§ 55.1.55 - Legge 16 febbraio 1987, n. 44.
Utilizzo del Fondo contributi istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:16/02/1987
Numero:44


Sommario
Art. 1.      1. Le disponibilità attribuite al Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di [...]


§ 55.1.55 - Legge 16 febbraio 1987, n. 44.

Utilizzo del Fondo contributi istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

(G.U. 25 febbraio 1987, n. 46)

 

 

     Art. 1.

     1. Le disponibilità attribuite al Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi sugli interessi, possono essere utilizzate per le operazioni previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, ivi incluse quelle a valere sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329, con i limiti e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito lo stesso Mediocredito centrale.