§ 52.2.42 - Legge 27 dicembre 2002, n. 288.
Provvidenze in favore dei grandi invalidi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:27/12/2002
Numero:288


Sommario
Art. 1.  (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).
Art. 2.  (Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio).
Art. 3.  (Copertura finanziaria).


§ 52.2.42 - Legge 27 dicembre 2002, n. 288.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi.

(G.U. 31 dicembre 2002, n. 305).

 

Art. 1. (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). [1]

     1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno è fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

     2. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonchè ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

     3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

     4. Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

 

     Art. 2. (Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

 

     Art. 3. (Copertura finanziaria).

     1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 922, della L. 30 dicembre 2025, n. 199.