Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 16/03/1992 |
Numero: | 265 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel conservatorio di musica di Bolzano l'insegnamento delle materie elencate nella tabella allegata è impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca, per classi formate annualmente sulla [...] |
Art. 2. 1. Alle cattedre per l'insegnamento delle materie di cui all'art. 1, comma 1, accedono docenti rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante concorsi distinti per i [...] |
Art. 3. 1. Per gli insegnamenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in mancanza di docenti di ruolo il direttore conferisce supplenze annuali sulla [...] |
Art. 4. 1. Il vicedirettore del conservatorio deve essere un docente di madre lingua diversa da quella del direttore. |
Art. 5. 1. Il consiglio di amministrazione del conservatorio è composto dal presidente e da: |
Art. 6. 1. Ferme restando le date di inizio e di termine dell'anno scolastico quali stabilite per tutti i conservatori di musica ai fini dei provvedimenti di stato giuridico del personale direttivo e [...] |
Art. 7. 1. Il conservatorio continua ad avvalersi di personale non docente fornito dalla provincia autonoma. |
Art. 8. 1. I docenti di ruolo in servizio nel conservatorio di Bolzano che dovessero trovarsi in situazione di soprannumero per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, continuano a prestare [...] |
Art. 9. 1. Se non diversamente disposto dal presente decreto, per il conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano si applicano le disposizioni legislative e amministrative da osservarsi per [...] |
§ 41.7.178 - D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 265. [1]
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano.
(G.U. 22 aprile 1992, n. 94, S.O.)
1. Nel conservatorio di musica di Bolzano l'insegnamento delle materie elencate nella tabella allegata è impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca, per classi formate annualmente sulla base delle richieste degli allievi o, se minori di anni quattordici, dei genitori.
2. L'insegnamento delle materie diverse da quelle di cui al comma 1 è impartito da docenti i quali, nei limiti di quanto occorrente all'insegnamento della disciplina, siano in grado di usare la lingua italiana e quella tedesca.
3. Se sono introdotte classi di concorso per nuovi insegnamenti, l'inserimento di taluno di essi nella tabella allegata può essere disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la provincia autonoma.
1. Alle cattedre per l'insegnamento delle materie di cui all'art. 1, comma 1, accedono docenti rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante concorsi distinti per i candidati di madre lingua tedesca, ovvero mediante graduatorie distinte per il conferimento delle supplenze, ovvero mediante trasferimenti.
2. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, l'insegnamento è impartito da supplenti temporanei, con precedenza per coloro che comprovano la conoscenza delle due lingue, anche in deroga all'art. 1, comma 1.
3. Per i docenti di cui all'art. 1, comma 2, la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei limiti indicati dal medesimo comma 2 dell'art. 1 e nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, è accertata mediante colloquio da una commissione di quattro componenti, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, e composta dal direttore del conservatorio che la presiede, dal vice direttore e da due direttori anche incaricati o docenti di ruolo di altro conservatorio ovvero esperti nelle specifiche discipline musicali, uno dei quali designato dalla provincia autonoma.
4. Per i docenti che abbiano titolo ad essere nominati in ruolo a seguito di procedure concorsuali e chiedano di essere assegnati al conservatorio di Bolzano e per i docenti di ruolo che aspirino ad essere trasferiti nel predetto conservatorio, il colloquio di cui al comma 3 si svolge prima dell'adozione del provvedimento di destinazione secondo procedure da definire con apposita ordinanza. Con istanza presentata entro dieci giorni successivi all'invito a sostenere il predetto colloquio, il docente può chiedere di sostenere il colloquio stesso nell'ambito del primo anno scolastico per il quale ottiene la nomina o il trasferimento al conservatorio di Bolzano ed entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento per l'anno successivo; in tal caso, durante l'anno scolastico il predetto docente può essere utilizzato presso il conservatorio di musica di Bolzano in altri insegnamenti in lingua italiana o, a domanda, presso altri conservatori di musica. Nell'ipotesi di mancato superamento del colloquio il predetto docente, per l'anno scolastico successivo, è trasferito d'ufficio ad altro conservatorio.
5. Il supplente annuale deve sostenere il colloquio di cui al comma 3 entro l'anno scolastico di insegnamento presso il conservatorio. Nel caso di mancato superamento del colloquio non può ottenere altre supplenze annuali nel conservatorio di Bolzano durante il periodo di validità della graduatoria o per le graduatorie successive se non ha nel frattempo superato il colloquio.
6. Il consiglio di amministrazione può assumere iniziative per favorire l'acquisizione da parte dei docenti della conoscenza, per quanto occorrente, delle lingue italiana e tedesca.
7. L'accertamento di cui al comma 3 non è richiesto per i docenti in servizio presso il conservatorio di musica di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. I cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico ladino possono accedere a tutte le cattedre di cui al comma 1 se in possesso di adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento.
1. Per gli insegnamenti di cui all'art. 10 del
2. Con il provvedimento istitutivo dei corsi di cui all'art. 10 del
1. Il vicedirettore del conservatorio deve essere un docente di madre lingua diversa da quella del direttore.
2. Presso il conservatorio di Bolzano prestano servizio due docenti di madre lingua diversa con funzioni di bibliotecario. Il personale predetto presta l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio.
3. Per l'espletamento delle funzioni di direttore del conservatorio di Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Essa è accertata nel modo previsto nel
4. L'accertamento di cui al comma 3 è svolto prima dell'adozione del provvedimento di nomina, di trasferimento o di incarico secondo procedure da definire con apposita ordinanza.
1. Il consiglio di amministrazione del conservatorio è composto dal presidente e da:
a) il direttore dell'istituto;
b) due insegnanti dell'istituto, uno dei quali di madre lingua italiana e l'altro di madre lingua tedesca, designati dal collegio dei docenti;
c) un rappresentante della provincia di Bolzano, designato dalla giunta provinciale;
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
2. Un docente di ruolo di lingua ladina in servizio presso il conservatorio, designato dal collegio dei docenti, fa parte, con voto consultivo, del consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di parità di voti in seno al consiglio di amministrazione prevale il voto del presidente.
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante della provincia autonoma designato dal presidente della stessa.
5. I contributi dello Stato e della provincia autonoma per le spese di funzionamento per il conservatorio sono iscritti nel bilancio del conservatorio medesimo.
1. Ferme restando le date di inizio e di termine dell'anno scolastico quali stabilite per tutti i conservatori di musica ai fini dei provvedimenti di stato giuridico del personale direttivo e docente, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il calendario scolastico per il conservatorio di musica di Bolzano, previa intesa con il presidente della provincia autonoma. Se l'intesa non è raggiunta, il predetto calendario è stabilito dal Governo della Repubblica.
2. Il calendario di cui al comma 1 stabilisce le date di inizio e di termine delle attività didattiche, le sospensioni delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, la suddivisione dell'anno medesimo ai fini degli scrutini e le date di svolgimento degli esami.
1. Il conservatorio continua ad avvalersi di personale non docente fornito dalla provincia autonoma.
1. I docenti di ruolo in servizio nel conservatorio di Bolzano che dovessero trovarsi in situazione di soprannumero per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, continuano a prestare insegnamento nel conservatorio medesimo, in utilizzazione, anche nelle cattedre previste nella tabella allegata per non oltre quattro anni scolastici successivi a quello in corso. I predetti docenti hanno titolo ad essere trasferiti a domanda con precedenza assoluta in altra sede da loro prescelta e comunque, allo scadere del quadriennio, sono trasferiti d'ufficio.
2. Al compimento dell'anno scolastico in corso perdono efficacia le graduatorie dei supplenti formate per il conservatorio di musica di Bolzano anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
1. Se non diversamente disposto dal presente decreto, per il conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano si applicano le disposizioni legislative e amministrative da osservarsi per gli altri conservatori di musica.
2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del
3. Per la scuola media annessa al conservatorio si applicano le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di funzionamento delle scuole medie della provincia di Bolzano.
TABELLA (prevista dall'art. 1)
1. Cultura musicale generale.
2. Storia della musica e storia ed estetica musicale.
3. Teoria, solfeggio e dettato musicale.
4. Pianoforte complementare.
5. Letteratura poetica e drammatica.
6. Letterature italiana e tedesca.
7. Arte scenica.
8. Organo complementare e canto gregoriano.
9. Accompagnatore al pianoforte.
10. Musica sacra.
[1] Le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi fino alla data indicata nell'art. 1 del