Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.2 inquinamento atmosferico |
Data: | 12/11/2004 |
Numero: | 273 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione ad emettere gas serra |
Art. 2. Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE |
Art. 2 bis. (Sanzioni). |
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 56.2.88 - D.L. 12 novembre 2004, n. 273. [1]
Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.
(G.U. 15 novembre 2004, n. 268)
Art. 1. Autorizzazione ad emettere gas serra
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della
Art. 2. Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della
1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della
Art. 2 bis. (Sanzioni). [6]
1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.
2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della
3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie è esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente.
6. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. Fino al recepimento della
2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della
2-bis. Il Piano di cui al comma 2 e in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario [9].
2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie [10].
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per l'applicazione della
Art. 1. Autorizzazione ad emettere gas serra
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della
Art. 2. Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della
1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. Fino al recepimento della
2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.