§ 57.6.19 - Legge 23 dicembre 1957, n. 1252.
Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:23/12/1957
Numero:1252


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Le studentesse in medicina e chirurgia possono essere iscritte alla scuola di ostetricia previo il superamento di una prova di esame di anatomia, fisiologia, patologia generale, elementi di [...]
Art. 4.      L'art. 15 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, è soppresso.
Art. 5.      Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di intesa col Ministero della pubblica istruzione provvederà alla revisione dei [...]
Art. 6.      Coloro che hanno già conseguito il diploma di ostetrica in una delle scuole di ostetricia indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo [...]


§ 57.6.19 - Legge 23 dicembre 1957, n. 1252. [1]

Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia.

(G.U. 4 gennaio 1958, n. 3)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:

     "Il corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica ha la durata di due anni".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:

     "Possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera, a termini dell'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265".

 

          Art. 3.

     Le studentesse in medicina e chirurgia possono essere iscritte alla scuola di ostetricia previo il superamento di una prova di esame di anatomia, fisiologia, patologia generale, elementi di igiene, tecnica assistenziale infermieristica, e senza alcuna prova se abbiano già superato gli esami dei primi tre anni dei corsi di medicina-chirurgia.

     L'iscrizione alle scuole di ostetricia non è compatibile con la contemporanea prosecuzione dei corsi universitari di medicina-chirurgia.

 

          Art. 4.

     L'art. 15 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, è soppresso.

 

          Art. 5.

     Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di intesa col Ministero della pubblica istruzione provvederà alla revisione dei programmi d'insegnamento adeguandoli alle nuove esigenze derivanti dell'art. 2.

 

Disposizione transitoria

 

          Art. 6.

     Coloro che hanno già conseguito il diploma di ostetrica in una delle scuole di ostetricia indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, e le allieve attualmente iscritte a dette scuole che conseguano il diploma di ostetrica, entro un triennio dalla promulgazione della presente legge possono essere ammesse al secondo anno di una scuola-convitto professionale per infermiere con dispensa da qualsiasi esame.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.