Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.1 disciplina generale |
Data: | 15/11/1975 |
Numero: | 588 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministero della marina mercantile può concedere contributi ad enti ed istituti riconosciuti ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato [...] |
Art. 2. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima. |
Art. 3. Il comitato di cui all'articolo precedente propone al Ministro per la marina mercantile i programmi di ricerca applicata alla pesca e ne indica le priorità. L'esecuzione di tali programmi è [...] |
Art. 4. L'art. 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'art. 11 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è abrogato. |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo [...] |
§ 16.1.29 - L. 15 novembre 1975, n. 588. [1]
Studi e ricerche nel settore della pesca marittima.
(G.U. 6 dicembre 1975, n. 323).
Il Ministero della marina mercantile può concedere contributi ad enti ed istituti riconosciuti ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della
I contributi di cui al comma precedente sono concessi con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il comitato di cui al successivo art. 2.
Per la concessione dei contributi di cui al comma primo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980. Le somme non impegnate negli esercizi finanziari cui si riferiscono potranno essere utilizzate negli esercizi successivi; potranno altresì in ciascun esercizio essere assunti impegni anche sulle somme stanziate per gli esercizi successivi, a condizione che i contributi relativi vengano erogati nell'esercizio finanziario cui lo stanziamento si riferisce.
Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi saranno stabilite con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.
Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima.
Il comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:
a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;
b) da tre esperti designati dal Ministro per la marina mercantile, di cui uno del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;
c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
e) da un esperto designato dal Ministro per la sanità;
f) da tre esperti scelti dal Ministro per la marina mercantile tra quelli indicati dai presidenti delle regioni;
g) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
h) da quattro esperti designati dalle organizzazioni cooperative;
i) da un esperte designato dalla Federazione nazionale delle aziende di pesca (Federpesca).
Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta; trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato, che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.
Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Il regolamento interno del comitato è approvato, su proposta del comitato stesso, con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il comitato di cui all'articolo precedente propone al Ministro per la marina mercantile i programmi di ricerca applicata alla pesca e ne indica le priorità. L'esecuzione di tali programmi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile.
I risultati delle ricerche eseguite in base ai programmi di cui al comma precedente sono esaminati dal comitato anzidetto, che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro per la marina mercantile, cui può anche proporre la pubblicazione degli atti, i quali debbono in ogni caso essere trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.
L'art. 17 della
L'art. 18 della
(Omissis).
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il 1975 e del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione per il 1976.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del