§ 56.2.90 - L. 30 dicembre 2004, n. 316.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:30/12/2004
Numero:316


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra [...]


§ 56.2.90 - L. 30 dicembre 2004, n. 316.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

(G.U. 4 gennaio 2005, n. 2)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273

 

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "direttiva 2003/87/CE" sono inserite le seguenti: "del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003";

al comma 3, le parole: "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero" sono sostituite delle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro".

 

All'articolo 2, alla rubrica, la parola: "comma" è sostituita dalla seguente: "paragrafo"; al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "dichiarazione resa ai sensi del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al" e, al secondo periodo, le parole: "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro".

 

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. (Sanzioni). - 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.

2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.

3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie è esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente.

6. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE".

 

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: "a carico del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "per la finanza pubblica";

al comma 2, le parole da: " fatti salvi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso, nonchè le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)";

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Il Piano di cui al comma 2 e in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie".