Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 16/05/1947 |
Numero: | 512 |
Sommario |
Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Parigi il 10 settembre 1946, tra il Governo italiano ed il Governo egiziano circa il risarcimento dei danni [...] |
Art. 2. L'onere del primo versamento di un milione di lire egiziane, previsto dagli scambi di note effettuati a Parigi in occasione della firma dell'Accordo, è assunto [...] |
Art. 3. Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la spesa occorrente per l'esecuzione dell'Accordo |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficial |
§ 94.1.35 - Legge 16 maggio 1947, n. 512. [1]
Approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo egiziano circa il risarcimento dei danni subiti dall'Egitto per effetto delle operazioni militari svoltesi nel suo territorio ed il dissequestro dei beni italiani in Egitto.
(G.U. 27 giugno 1947, n. 144)
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Parigi il 10 settembre 1946, tra il Governo italiano ed il Governo egiziano circa il risarcimento dei danni subiti dall'Egitto per effetto delle operazioni militari nel suo territorio e il dissequestro dei beni italiani in Egitto.
L'onere del primo versamento di un milione di lire egiziane, previsto dagli scambi di note effettuati a Parigi in occasione della firma dell'Accordo, è assunto direttamente dallo Stato.
Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la spesa occorrente per l'esecuzione dell'Accordo.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
[1] Abrogata dall'art. 24 del