'interno, determina le norme generali per il servizio ostetrico della [...]
Art. 22.      Con regio decreto da emanarsi su proposta del ministro per l'interno, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, saranno delimitate [...]
Art. 23.      Sono abrogati il regio decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1634 e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.
Art. 24.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


§ 57.6.2 - R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128 [1] .

Ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice.

(G.U. 23 dicembre 1936, n. 296).

 

Capo I

SCUOLA DI OSTETRICIA

 

1.

ORDINAMENTO

 

     Art. 1.

     Gli studi per il conseguimento del diploma di levatrice si compiono:

     a) nelle scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche delle università; le dette cliniche hanno per l'insegnamento delle levatrici quel maggior numero di letti che è stabilito dall'università d'accordo con le amministrazioni ospedaliere;

     b) nelle scuole di ostetricia autonome istituite o che possano essere istituite a norma dell'articolo seguente, a totale carico di enti e di privati che con convenzione assumano l'impegno di far fronte alle relative spese.

 

          Art. 2.

     Sono scuole di ostetricia autonome quelle di Aquila, Camerino, Catanzaro, Ferrara, Novara, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli e Verona.

     Con decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, possono essere istituite scuole autonome nelle città capoluoghi di provincia, che non siano sedi di cliniche ostetrico-ginecologiche universitarie.

 

          Art. 3.

     Spetta al ministro per l'educazione nazionale la vigilanza sulle scuole d'ostetricia autonome.

     Tale vigilanza è esercitata per il tramite della regia università di Bologna, per la scuola di Ferrara; della regia università di Napoli, per la scuola di Catanzaro; della regia università di Padova, per le scuole di Trieste, Udine, Venezia e Verona; della regia università di Roma, per le scuole di Aquila e Camerino; della regia università di Torino, per le scuole di Novara e Vercelli.

     Per le scuole di ostetricia che possono essere istituite, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la vigilanza è esercitata per il tramite dell'università determinata dal decreto reale di istituzione.

 

          Art. 4.

     Al mantenimento delle scuole di ostetricia di cui alla lettera a, dell'art. 1 del presente decreto provvede l'università di cui esse fanno parte, che potrà all'uopo stipulare accordi e convenzioni con le amministrazioni ospedaliere.

     Al mantenimento delle scuole di cui alla lettera b si provvede con convenzione fra enti e privati. Le convenzioni sono approvate e occorrendo modificate per decreto reale su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 5.

     Alle scuole di ostetricia autonome è riconosciuta personalità giuridica.

     Il consiglio di amministrazione è composto del direttore, presidente, dell'intendente di finanza della provincia, e di un altro membro scelto dal ministro per l'educazione nazionale.

     Gli enti e i privati che hanno assunto di far fronte alle spese per il mantenimento delle scuole, ciascuno in misura non inferiore alle lire 25.000, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al consiglio. Per ogni tre contribuenti è designato un rappresentante. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono ugualmente designare un rappresentante.

 

          Art. 6.

     Il corso di studi per il conseguimento del diploma di levatrice ha la durata di due anni. [2]

     Presso le scuole di ostetricia possono essere altresì tenuti corsi pratici della durata di almeno un mese e corsi di perfezionamento della durata di un anno. Ai corsi anzidetti possono essere inscritte le levatrici già diplomate.

 

2.

PERSONALE

 

          Art. 7.

     Il personale delle scuole di ostetricia comprende:

     a) il professore-direttore;

     b) il personale assistente (aiuti e assistenti);

     c) il personale tecnico (levatrici maestre e levatrici assistenti);

     d) il personale subalterno.

     Per le scuole di cui alla lettera a dell'art. 1 le funzioni di direttore sono esercitate dal direttore della clinica cui le scuole sono annesse. Il personale assistente (aiuti e assistenti), il personale tecnico (levatrici maestre e levatrici assistenti) e quello subalterno fanno parte del personale universitario. A tale scopo il ruolo del personale stesso sarà stabilito, tenendo conto delle esigenze delle scuole, nel regolamento interno di cui all'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

     Per le scuole autonome col decreto reale di cui all'art. 2 sono stabiliti il ruolo organico ed il trattamento economico del personale direttivo, assistente e tecnico. Il trattamento economico deve essere determinato in misura non superiore a quella del personale statale corrispondente. Le norme per lo stato giuridico di detto personale sono determinate negli articoli che seguono.

 

          Art. 8.

     Ai posti di professore-direttore delle scuole autonome si provvede con la nomina per concorso o per trasferimento.

     Ai professori-direttori si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari, comprese quelle per i concorsi, le nomine, i conferimenti del grado di ordinario, i trasferimenti, gli incarichi e le supplenze. I trasferimenti di detti professori sono ammessi soltanto da scuola a scuola.

     Le relative proposte devono essere fatte, salvo il diritto di iniziativa del ministro per l'educazione nazionale ai sensi del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dal rettore della università cui compete la vigilanza sulla scuola, sentita la facoltà di medicina e chirurgia.

 

          Art. 9.

     Per lo stato giuridico del personale assistente delle scuole autonome valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale assistente universitario.

     Nei riguardi di detto personale il direttore della scuola esercita le attribuzioni che per gli aiuti e gli assistenti universitari sono esercitati dal professore ufficiale della materia.

 

          Art. 10.

     Per lo stato giuridico del personale tecnico, ed eventualmente del personale subalterno, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla corrispondente categoria di personale dell'università cui compete la vigilanza della scuola.

 

          Art. 11.

     I provvedimenti relativi al personale di ogni categoria appartenente alle scuole autonome sono deliberati dal consiglio di amministrazione delle scuole stesse.

 

          Art. 12.

     Restano ferme le disposizioni in virtù delle quali sono a carico dello Stato il direttore e due assistenti della scuola di Trieste e la levatrice maestra della scuola di Venezia.

     Restano altresì fermi gli obblighi che disposizioni e convenzioni pongano a carico dello Stato o di altri enti per il mantenimento delle scuole stesse e delle altre scuole di cui al primo comma dell'art. 2.

 

3.

ALUNNE E TASSE

 

          Art. 13.

     Possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera, a termini dell'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 [3] .

     Le aspiranti all'ammissione debbono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere non meno di 18 anni e non più di 35 anni di età. Possono, peraltro, ottenere l'ammissione coloro che compiono il diciottesimo anno nel corso dell'anno scolastico per il quale la iscrizione ha luogo [4]

     b) essere di buona condotta morale, civile e politica;

     c) essere di sana e robusta costituzione fisica e immuni da malattie infettive.

     I requisiti di cui alle lettere b e c debbono sussistere anche al momento dell'ammissione agli esami di diploma.

 

          Art. 14.

     Le tasse e le sopratasse per le scuole di ostetricia sono le seguenti:

 

Tassa d'immatricolazione

L. 100

Tassa annua d'inscrizione

L. 200

Sopratassa annua di esame

L. 75

Tassa di diploma

L. 100

Sopratassa di diploma

L. 100

Tassa d'iscrizione per il corso pratico

L. 50

Tassa d'inscrizione per il corso di perfezionamento

L. 100

 

     Le tasse d'immatricolazione e d'inscrizione sono devolute, per le scuole annesse alle università, alle università e, per le scuole non annesse alle università, alle scuole stesse.

     Le tasse d'immatricolazione e d'inscrizione sono destinate al funzionamento delle scuole, le sopratasse d'esame sono erogate, in quote uguali, per propine ai componenti le commissioni esaminatrici. La tassa di diploma è devoluta all'erario.

 

          Art. 15. [5]

 

          Art. 16.

     Per gli atti di competenza delle scuole di ostetricia sono dovuti i diritti di segreteria stabiliti dalla tabella I annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

     I diritti di segreteria sono devoluti, per le scuole annesse a università, all'università, e per le scuole non annesse a università, alle scuole stesse.

 

Capo II

DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE

 

          Art. 17.

     Chiunque, anche se munita di titolo professionale, esercita la professione di levatrice senza essere inscritta nel relativo albo, è punita con le pene stabilite nell'art. 348 del codice penale.

     Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, e del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, in quanto si riferiscono alla disciplina giuridica della professione di levatrice.

 

          Art. 18.

     Il parto deve essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo e qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre le 12 ore.

     Nell'un caso e nell'altro sarà redatto dalla levatrice o dal medico chirurgo apposito certificato di assistenza, che deve essere prodotto all'ufficiale sanitario del comune da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita.

 

          Art. 19.

     Entro due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni, i consorzi e gli enti pubblici provvederanno alla revisione dei regolamenti organici delle levatrici da essi dipendenti, allo scopo di elevarne lo stipendio minimo iniziale a lire 4000 oltre gli aumenti periodici già maturati.

     In ogni caso lo stipendio delle levatrici non potrà superare, pur tenendo conto degli aumenti periodici, quello massimo previsto dai relativi regolamenti, sempre quando esso sia superiore alle lire 4000.

 

          Art. 20.

     Alle levatrici condotte, che siano chiamate ad assistere nell'anno ad un numero di parti superiore a 200 sarà dovuto dal comune o consorzio un compenso supplementare per ogni parto in eccedenza al numero predetto.

 

          Art. 21.

     Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto, udito il consiglio provinciale di sanità, ed approvato dal ministero dell'interno, determina le norme generali per il servizio ostetrico della provincia.

 

          Art. 22.

     Con regio decreto da emanarsi su proposta del ministro per l'interno, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, saranno delimitate le facoltà consentite alle levatrici nell'esercizio delle loro attività professionali.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 23.

     Sono abrogati il regio decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1634 e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

     Per l'anno scolastico 1936-37 potranno tuttavia ottenere l'ammissione alle scuole di ostetricia le candidate sfornite del prescritto titolo di studi medi, che superino uno speciale esame sul programma per la licenza delle scuole secondarie d'avviamento professionale.

     Per il detto anno 1936-37 potranno essere ammesse alle scuole di ostetricia anche alunne che abbiano superato il venticinquesimo anno di età, ma non il trentesimo.

 

          Art. 24.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 


[1]  Convertito in legge dalla L. 25 marzo 1937, n. 921.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1957, n. 1252.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1957, n. 1252.

[4]  Lettera così modificata dal D.Lgs.Lgt. 14 giugno 1945, n. 360.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1957, n. 1252.