Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore |
Data: | 14/09/1970 |
Numero: | 692 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dal precedente art. 1, gli alunni sosterranno un [...] |
Art. 3. A modifica e integrazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi [...] |
Art. 4. L'art. 5 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente |
Art. 5. L'art. 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente |
Art. 6. Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o [...] |
Art. 7. Limitatamente all'anno scolastico 1969-70 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato previsto dall'art. 2 della presente legge, da effettuarsi entro il 30 settembre [...] |
Art. 8. L'art. 9 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente |
§ 57.4.102 – L. 14 settembre 1970, n. 692.
Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali.
(G.U. 3 ottobre 1970, n. 250).
L'art. 1 della
"Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.
Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.
I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.
I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.
Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.
I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento".
Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'art. 1 della
A modifica e integrazione di quanto disposto dall'art. 4 della
L'art. 5 della
"L'insegnamento teorico pratico nei corsi previsti dal primo, secondo, terzo e quinto comma del precedente art. 1 sarà affidato a personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma dello stesso art. 1".
L'art. 6 della
"Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo.
Ai corsi di cui al quinto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo".
Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norma del
Limitatamente all'anno scolastico 1969-70 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato previsto dall'art. 2 della presente legge, da effettuarsi entro il 30 settembre 1970, gli alunni che abbiano frequentato il secondo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi d'arte applicata o di disegno industriale a norma del
L'art. 9 della
"Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della