§ 56.3.1 - L. 23 marzo 1964, n. 207.
Disposizioni per il proseguimento della bonifica dei terreni vallivi del Delta padano e per la costruzione di opere per la difesa a mare dei territori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.3 inquinamento del suolo
Data:23/03/1964
Numero:207


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per il proseguimento del programma straordinario di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria dei territori vallivi del Delta padano, di cui [...]
Art. 2.      E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di costruzione e sistemazione degli argini a [...]
Art. 3.      Alla spesa di lire due miliardi dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti [...]


§ 56.3.1 - L. 23 marzo 1964, n. 207.

Disposizioni per il proseguimento della bonifica dei terreni vallivi del Delta padano e per la costruzione di opere per la difesa a mare dei territori del Polesine.

(G.U. 24 aprile 1964, n. 102).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per il proseguimento del programma straordinario di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria dei territori vallivi del Delta padano, di cui all'art. 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

 

     Art. 2.

     E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di costruzione e sistemazione degli argini a mare nonché per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica previste dal titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, e dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, e per provvedere alla vigilanza lungo gli argini e all'esercizio e manutenzione delle opere.

 

     Art. 3.

     Alla spesa di lire due miliardi dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.