§ 57.4.6 – R.D.L. 4 settembre 1925, n. 1604.
Disposizioni per l'istruzione superiore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:04/09/1925
Numero:1604


Sommario
Art. 1.      Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 17 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, ove una facoltà, una scuola o un istituto superiore di magistero deliberino di [...]
Art. 2.      La commissione giudicatrice è composta di cinque membri, ed è nominata dal ministro. Due di tali membri sono designati dalla facoltà o scuola o istituto superiore di [...]
Art. 3.      Le modalità per le designazioni da farsi dalle facoltà, dalle scuole e dagli istituti superiori di magistero sono fissate con ordinanza ministeriale
Art. 4.      Quando trattisi di provvedere a cattedre, che non appartengano alle facoltà o scuole indicate nei commi 2 e 3 dell'art. 2 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, o alla [...]
Art. 5.      La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire la cattedra messa a concorso, graduandoli in ordine di merito, e [...]
Art. 6.      Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della facoltà, della scuola o dell'istituto per i quali il concorso stesso fu bandito, e entro un biennio dalla data di [...]
Art. 7.      Le commissioni giudicatrici dei concorsi si riuniscono in Roma
Art. 8.      Le spese per le commissioni giudicatrici, quando trattisi di concorsi a cattedre di università o d'istituti superiori di cui alla tabella B allegata al r.d. 30 settembre [...]
Art. 9.      Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai precedenti articoli, cadano su chi già ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva il [...]
Art. 10.      L'art. 16 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Quando una cattedra si renda vacante per il trasferimento o per il collocamento a riposo del suo titolare, il posto di ruolo ad essa corrispondente s'intende disponibile [...]
Art. 12.      La motivata relazione circa l'operosità e l'efficacia didattica del professore e circa il modo col quale egli ha adempiuto in genere ai suoi doveri accademici durante il [...]
Art. 13.      Il terzo comma dell'art. 20 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente
Art. 14.      I primi due commi dell'art. 26 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, e dell'art. 21 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, sono così sostituiti
Art. 15.      Nell'art. 5 del r.d. 22 maggio 1924, n. 744, alle parole "un congedo della durata di un intero anno scolastico" sono sostituite le parole "un congedo della durata di un [...]
Art. 16.      I professori di ruolo delle università e degli istituti superiori, che abbiano cessato del servizio per volontarie dimissioni, possono essere riammessi in servizio, [...]
Art. 17.      L'art. 5 del r.d. 25 settembre 1924, n. 1585, è sostituito dal seguente
Art. 18.      L'art. 36 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente
Art. 19.      Alla supplenza, di cui all'art. 4 del r.d. 25 settembre 1923, n. 1585, può provvedersi anche con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In questo caso [...]
Art. 20.      Quando alcuna delle scuole di ostetricia non annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche delle università sia stata soppressa, il direttore di essa può essere [...]
Art. 21.      Alla tabella D annessa al r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, sono portate le seguenti mutazioni
Art. 22.      All'art. 8 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è aggiunto il seguente comma
Art. 23.      Qualora un professore collocato a riposo per limiti di età, ai sensi dell'art. 34 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, ricopra anche l'ufficio di rettore di università o [...]
Art. 24.      All'art. 11 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è aggiunto il seguente comma
Art. 25.      La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle università e degli [...]
Art. 26.      Le commissioni giudicatrici per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo che è stabilito con ordinanza [...]
Art. 27.      All'art. 44 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito il seguente
Art. 28.      I professori di ruolo nei regi istituti medi di istruzione, che siano liberi docenti nelle università e negli istituti superiori del regno, sono considerati quali [...]
Art. 29.      Gli esami di profitto, presso tutte le facoltà o scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le disposizioni contenute nello [...]
Art. 30.      La tassa annuale d'iscrizione stabilita per le facoltà e scuole indicate dalla tabella G allegata al r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è aumentata di lire 50
Art. 31.      Agli studenti di cittadinanza straniera è concessa la dispensa dal pagamento della metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche; non è concessa dispensa dal pagamento [...]
Art. 32.      Gli studenti, che fanno passaggio durante il corso degli studi da una facoltà o scuola ad un'altra facoltà o scuola per la quale le tasse siano più elevate, debbono [...]
Art. 33.      Ai concorsi per posto di aiuto e di assistente della regia scuola di architettura di Roma e delle cattedre di disegno nelle regie università e nei regi istituti [...]
Art. 34.      Qualsiasi modificazione agli statuti delle università e degli istituti superiori ha effetto dall'anno accademico successivo alla sua approvazione
Art. 35.      L'art. 1 del r.d. 27 marzo 1924, n. 527, è sostituito dal seguente
Art. 36.      La laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche di cui al precedente articolo o presso la scuola preesistente alla [...]
Art. 37.      L'aumento portato al supplemento di servizio attivo del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato dal r.d. del 31 marzo 1925, n. 363, è corrisposto, a totale [...]
Art. 38.      La tabella L annessa al r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, concernente i posti di ruolo dei professori dei regi istituti superiori di magistero, è modificata come appresso
Art. 39.      Per gl'incarichi da conferirsi in seguito allo sdoppiamento dei corsi di materie fondamentali nei regi istituti superiori di magistero è in facoltà del consiglio [...]
Art. 40.      Agli studi compiuti nell'istituto superiore pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del r.d. [...]
Art. 41.      Nella regia scuola normale superiore di Pisa, quando nell'università sianvi gl'insegnamenti di lingue e letterature moderne e manchino i relativi lettorati, possono [...]
Art. 42.      Il posto di assistente distributore presso la biblioteca della regia scuola normale superiore di Pisa viene conferito su proposta del direttore della scuola stessa
Art. 43.      Il posto di direttore di osservatorio astronomico portato in aumento dall'art. 21 del presente decreto è assegnato all'osservatorio di Teramo (Collurania)
Art. 44.      Il numero dei posti di astronomo di 1ª classe di cui alla tabella 33 del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395, è ridotto da 4 a 3
Art. 45.      Il primo comma dell'art. 5 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3160, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo stesso sono rispettivamente sostituiti dai seguenti
Art. 46.      Per l'anno scolastico 1925-26 la decorrenza delle nuove nomine a professore universitario per effetto di concorso potrà prorogarsi al 1° febbraio 1926. Le deliberazioni [...]
Art. 47.      Le deliberazioni adottate dalle facoltà o scuole entro il 30 giugno 1925 relative a nuove nomine varranno come proposte di concorso ai sensi del presente decreto
Art. 48.      Le procedure per nuove nomine già iniziate alla data del presente decreto con le norme di cui all'art. 17, comma primo, del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, saranno [...]
Art. 49.      I professori italiani, regnicoli o non regnicoli, i quali anteriormente alla loro nomina nel ruolo dei professori dei regi istituti d'istruzione superiore prestarono [...]
Art. 50.      I professori italiani, regnicoli e non regnicoli, che insegnarono quali professori ordinari in istituti d'istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica, [...]
Art. 51.      I professori nominati nelle università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino anteriormente al 1° dicembre 1924, qualora da tale data o posteriormente ad essa [...]
Art. 52.      I professori di ruolo delle libere università di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino, nominati anteriormente al 1° dicembre 1924 presso le università stesse non possono [...]
Art. 53.      I professori delle libere università di Ferrara, Camerino, Perugia ed Urbino, i quali siano stati nominati professori di ruolo nei regi istituti superiori dipendenti dal [...]
Art. 54.      Il penultimo comma dell'art. 30 del r.d. 25 settembre 1924, n. 1585, è soppresso
Art. 55.      Nel numero dei posti portati in aumento ai ruoli delle facoltà e scuole dall'art. 21 del presente decreto e dagli istituti superiori di magistero dall'art. 38 del [...]
Art. 56.      A coloro i quali abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza in applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 157 del r.d. 30 settembre 1923, n. [...]
Art. 57.      Agli studenti stranieri, che si siano immatricolati nelle università e negli istituti superiori a tutto l'anno accademico 1924-25, è applicabile, fino al compimento del [...]
Art. 58.      La laurea in ingegneria chimica rilasciata dalle scuole superiori di chimica industriale agli allievi immatricolati prima dell'anno 1923-24 è titolo di ammissione [...]
Art. 59.      Nell'art. 1 del r.d. 16 ottobre 1924, n. 1755, alle parole: "salvi i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1923" sono sostituite [...]
Art. 60.      Ferme le disposizioni dell'art. 4 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 2909, la qualifica di specialista può essere assunta anche da coloro che dimostrino di avere atteso, [...]
Art. 61.      La disposizione dell'art. 33 del r.d. 25 settembre 1924, n. 1585, è rettificata nel senso che il provento delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione degli allievi [...]
Art. 62.      Le università e gli istituti superiori debbono inviare al ministero della pubblica istruzione le proposte di modificazioni ai rispettivi statuti per l'approvazione [...]
Art. 63.      Il personale assistente, tecnico e subalterno che alla data del 30 novembre 1924 era in servizio presso il regio istituto di studi superiori di Firenze e presso i regi [...]
Art. 64.      Gli aiuti e gli assistenti in soprannumero e straordinari, che, alla data del 30 novembre 1924, erano in servizio presso le regie università e i regi istituti superiori [...]
Art. 65.      Il personale assistente (aiuti e assistenti) mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 156 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, presso le singole università e i singoli [...]
Art. 66.      Nel comma ultimo dell'art. 156 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, dopo le parole "istituti di cui alla tabella A" sono aggiunte le parole "o istituti superiori di [...]
Art. 67.      Il primo comma dell'art. 4 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3105, è sostituito dal seguente
Art. 68.      Gli ultimi due commi dell'art. 3 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3105, sono sostituiti dai seguenti
Art. 69.      Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3105, sono valide le domande presentate entro il 31 luglio 1925
Art. 70.      Il governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento, e introducendo, ove occorra, norme integrative, tutte le disposizioni [...]
Art. 71.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o da esse diverse
Art. 72.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore, salvo che sia diversamente disposto, il giorno stesso della sua [...]


§ 57.4.6 – R.D.L. 4 settembre 1925, n. 1604. [1]

Disposizioni per l'istruzione superiore.

(G.U. 25 settembre 1925, n. 223).

 

     Art. 1.

     Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 17 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, ove una facoltà, una scuola o un istituto superiore di magistero deliberino di provvedere con nuova nomina a una cattedra vacante, propongono al ministro l'apertura del concorso.

     Il concorso è aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno e nel Bollettino Ufficiale del ministero almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso è per titoli: tuttavia la commissione giudicatrice può richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica, ai concorrenti.

 

          Art. 2.

     La commissione giudicatrice è composta di cinque membri, ed è nominata dal ministro. Due di tali membri sono designati dalla facoltà o scuola o istituto superiore di magistero che ha richiesto il concorso: uno di essi deve essere un professore o cultore della materia messa a concorso estraneo alla facoltà, alla scuola o all'istituto stessi, l'altro un professore appartenente a questi possibilmente di materia affine.

     Oltre i due membri effettivi, la facoltà, la scuola o l'istituto interessati designano due supplenti.

     Due altri membri sono nominati su proposta collettiva delle facoltà, delle scuole e degli istituti, ai quali normalmente appartiene la cattedra messa a concorso, fra i professori ufficiali della materia non appartenenti alla facoltà o alla scuola o all'istituto superiore di magistero cui trattasi di provvedere, o fra i cultori della materia estranei all'insegnamento ufficiale.

     Oltre i due membri effettivi le facoltà, le scuole e gl'istituti propongono due supplenti.

     Il quinto membro ed un supplente ad esso sono designati dal consiglio superiore della pubblica istruzione o, in casi di urgenza, di cui è giudice il ministro, dalla giunta del consiglio stesso tra i professori o cultori della materia estranei alla facoltà, alla scuola o all'istituto cui devesi provvedere.

 

          Art. 3.

     Le modalità per le designazioni da farsi dalle facoltà, dalle scuole e dagli istituti superiori di magistero sono fissate con ordinanza ministeriale.

     Lo spoglio delle proposte delle facoltà, delle scuole e degli istituti superiori di magistero è fatto dal vice-presidente del consiglio superiore di pubblica istruzione assistito dall'ufficio di segreteria del consiglio stesso.

 

          Art. 4.

     Quando trattisi di provvedere a cattedre, che non appartengano alle facoltà o scuole indicate nei commi 2 e 3 dell'art. 2 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, o alla regia scuola di architettura di Roma o agli istituti superiori di magistero, il ministro, su proposta della giunta del consiglio superiore di pubblica istruzione, indica da quali facoltà, scuole o istituti debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti.

     Con ordinanza ministeriale è stabilito, sentita la giunta del consiglio superiore di pubblica istruzione, in quali casi i componenti di facoltà o scuole speciali debbano partecipare alle designazioni per i concorsi di altre facoltà, scuole o istituti superiori di magistero.

     La regia scuola di architettura di Roma prende parte alle designazioni per le scuole d'ingegneria; gl'istituti superiori di magistero prendono parte a quelle per le facoltà di lettere e filosofia.

     Le facoltà e scuole delle università libere e gli istituti superiori di magistero pareggiati prendono parte alle designazioni solo quando trattisi di provvedere a proprie cattedre.

 

          Art. 5.

     La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire la cattedra messa a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari.

     Il ministro, sentito il parere del consiglio superiore circa la regolarità degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla facoltà, alla scuola o all'istituto interessati i nomi dei candidati proposti dalla commissione.

     La facoltà, la scuola o l'istituto superiore di magistero, con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta, designano al ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla commissione. E il ministro, constatata la regolarità della procedura, dà corso, con suo decreto, alla nomina stessa, se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di regie università o di regi istituti superiori.

     Quando trattisi di università, di istituti superiori liberi o di istituti superiori di magistero pareggiati, dà a questi comunicazione della sua approvazione.

     Qualora la designazione della facoltà, della scuola o dell'istituto cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegua presso altra facoltà o scuola o altro istituto, ovvero quando egli sia già professore di ruolo in un istituto di grado universitario.

     Qualora la facoltà, la scuola o l'istituto superiore di magistero non designino validamente nessuno dei proposti dalla commissione giudicatrice, non possono chiedere l'apertura del concorso per la stessa cattedra se non siano trascorsi due anni solari.

 

          Art. 6.

     Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della facoltà, della scuola o dell'istituto per i quali il concorso stesso fu bandito, e entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso, possono valersi le altre facoltà o scuole di università o di istituti superiori regi e liberi o gli altri istituti superiori di magistero regi e pareggiati, designando al ministro, per la nomina, con le modalità e le condizioni di cui al precedente articolo, uno fra i candidati proposti dalla commissione giudicatrice, che non sia stato nominato alla cattedra messa a concorso.

 

          Art. 7.

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi si riuniscono in Roma.

     Le relazioni delle commissioni predette debbono essere integralmente pubblicate nel Bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 8.

     Le spese per le commissioni giudicatrici, quando trattisi di concorsi a cattedre di università o d'istituti superiori di cui alla tabella B allegata al r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, o di università o d'istituti liberi o d'istituti superiori di magistero pareggiati sono a carico delle università e degli istituti stessi.

 

          Art. 9.

     Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai precedenti articoli, cadano su chi già ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva il grado e l'anzianità che già occupa.

 

          Art. 10.

     L'art. 16 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

     "Ai posti vacanti presso ciascuna facoltà o scuola si provvede con nuove nomine o trasferimenti che hanno decorrenza non anteriore al 16 ottobre e non posteriore al 1° dicembre.

     "Spetta alle facoltà o scuole di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 31 maggio, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso; non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 17, comma secondo, del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102.

     Quando le deliberazioni delle facoltà o scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse debbono essere approvate dal consiglio superiore di pubblica istruzione.

 

          Art. 11.

     Quando una cattedra si renda vacante per il trasferimento o per il collocamento a riposo del suo titolare, il posto di ruolo ad essa corrispondente s'intende disponibile venti giorni dopo la data del decreto con cui è stato disposto il trasferimento o il collocamento a riposo che hanno determinato la vacanza.

 

          Art. 12.

     La motivata relazione circa l'operosità e l'efficacia didattica del professore e circa il modo col quale egli ha adempiuto in genere ai suoi doveri accademici durante il triennio, richiesta agli effetti del conseguimento della stabilità, è redatta dal consiglio dei professori della facoltà, della scuola o dell'istituto.

 

          Art. 13.

     Il terzo comma dell'art. 20 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

     "Ogni trasferimento è disposto su deliberazione della facoltà o scuola competente presa col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla facoltà o scuola medesima. Per i trasferimenti di cui al precedente comma la deliberazione deve essere approvata dal consiglio superiore, che si pronuncia volta per volta, salvo che si tratti di materia che costituisca una parte di quella insegnata dal professore, nel qual caso può essere trasferito anche il professore non stabile.

 

          Art. 14.

     I primi due commi dell'art. 26 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, e dell'art. 21 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, sono così sostituiti:

     Ai professori si applicano le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potrà scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo.

 

          Art. 15.

     Nell'art. 5 del r.d. 22 maggio 1924, n. 744, alle parole "un congedo della durata di un intero anno scolastico" sono sostituite le parole "un congedo della durata di un intero anno solare".

 

          Art. 16.

     I professori di ruolo delle università e degli istituti superiori, che abbiano cessato del servizio per volontarie dimissioni, possono essere riammessi in servizio, previa proposta di una facoltà o scuola, entro i limiti dei posti del proprio ruolo, e previo parere favorevole del consiglio superiore di pubblica istruzione.

 

          Art. 17.

     L'art. 5 del r.d. 25 settembre 1924, n. 1585, è sostituito dal seguente:

     "Ai professori di ruolo possono essere affidati incarichi e supplenze retribuiti nelle proprie o in altre facoltà o scuole o in altri istituti, secondo l'ordine fissato dall'art. 44 del regolamento generale universitario approvato con il r.d. 6 aprile 1924, n. 674.

     "Incarichi o supplenze in istituti fuori della propria sede possono essere conferiti alle condizioni seguenti:

     "a) che dalle deliberazioni delle facoltà, scuole o istituti risulti dimostrato in modo chiaro ed incontrovertibile che non vi è altro mezzo di provvedere all'insegnamento;

     "b) che la distanza e i mezzi ordinari di trasporto consentano agevolmente al professore di partire dalla propria sede e farvi ritorno in una stessa giornata;

     "c) che il capo dell'istituto al quale il professore appartiene dia il suo nulla osta dopo aver sentito il parere della competente facoltà o scuola;

     "d) che il ministro della pubblica istruzione approvi la proposta.

     "Per poter avere un incarico in istituti non dipendenti dal ministero della pubblica istruzione, devono osservarsi le condizioni di cui ai precedenti paragrafi b), c), d).

     "In nessun caso un professore può accettare più di un incarico o più di una supplenza.

     "Incarichi riferentisi a corsi propedeutici possono essere affidati ai titolari dei corsi principali solo a titolo gratuito.

     "Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico o una supplenza senza retribuzione è preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico o della supplenza, semprechè la facoltà o scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza".

 

          Art. 18.

     L'art. 36 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

     "Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso università o istituti superiori presidi o professori di ruolo d'istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con decreto del ministro, su proposta delle facoltà o scuole competenti, approvata dal senato accademico ed in ogni caso dal consiglio d'amministrazione.

     "L'università o istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui essi sono provvisti; quando trattisi di presidi senza insegnamento, l'ammontare della retribuzione corrisposta a chi viene incaricato delle funzioni di preside durante il comando del titolare".

 

          Art. 19.

     Alla supplenza, di cui all'art. 4 del r.d. 25 settembre 1923, n. 1585, può provvedersi anche con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In questo caso l'università o l'istituto non sono tenuti a corrispondere gli emolumenti di cui al comma ultimo del precedente articolo del presente decreto.

 

          Art. 20.

     Quando alcuna delle scuole di ostetricia non annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche delle università sia stata soppressa, il direttore di essa può essere trasferito in qualità di direttore a un'altra delle suddette scuole di ostetricia.

 

          Art. 21.

     Alla tabella D annessa al r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, sono portate le seguenti mutazioni:

     Bologna: facoltà di lettere e filosofia, posti n. 15;

     Napoli: facoltà di medicina e chirurgia, posti n. 24;

     Padova: facoltà di lettere e filosofia, posti n. 15;

     Roma: facoltà di medicina e chirurgia, posti n. 25;

     Roma: scuola superiore di architettura, posti n. 7;

     I posti di professore di ruolo delle facoltà di scienze politiche della regia università di Roma, di cui al r.d. 27 marzo 1924, n. 527, sono portati a sette.

     I posti di direttore dei regi osservatorii astronomici, di cui alla tabella n. 31 allegata al r.d. 11 novembre 1923, n. 2395, sono portati a quattro.

     Conseguentemente il numero dei posti dei professori delle università e degli istituti superiori, di cui alla tabella n. 31 del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395, è portato complessivamente a 757, ivi compresi i 3 posti, di cui al r.d. 23 marzo 1924, n. 507, i 5 posti di cui al r.d. 27 marzo 1924, n. 527, e i 5 posti istituiti con il r.d. 10 novembre 1924, n. 2359.

 

          Art. 22.

     All'art. 8 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è aggiunto il seguente comma:

     "Quando il ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, può designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'università o all'istituto. Il prorettore o prodirettore non può durare in ufficio oltre l'anno accademico, ed ha diritto all'indennità spettante al rettore o al direttore".

 

          Art. 23.

     Qualora un professore collocato a riposo per limiti di età, ai sensi dell'art. 34 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, ricopra anche l'ufficio di rettore di università o di direttore di istituto superiore, può continuare in tale ufficio sino alla scadenza del triennio per il quale è stato nominato.

 

          Art. 24.

     All'art. 11 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è aggiunto il seguente comma:

     "In mancanza di professori stabili il preside o il direttore possono essere scelti anche fra i professori non stabili".

 

          Art. 25.

     La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle università e degli istituti superiori.

     In tal caso il consiglio superiore della pubblica istruzione, prima di proporre la commissione giudicatrice, delibera se per l'importanza e l'autonomia scientifica della materia in cui è chiesta la libera docenza, si possa iniziare la procedura sulla domanda presentata.

 

          Art. 26.

     Le commissioni giudicatrici per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo che è stabilito con ordinanza ministeriale.

 

          Art. 27.

     All'art. 44 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito il seguente:

     "Al libero docente, che durante l'anno accademico abbia effettivamente impartito un corso regolare di lezioni, è corrisposta, alla fine dell'anno stesso, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione commisurata all'importanza del corso stesso, a totale carico del bilancio dell'università o dell'istituto.

     "Non sono retribuiti i corsi impartiti a titolo privato dai professori di ruolo e i corsi impartiti da liberi docenti che, essendo aiuti o assistenti a una determinata cattedra, svolgono una parte del corso ufficiale della materia medesima".

 

          Art. 28.

     I professori di ruolo nei regi istituti medi di istruzione, che siano liberi docenti nelle università e negli istituti superiori del regno, sono considerati quali vincitori dei concorsi speciali, di cui all'art. 4 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, per la cattedra da essi occupata negli istituti medi suddetti.

 

          Art. 29.

     Gli esami di profitto, presso tutte le facoltà o scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le disposizioni contenute nello statuto di ogni università o istituto superiore.

 

          Art. 30.

     La tassa annuale d'iscrizione stabilita per le facoltà e scuole indicate dalla tabella G allegata al r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è aumentata di lire 50.

 

          Art. 31.

     Agli studenti di cittadinanza straniera è concessa la dispensa dal pagamento della metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche; non è concessa dispensa dal pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

 

          Art. 32.

     Gli studenti, che fanno passaggio durante il corso degli studi da una facoltà o scuola ad un'altra facoltà o scuola per la quale le tasse siano più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per tutti gli anni di corso già seguìti.

     Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra università o istituto, la differenza anzidetta è pagata all'università o istituto ove lo studente si trasferisce.

 

          Art. 33.

     Ai concorsi per posto di aiuto e di assistente della regia scuola di architettura di Roma e delle cattedre di disegno nelle regie università e nei regi istituti superiori possono prendere parte anche coloro che, sforniti di laurea, abbiano titoli riconosciuti adeguati dal consiglio della scuola o delle facoltà.

 

          Art. 34.

     Qualsiasi modificazione agli statuti delle università e degli istituti superiori ha effetto dall'anno accademico successivo alla sua approvazione.

 

          Art. 35.

     L'art. 1 del r.d. 27 marzo 1924, n. 527, è sostituito dal seguente:

     "E' istituita presso la regia università di Roma una facoltà di scienze politiche.

     Essa ha per fine di promuovere l'alta cultura politica ed economica e di fornire la preparazione scientifica per le carriere amministrativa, diplomatica, consolare e coloniale.

     Al penultimo capoverso dell'art. 2 dello stesso decreto è sostituito il seguente:

     "Al termine del corso degli studi si conferiscono la laurea in scienze politiche e speciali diplomi in corrispondenza degli studi seguiti a norma dello statuto".

     All'art. 3 del predetto r.d. alle parole: "per la nomina del direttore della scuola" sono sostituite le seguenti: "per la nomina del preside della facoltà".

     In tutti gli articoli del r.d. predetto alla dizione: "scuola di scienze politiche" è sostituita quella di: "facoltà di scienze politiche".

 

          Art. 36.

     La laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche di cui al precedente articolo o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, o presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre regie università, è equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.

 

          Art. 37.

     L'aumento portato al supplemento di servizio attivo del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato dal r.d. del 31 marzo 1925, n. 363, è corrisposto, a totale carico del bilancio dello Stato, anche ai professori di ruolo mantenuti ai sensi dell'art. 20 del r.d. 22 maggio 1924, n. 744, presso le regie università di Firenze e di Milano, presso la regia scuola d'ingegneria navale di Genova e presso la regia scuola d'ingegneria di Torino, nonchè ai professori trasferitivi ai sensi dell'art. 3 del r.d. 25 settembre 1924, n. 1585, e a quelli di essi trasferiti dagli istituti stessi ad altri compresi nella tabella B del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102.

     Non viene corrisposto invece ai professori trasferitivi ai sensi dell'art. 20 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, dalle università o istituti di cui alla tabella A allegata al decreto medesimo e ai professori nominati dal 1° dicembre 1924 in poi nelle università e istituti predetti, nè a quelli che, nominati dalla data predetta in università o istituti della succitata tabella B, vi siano successivamente trasferiti.

 

          Art. 38.

     La tabella L annessa al r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, concernente i posti di ruolo dei professori dei regi istituti superiori di magistero, è modificata come appresso;

     Regio istituto superiore di magistero di Firenze, n. 8.

     Regio istituto superiore di magistero di Roma, n. 8.

     Conseguentemente il numero dei posti dei professori dei regi istituti superiori di magistero, di cui alla tabella 31 del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395, è portato a 22.

     I posti di nuova istituzione sono riservati esclusivamente per gl'insegnamenti di lingue e letterature straniere moderne.

 

          Art. 39.

     Per gl'incarichi da conferirsi in seguito allo sdoppiamento dei corsi di materie fondamentali nei regi istituti superiori di magistero è in facoltà del consiglio direttivo preferire i professori titolari dei corsi medesimi in confronto di altri aspiranti.

 

          Art. 40.

     Agli studi compiuti nell'istituto superiore pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del r.d. 13 marzo 1923, n. 736.

     Nello statuto, da approvarsi per decreto reale, saranno dettate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituto, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 17 del r.d. 13 marzo 1923, n. 736.

 

          Art. 41.

     Nella regia scuola normale superiore di Pisa, quando nell'università sianvi gl'insegnamenti di lingue e letterature moderne e manchino i relativi lettorati, possono conferirsi gl'incarichi di lettorato.

     In tal caso non possono conferirsi gl'incarichi di cui all'ultimo comma dell'art. 35 del r.d. 18 gennaio 1923, n. 405.

     Per il conferimento dei detti lettorati, è applicabile il disposto di cui al terzo comma dell'art. 35 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102.

 

          Art. 42.

     Il posto di assistente distributore presso la biblioteca della regia scuola normale superiore di Pisa viene conferito su proposta del direttore della scuola stessa.

 

          Art. 43.

     Il posto di direttore di osservatorio astronomico portato in aumento dall'art. 21 del presente decreto è assegnato all'osservatorio di Teramo (Collurania).

     Per la nomina a tale posto si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3160.

     Al direttore dell'osservatorio predetto si applicano le altre disposizioni del citato art. 4 e quelle di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto.

 

          Art. 44.

     Il numero dei posti di astronomo di 1ª classe di cui alla tabella 33 del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395, è ridotto da 4 a 3.

 

          Art. 45.

     Il primo comma dell'art. 5 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3160, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo stesso sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     "Ai posti di assistente negli osservatorii astronomici si provvede per concorso fra i laureati in matematica, in fisica o in ingegneria.

     "Le promozioni al grado di astronomo di 1ª classe sono conferite ad astronomi di 2ª classe per merito comparativo a giudizio del consiglio di amministrazione.

     "I concorsi di cui al presente articolo sono per titoli e giudicati da commissioni nominate dal ministro della pubblica istruzione e composte di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di osservatorii astronomici e due fra i professori universitari di ruolo".

 

 

Disposizioni generali e transitorie

 

          Art. 46.

     Per l'anno scolastico 1925-26 la decorrenza delle nuove nomine a professore universitario per effetto di concorso potrà prorogarsi al 1° febbraio 1926. Le deliberazioni delle facoltà o scuole per i trasferimenti di professori potranno essere prese entro il 30 novembre e i provvedimenti conseguenti aver decorrenza fino al 16 dicembre successivo.

     L'eventuale apertura di concorsi per coprire i posti istituiti presso la facoltà di lettere e filosofia della regia università di Roma dal r.d. 10 novembre 1924, n. 2359, potrà essere proposta della facoltà stessa fino al 31 ottobre.

     Per i concorsi che saranno banditi per l'anno accademico 1925-26 il termine di due mesi, di cui all'art. 1°, comma secondo, del presente decreto, potrà essere ridotto ad un mese.

 

          Art. 47.

     Le deliberazioni adottate dalle facoltà o scuole entro il 30 giugno 1925 relative a nuove nomine varranno come proposte di concorso ai sensi del presente decreto.

     Le deliberazioni delle facoltà o scuole relative ai trasferimenti di professori prese anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto hanno validità per l'anno accademico 1925-26.

 

          Art. 48.

     Le procedure per nuove nomine già iniziate alla data del presente decreto con le norme di cui all'art. 17, comma primo, del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, saranno completate secondo le norme stesse.

 

          Art. 49.

     I professori italiani, regnicoli o non regnicoli, i quali anteriormente alla loro nomina nel ruolo dei professori dei regi istituti d'istruzione superiore prestarono servizio continuativo quali professori incaricati ovvero quali lettori in istituti d'istruzione superiore, o quali professori di ruolo in istituti pareggiati della cessata monarchia austro-ungarica, possono riscattare tale servizio agli effetti della pensione. A tali effetti saranno applicate le disposizioni del cessato regime austro-ungarico.

 

          Art. 50.

     I professori italiani, regnicoli e non regnicoli, che insegnarono quali professori ordinari in istituti d'istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica, qualora siano stati nominati professori nei regi istituti d'istruzione superiore del regno, hanno diritto ad avere computato tale insegnamento agli effetti dell'anzianità quali professori, nei riguardi del grado e dello stipendio.

     Agli effetti anzidetti la qualità di professore ordinario negli istituti di istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica s'intende acquisita dalla data in cui la facoltà, alla quale i professori interessati appartenevano, formulò la proposta per la nomina ad ordinario.

 

          Art. 51.

     I professori nominati nelle università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino anteriormente al 1° dicembre 1924, qualora da tale data o posteriormente ad essa siano stati o siano nominati professori di università o di istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al r.d. del 30 settembre 1923, n. 2102, hanno diritto alla stessa condizione che ad essi spetterebbe qualora avessero ottenuto o ottenessero il passaggio in seguito a trasferimento.

 

          Art. 52.

     I professori di ruolo delle libere università di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino, nominati anteriormente al 1° dicembre 1924 presso le università stesse non possono essere trasferiti ad università o istituti superiori di cui alle tabelle A e B se non siano stati compresi, anteriormente al 1° dicembre 1924, in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine presso regie università o regi istituti superiori, o se non siano stati compresi nelle graduatorie proposte dalle commissioni di cui all'art. 17, comma primo, del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, o non siano compresi nelle graduatorie dei concorsi di cui agli articoli 1° e seguenti del presente decreto.

     E' abrogato l'art. 139 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102.

 

          Art. 53.

     I professori delle libere università di Ferrara, Camerino, Perugia ed Urbino, i quali siano stati nominati professori di ruolo nei regi istituti superiori dipendenti dal ministero dell'economia nazionale, e siano stati successivamente assunti, senza interruzione di servizio ed entro il 30 novembre 1924, nel ruolo dei professori universitari, hanno diritto ai benefizi di cui all'art. 16 del r.d. 22 maggio 1924, n. 744, alla data in cui le rispettive università siano entrate a far parte della categoria prevista dal n. 2, comma secondo, dell'art. 1° del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102.

 

          Art. 54.

     Il penultimo comma dell'art. 30 del r.d. 25 settembre 1924, n. 1585, è soppresso.

 

          Art. 55.

     Nel numero dei posti portati in aumento ai ruoli delle facoltà e scuole dall'art. 21 del presente decreto e dagli istituti superiori di magistero dall'art. 38 del decreto stesso restano assorbiti i posti in soprannumero transitoriamente mantenuti presso le facoltà e gli istituti predetti.

 

          Art. 56.

     A coloro i quali abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza in applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 157 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto predetto.

 

          Art. 57.

     Agli studenti stranieri, che si siano immatricolati nelle università e negli istituti superiori a tutto l'anno accademico 1924-25, è applicabile, fino al compimento del corso di studi cui sono inscritti, la disposizione dell'art. 54, ultimo comma, del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, modificata dall'art. 19 del r.d. 25 settembre 1925, n. 1585.

 

          Art. 58.

     La laurea in ingegneria chimica rilasciata dalle scuole superiori di chimica industriale agli allievi immatricolati prima dell'anno 1923-24 è titolo di ammissione all'esame di Stato per la professione d'ingegnere e per quella di chimico a scelta del candidato.

 

          Art. 59.

     Nell'art. 1 del r.d. 16 ottobre 1924, n. 1755, alle parole: "salvi i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1923" sono sostituite le parole: "salvi i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1924".

 

          Art. 60.

     Ferme le disposizioni dell'art. 4 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 2909, la qualifica di specialista può essere assunta anche da coloro che dimostrino di avere atteso, anteriormente alla pubblicazione del r.d. sopracitato, all'esercizio di specialista.

     Le norme per l'applicazione di questa disposizione saranno emanate con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con i ministri competenti.

 

          Art. 61.

     La disposizione dell'art. 33 del r.d. 25 settembre 1924, n. 1585, è rettificata nel senso che il provento delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione degli allievi del corso preparatorio d'ingegneria è ripartito per l'anno 1923-24, agli effetti dell'art. 161, comma terzo, del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, dove coesistano scuole d'ingegneria e università comprese nella tabella A, per un terzo a favore della scuola d'ingegneria e per due terzi a favore dell'università.

 

          Art. 62.

     Le università e gli istituti superiori debbono inviare al ministero della pubblica istruzione le proposte di modificazioni ai rispettivi statuti per l'approvazione definitiva non oltre il 31 dicembre 1925.

     Gli statuti sono approvati con decreto reale, a norma degli articoli 1 e 80 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, entro il 15 ottobre 1926.

     Le eventuali variazioni da introdurre agli statuti per l'anno accademico 1925-26 saranno approvate con ordinanza ministeriale.

 

          Art. 63.

     Il personale assistente, tecnico e subalterno che alla data del 30 novembre 1924 era in servizio presso il regio istituto di studi superiori di Firenze e presso i regi istituti clinici di Milano è rispettivamente mantenuto, a datare dal 1° dicembre 1924, presso la regia università di Firenze e la regia università di Milano, ed ha diritto dalla data stessa al trattamento giuridico ed economico del personale assistente, tecnico e subalterno delle altre università regie mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 156 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102.

     Gli emolumenti spettanti al detto personale sono corrisposti dallo Stato, salvo il rimborso a questo da parte delle università predette a norma dell'art. 156 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, e dell'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 744.

 

          Art. 64.

     Gli aiuti e gli assistenti in soprannumero e straordinari, che, alla data del 30 novembre 1924, erano in servizio presso le regie università e i regi istituti superiori da almeno due anni solari, possono essere nominati aiuti e assistenti effettivi senza concorso, rispettate tutte le altre norme e alle condizioni stabilite dall'art. 64 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102.

     Gli assistenti mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 156 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, possono parimenti essere nominati, prescindendo dal concorso, aiuti presso l'istituto nel quale prestano servizio con le norme e alle condizioni di cui al predetto art. 64.

     Al personale assunto a norma dei due commi precedenti non sono applicabili le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto del precitato art. 64.

 

          Art. 65.

     Il personale assistente (aiuti e assistenti) mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 156 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, presso le singole università e i singoli istituti superiori può essere trasferito su domanda e previa richiesta dei rispettivi direttori ad altre università o ad altri istituti superiori, conservando il proprio stato giuridico e continuando a percepire gli emolumenti dello Stato, secondo le norme di cui al precitato art. 156.

     Ad esso non è dovuta alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 66.

     Nel comma ultimo dell'art. 156 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, dopo le parole "istituti di cui alla tabella A" sono aggiunte le parole "o istituti superiori di magistero".

 

          Art. 67.

     Il primo comma dell'art. 4 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3105, è sostituito dal seguente:

     "Gli attuali impiegati di carriera amministrativa incaricati delle funzioni di economo possono, su loro domanda e previo parere favorevole dei rispettivi rettori o direttori, far passaggio nella carriera di ragioneria col grado corrispondente a quello che essi ricoprono all'atto in cui viene decretato il trasferimento e con l'anzianità che in esso hanno".

 

          Art. 68.

     Gli ultimi due commi dell'art. 3 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3105, sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli stipendi, gli assegni e le indennità caroviveri continueranno ad essere corrisposti dallo Stato salvo rimborso di essi da parte delle università e degli istituti predetti a decorrere dal 1° dicembre 1924.

     "A mano a mano che nel ruolo si verifichino vacanze, gli impiegati predetti rientrano nel ruolo stesso".

 

          Art. 69.

     Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3105, sono valide le domande presentate entro il 31 luglio 1925.

 

          Art. 70.

     Il governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento, e introducendo, ove occorra, norme integrative, tutte le disposizioni vigenti e quelle che saranno eventualmente emanate anche posteriormente alla pubblicazione del presente decreto in materia di istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla cultura superiore.

 

          Art. 71.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o da esse diverse.

 

          Art. 72.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore, salvo che sia diversamente disposto, il giorno stesso della sua pubblicazione.

     Hanno decorrenza dal 1° dicembre 1924 le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 39, 42, 51, 53, 54, 63, 67, 68; dal 1° aprile 1925, le disposizioni di cui all'art. 37; dal 1° maggio 1925, quelle dell'art. 26; dal 1° giugno 1925 quelle dell'art. 11; dal 1° agosto 1925 quelle contenute nell'art. 23.


[1] Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.