§ 52.1.29 – D.P.R. 8 settembre 1950, n. 880.
Modalità di rimborso da parte del Governo italiano dei fondi liquidi già sequestrati in Egitto, in esecuzione degli accordi assunti con l'art. 2 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:08/09/1950
Numero:880


Sommario
Art. 1.      I prelevamenti di somme liquide effettuati dal Governo egiziano sui beni di pertinenza di cittadini italiani durante la gestione di sequestro dei beni stessi verranno [...]
Art. 2.      Le domande, oltre ai documenti che il richiedente possiede, atti a comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate
Art. 3.      Nella liquidazione dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti circa la prova della qualità di eredi dei creditori dello [...]
Art. 4.      Il Ministero del tesoro può richiedere ulteriori documentazioni ed assumere le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilità e il fondamento [...]
Art. 5.      L'Incaricato del Ministero del tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo curerà l'istruttoria delle domande presentate ai sensi del precedente art. 2, e provvederà a [...]
Art. 6.      I pagamenti verranno effettuati in Italia applicando il cambio fisso di lire 1403,84 per ogni lira egiziana, corrispondente al cambio ufficiale in vigore per il mese di [...]
Art. 7.      I pagamenti in Italia saranno disposti dalla Direzione generale del tesoro mediante ordinativi emessi sulla Sezione di tesoreria della Provincia di residenza degli [...]
Art. 8.      Le somme già corrisposte al cittadini dal Sequestro generale dei beni italiani a titolo di sussidio alimentare, di assistenza o per altro titolo comunque concesso con il [...]
Art. 9.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 52.1.29 – D.P.R. 8 settembre 1950, n. 880.

Modalità di rimborso da parte del Governo italiano dei fondi liquidi già sequestrati in Egitto, in esecuzione degli accordi assunti con l'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946.

(G.U. 13 novembre 1950, n. 260).

 

     Art. 1.

     I prelevamenti di somme liquide effettuati dal Governo egiziano sui beni di pertinenza di cittadini italiani durante la gestione di sequestro dei beni stessi verranno rimborsati dal Tesoro italiano agli aventi diritto nella misura indicata dall'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con lalegge 16 maggio 1947, n. 512, e dai successivi impegni assunti con lo scambio di note del 25 settembre 1947, tra il Governo italiano ed il Governo egiziano, approvato con decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227, nonchè nei limiti di cui all'art. 6 del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Le domande, oltre ai documenti che il richiedente possiede, atti a comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate:

     a) se trattasi di persone fisiche, dai certificati di cittadinanza e di residenza del richiedente;

     b) se trattasi di persone giuridiche private, dalla copia dell'atto costitutivo e dal provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

     c) se trattasi di società legalmente costituita, dal certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed, ove esista, dello statuto, nonchè delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione del relativo registro;

     d) se trattasi di imprese individuali, dai certificati di cittadinanza e di residenza del titolare dell'impresa;

     e) se trattati di società od associazioni di fatto, dai certificati di cittadinanza e di residenza rispettivamente degli amministratori o di coloro ai quasi, secondo gli accordi degli associati è conferita la presidenza o la direzione dall'associazione, nonchè la idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede ed alla prevalenza degli scopi perseguiti, la società o l'associazione deve considerarsi di nazionalità italiana;

     f) se trattati di società od associazioni costituite all'estero che siano state sottoposte a regime di sequestro, da un certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari in cui sia specificato che gli interessi da esse rappresentati sono in prevalenza italiani, ovvero da analoga dichiarazione rilasciata da enti pubblici italiani eventualmente interessati nelle società stesse.

     Per le persone giuridiche pubbliche è sufficiente la presentazione della sola domanda.

     Nelle domande devono essere denunciati gli acconti e le anticipazioni corrisposta da organi italiani.

     Le domande devono essere indirizzate al Ministero del tesoro Direzione generale tesoro - I.R.F.E.

 

          Art. 3.

     Nella liquidazione dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti circa la prova della qualità di eredi dei creditori dello Stato.

     Gli atti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

 

          Art. 4.

     Il Ministero del tesoro può richiedere ulteriori documentazioni ed assumere le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilità e il fondamento della domanda.

 

          Art. 5.

     L'Incaricato del Ministero del tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo curerà l'istruttoria delle domande presentate ai sensi del precedente art. 2, e provvederà a tutti gli accertamenti che si renderanno necessari ai fini della determinazione della consistenza di ciascun credito, nonchè dell'ammontare degli eventuali acconti o sussidi corrisposti ai singoli interessati dallo stesso Sequestro generale.

     Le domande documentate unitamente ad un rapporto dell'Incaricato di cui al comma precedente e ad una dichiarazione esplicita rilasciata dall'interessato che nulla ha più da pretendere dal Governo italiano a titolo di rimborso dai beni sequestrati, saranno trasmesse al Ministero del tesoro.

 

          Art. 6.

     I pagamenti verranno effettuati in Italia applicando il cambio fisso di lire 1403,84 per ogni lira egiziana, corrispondente al cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948, decurtato del 3 per cento per diritti e spese.

 

          Art. 7.

     I pagamenti in Italia saranno disposti dalla Direzione generale del tesoro mediante ordinativi emessi sulla Sezione di tesoreria della Provincia di residenza degli aventi diritto, o su altra Sezione di tesoreria a scelta degli interessati.

 

          Art. 8.

     Le somme già corrisposte al cittadini dal Sequestro generale dei beni italiani a titolo di sussidio alimentare, di assistenza o per altro titolo comunque concesso con il blocco dei beni italiani in Egitto, verranno detratta dall'importo da liquidarsi agli aventi diritto.

     Verranno altresì detratte da detto importo le somme che per gli stessi motivi siano state anticipate in Italia da enti pubblici a pensionati del Governo egiziano, della Compagnia universale del canale di Suez o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che vanti diritto a rimborso da parte del Governo Italiano per fondi liquidi già bloccati in Egitto.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.