Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 17/04/1989 |
Numero: | 150 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione della legge). |
Art. 2. (Requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva). |
Art. 3. (Definizioni). |
Art. 4. (Certificato di conformità). |
Art. 5. (Certificato di controllo). |
Art. 6. (Spese per gli accertamenti). |
Art. 7. (Marchio distintivo comunitario). |
Art. 8. (Designazione degli organismi di sorveglianza). |
Art. 9. (Accertamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). |
Art. 10. (Adeguamento degli allegati tecnici). |
Art. 11. (Sanzioni). |
Art. 12. (Materiale non provvisto del marchio distintivo comunitario). |
Art. 13. (Disposizioni transitorie). |
Art. 14. (Entrata in vigore). |
§ 53.4.31 - L. 17 aprile 1989, n. 150.
Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
(G.U. 27 aprile 1989, n. 97).
Art. 1. (Ambito di applicazione della legge).
1. La presente legge si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisutose esposte al rischio di sprigionamento di grisù nonché, in deroga a quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, e 21 luglio 1982, n. 727, al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù convogliato attraverso il circuito di ventilazione sotterranea.
Art. 2. (Requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva).
1. Il materiale elettrico, in previsione del suo impiego in atmosfera esplosiva, può essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza, ad uno dei seguenti requisiti:
a) conformità alle norme armonizzate, comprovata da un certificato di conformità rilasciato a norma dell'articolo 4 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7;
b) accertamento, in base ad uno speciale esame del processo di fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate, comprovato da un certificato di controllo rilasciato a norma dell'articolo 5 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7.
2. Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale elettrico deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni di uso.
3. Le condizioni di installazione e di utilizzazione del materiale elettrico non disciplinate da norme comunitarie rimangono soggette alle disposizioni nazionali vigenti.
Art. 3. (Definizioni).
1. Agli effetti della presente legge, per:
a) materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricità;
b) uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisù può formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo;
c) norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
Art. 4. (Certificato di conformità).
1. Il certificato di conformità, rilasciato da uno degli organismi autorizzati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attesta che il tipo di materiale elettrico cui si riferisce è conforme alle norme armonizzate. Esso deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato D annesso alla presente legge.
2. Entro un mese dalla data del rilascio, una copia del certificato di conformità è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione delle Comunità europee.
3. L'organismo autorizzato all'esame del materiale elettrico compila un verbale che è tenuto a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea.
4. I documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico sono conservati dall'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato e sono messi a disposizione, in caso di necessità, della Commissione delle Comunità europee e delle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ai fini di un esame particolare in materia di sicurezza. Il carattere riservato di tali documenti deve essere rispettato.
5. Il certificato di conformità può essere revocato, con atto motivato, dall'organismo autorizzato che lo ha rilasciato qualora qualcuna delle condizioni imposte non sia stata soddisfatta o il fabbricante immetta nel mercato materiale elettrico non conforme al tipo per il quale è stato rilasciato.
6. Copia dell'atto di revoca è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione delle Comunità europee.
7. Il rifiuto e la revoca del certificato di conformità sono comunicati immediatamente agli interessati.
Art. 5. (Certificato di controllo).
1. Il certificato di controllo è rilasciato, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della
2. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate.
3. Entro un mese dalla data del rilascio, le principali indicazioni contenute nel certificato di controllo sono comunicate, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione delle Comunità europee ed alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea.
Art. 6. (Spese per gli accertamenti).
1. Le spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di esame del materiale elettrico e per il rilascio del certificato di conformità o di controllo sono a carico del richiedente. Il loro importo è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il titolare del certificato di conformità o di controllo può ottenere il rilascio di copie del certificato per gli usi consentiti dalla legge.
Art. 7. (Marchio distintivo comunitario).
1. Il marchio distintivo comunitario apposto dal fabbricante sul materiale elettrico attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo ed è stato sottoposto alle verifiche ed alle prove individuali previste dalle norme armonizzate per il rilascio del certificato di conformità o citate nel certificato di controllo.
2. Il marchio distintivo comunitario deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato C, punto I, annesso alla presente legge.
3. Il marchio distintivo comunitario deve essere apposto su ciascun materiale elettrico in modo da risultare visibile, leggibile e durevole.
4. Il fabbricante può apporre il marchio distintivo comunitario solo se possiede il corrispondente certificato di conformità o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale elettrico corrisponda alle norme tecniche armonizzate. Per garantire tale corrispondenza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche attraverso gli organismi autorizzati, sorveglia la fabbricazione del materiale elettrico e cura che esso sia sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio distintivo comunitario.
5. Quando per un tipo di materiale elettrico non conforme alle norme armonizzate sia stato rilasciato un certificato di controllo, il marchio distintivo comunitario va completato in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato C, punto II, annesso alla presente legge.
Art. 8. (Designazione degli organismi di sorveglianza).
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed al rilascio dei certificati di conformità e di controllo e notifica alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione delle Comunità europee l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformità e di controllo, nonché ogni successiva modifica.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri della Comunità economica europea autorizzati a rilasciare i certificati di conformità o di controllo.
Art. 9. (Accertamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).
1. La sorveglianza sulla regolarità del rilascio dei certificati di conformità o di controllo è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora riscontri che un materiale elettrico, anche se conforme ad un tipo di materiale per il quale è stato rilasciato un certificato di conformità o di controllo, è tale da mettere in pericolo la sicurezza, può vietarne temporaneamente o sottoporne a condizioni particolari l'immissione nel mercato, dando comunicazione delle misure adottate alla Commissione ed agli altri Stati membri.
Art. 10. (Adeguamento degli allegati tecnici).
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche degli allegati A, B e C annessi alla presente legge, rese necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico ed alle esigenze del controllo e della sicurezza.
Art. 11. (Sanzioni).
1. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquemilioni o con l'arresto fino ad un anno.
2. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire duemilioni;
b) chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centomila.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 12. (Materiale non provvisto del marchio distintivo comunitario).
1. Il materiale destinato a norma della presente legge ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, che non sia oggetto di certificato abilitante all'uso del marchio distintivo comunitario in quanto per la tecnica costruttiva o il modo di protezione non risulti del tutto o in parte disciplinato dalle norme armonizzate, può essere commercializzato in Italia ed usato in modo conforme alla sua destinazione purché risponda ai principi della
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutto il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, compreso il materiale di cui all'articolo 1 del
Art. 13. (Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti ed al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose, in uso, già costruiti od in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14. (Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
Norme armonizzate [1]
Le norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue.
I certificati, redatti in base alle norme citate nella seguente tabella, assumono la denominazione di generazione D. La lettera D dovrà figurare in testa al numero d'ordine del certificato.
Norme CEI e corrispondenti norme Europee |
|
Norme CEI Norme Europee |
Numero Data TITOLO Numero Ed.n Dat |
e. a |
|
CEI 3- Costruzioni EN 50014 1 3- |
31.8 1978 elettriche 197 |
7 |
per atmosfere modifiche 1 7- |
potenzialmente 197 |
esplosive: 9 |
regole |
generali |
varia V1 11- 2 6- |
nti: 1981 198 |
2 |
V2 11- 3 12- |
1984 - 198 |
4 2 |
|
V3 5- 5 2- |
1989 198 |
6 |
CEI 3- Costruzioni EN 50015 1 3- |
31.5 1978 elettriche per 197 |
atmosfere 7 |
potenzialmente |
esplosive: |
costruzioni |
immerse in olio |
"0" |
varia V1 1- modifica 1 7- |
nti: 1980 197 |
9 |
V2 11- |
1981 |
|
CEI 3- Costruzioni EN 50016 1 3- |
31.2 1978 elettriche per 197 |
atmosfere 7 |
potenzialmente |
esplosive: modo |
di protezione a |
sovrappressione |
interna "P" |
varia V1 1- modifica 1 7- |
nte: 1980 197 |
9 |
CEI 3- Costruzioni EN 50017 1 3- |
31.6 1978 elettriche per 197 |
atmosfere 7 |
potenzialmente |
esplosive: |
costruzioni |
sotto sabbia |
"q" |
varia V1 1- modifica 1 7- |
nti: 1980 197 |
9 |
V2 11- |
1981 |
|
|
CEI 3- Costruzioni EN 50018 1 3- |
31.1 1978 elettriche per 197 |
atmosfere 7 |
potenzialmente |
esplosive: |
custodie a |
prova di |
esplosione "d" |
varia V2 11- modifica 1 7- |
nti: 1981 197 |
9 |
V3 11- 2 12- |
1984 198 |
2 |
V5 2- 3 11- |
1988 198 |
5 |
CEI 3- Costruzioni EN 50019 1 3- |
31.7 1978 elettriche per 197 |
atmosfere 7 |
potenzialmente |
esplosive: modo |
di protezione a |
sicurezza |
aumentata "e" |
varia V1 1- modifica 1 7- |
nti: 1980 197 |
9 |
V2 11- 2 9- |
1981 198 |
3 |
V3 11- 3 12- |
1984 198 |
5 |
V6 2- 4 10- |
1991 198 |
9 |
V7 10- 5 8- |
1991 199 |
0 |
CEI 3.19 Costruzioni EN 50020 1 3- |
31.9 78 elettriche per 197 |
atmosfere 7 |
potenzialmente |
esplosive: modo |
di protezione a |
sicurezza |
intrinseca "i" |
varia V1 11- modifica 1 7- |
nti: 1981 197 |
9 |
V2 1- 2 12- |
1989 198 |
5 |
|
V3 10- 3 5- |
1991 - 199 |
4 0 |
- |
5 |
|
CEI 6- Costruzioni EN 50028 1 2- |
31.13 1989 elettriche per 198 |
atmosfere 7 |
potenzialmente |
esplosive: modo |
di protezione a |
incapsulamento |
"m" |
CEI 2- Costruzioni EN 50033 2 3- |
31.15 1992 elettriche per 199 |
atmosfere 1 |
potenzialmente |
esplosive: |
lampade da |
casco. |
Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) - V.le Monza n. 259, 20126 MI.
Allegato B
Modifiche e aggiunte alle norme europee di cui all'allegato A
(Omissis)
Allegato C
Materiale elettrico per atmosfere potenzialmente esplosive del Gruppo I
(Omissis)
Allegato D
(articolo 4)
(Omissis)
[1] Allegato già sostituito dall'art. 1 del