Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 21/07/1982 |
Numero: | 675 |
Sommario |
Art. 1. Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o più dei seguenti modi di protezione |
Art. 2. Il materiale elettrico di cui al presente art. 1 può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se è conforme oltre che alle disposizioni [...] |
Art. 3. Ai fini del presente decreto, figurano nell'allegato I le norme armonizzate di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) [...] |
Art. 4. Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme [...] |
Art. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico il contenuto [...] |
Art. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 è punito con l'ammenda da L. 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto sino ad un anno |
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 53.4.22 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
(G.U. 24 settembre 1982, n. 264).
Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o più dei seguenti modi di protezione:
immersione in olio «o»;
sovrappressione interna «p»;
immersione sotto sabbia «q»;
custodia a prova di esplosione «d»;
sicurezza aumentata «e»;
sicurezza intrinseca «i»;
incapsulamento «m»;
sistemi elettrici di sicurezza intrinseca «i». [1]
Il materiale elettrico di cui al presente art. 1 può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se è conforme oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 anche a quelle del presente decreto.
Ai fini del presente decreto, figurano nell'allegato I le norme armonizzate di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117.
Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme all'allegato II e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su ciascun materiale elettrico.
E' vietato l'impiego sul materiale oggetto del presente decreto, di marchi o di iscrizioni che possano creare confusione con il marchio di cui all'allegato II.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico il contenuto delle norme armonizzate di cui agli allegati I e II al presente decreto.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 è punito con l'ammenda da L. 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto sino ad un anno.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2 milioni.
Per l'irrogazione della predetta sanzione amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976 che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO I
Norme armonizzate [2]
Le norme armonizzate, alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue;
Norme CEI Norme Europee |
|
Numero Dat TITOLO Numero Ed. Data |
a ne |
CEI EN 199 Costruzioni elettriche EN 2 Dicembre |
50014 3 per atmosfere 50014 1992 |
potenzialmente esplosive |
- Regole generali |
Varianti: 199 |
V 1 5 |
CEI EN 199 Costruzioni elettriche EN 2 Aprile |
50015 5 per atmosfere 50015 1994 |
potenzialmente esplosive |
- Costruzioni immerse in |
olio "0" |
CEI EN 199 Costruzioni elettriche EN 2 Ottobre |
50016 7 per atmosfere 50016 1995 |
potenzialmente esplosive |
- Modo di protezione a |
sovrappressione interna |
"p" |
CEI EN 199 Costruzioni elettriche EN 2 Aprile |
50017 5 per atmosfere 50017 1994 |
potenzialmente esplosive |
- Costruzioni a |
riempimento polverulento |
"q" |
CEI EN 199 Costruzioni elettriche EN 2 Agosto |
50018 5 per atmosfere 50018 1994 |
potenzialmente esplosive |
- Custodie a prova di |
esplosione "d" |
CEI EN 199 Costruzioni elettriche EN 2 Marzo |
50019 4 per atmosfere 50019 1994 |
potenzialmente esplosive |
- Modo di protezione a |
sicurezza aumentata "e" |
CEI EN 199 Costruzioni elettriche EN 2 Agosto |
50020 5 per atmosfere 50020 1994 |
potenzialmente esplosive |
- Modo di protezione a |
sicurezza intrinseca "i" |
CEI EN 199 Costruzioni elettriche EN 1 Febbraio |
50028 7 per atmosfere 50028 1987 |
potenzialmente esplosive |
- Modo di protezione a |
incapsulamento "m" |
CEI EN 199 Costruzioni elettriche EN 1 Marzo |
50039 7 per atmosfere 50039 1980 |
potenzialmente esplosive |
- Modo di protezione a |
sistemi elettrici di |
sicurezza intrinseca "i" |
CEI EN 199 Impianto manuale di EN 1 Gennaio |
50050 7 protezione 50050 1986 |
elettrostatica |
CEI EN 199 Pistole manuali di EN 1 Febbraio |
50053 7 proiezione elettrostatica 50053 1987 |
(parte 1) di pitture con un'energia (Parte [*] |
limite di 0,24 mJ e 1) |
materiale associato |
|
CEI EN 199 Pistole manuali di EN 1 Giugno |
50053 7 proiezione elettrostatica 50053 1989 |
(parte 2) di pitture con un'energia (Parte [*] |
limite di 5mJ e materiale 2) |
associato |
CEI EN 199 Pistole manuali di EN 1 Giugno |
50053 7 proiezione elettrostatica 50053 1989 |
(parte 3) di fiocculi con (Parte [*] |
un'energia limite di 0,21 3) |
mJ o 5 mJ e materiale |
associato |
|
[*] Si applicano soltanto i paragrafi relativi alla fabbricazione dei |
materiali previsti nella norma EN50053, prima, seconda e terza parte. |
Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato Elettrotecnico |
Italiano) Via.le Monza N° 259 20126 Milano. |
ALLEGATO II [3]
Marchio distintivo comunitario
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 11 novembre 1994.
[2] Allegato già sostituito dall'art. 1 del
[3] Allegato modificato dal D.M. 5 ottobre 1984.