§ 57.2.57 - D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 245.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:25/07/2006
Numero:245


Sommario
Art. 1.      1. Alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia [...]


§ 57.2.57 - D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 245.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano.

(G.U. 10 agosto 2006, n. 185).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, e per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. Alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

     2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Bolzano, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.

     3. Gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori in Istituti superiori degli studi musicali, l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Bolzano e l'autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Bolzano a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca.

     4. Ai fini di cui al comma 2 la Provincia autonoma di Bolzano verifica altresì l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, della cui collaborazione può avvalersi.

     5. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, può emanare norme legislative, per quanto riguarda il finanziamento delle istituzioni di cui al comma 1 e l'edilizia delle medesime istituzioni, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

     6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al comma 1 sono determinati annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa con la Provincia, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel restante territorio nazionale.

     7. L'ordinamento delle istituzioni di cui al comma 1 deve essere improntato ad una didattica plurilingue, e garantire, oltre all'utilizzo delle lingue italiana e tedesca, quello delle lingue straniere secondo modalità da stabilirsi con i regolamenti didattici che possono contemplare, ai fini di lavoro e di insegnamento, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.

     8. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento nazionale. La facoltà di nomina di cui al presente comma è esercitabile nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti.

     9. Le istituzioni di cui al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università, con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche degli altri Stati e in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e della produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni o università, sia presso una di esse, nonchè programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o università estere, nonchè i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

     10. Gli accordi di collaborazione definiti ai sensi del comma 9, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro non si opponga, per ragioni di legittimità, entro i trenta giorni successivi.

     11. Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1, il personale docente in servizio presso il Conservatorio Statale di Musica di Bolzano, rimane alle dipendenze dello Stato.

     12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione del Conservatorio di musica «Claudio Monteverdi» di Bolzano in istituto superiore di studi musicali.

     13. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è soppresso.