Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 11/01/1946 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che ha riassunto servizio, oppure è stato destinato per la prima [...] |
Art. 2. |
Art. 3. I centri in cui si applicano le provvidenze di cui ai precedenti articoli sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro |
Art. 4. Al personale che, per comprovata impossibilità di trovare l'abitazione nei centri di cui al precedente articolo, sia autorizzato a risiedere in località vicina, è [...] |
Art. 5. Agli insegnanti delle scuole elementari site oltre il perimetro dell'abitato principale dei comuni di appartenenza, i quali, per comprovata impossibilità di trovare [...] |
Art. 6. |
Art. 7. Nelle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 sono assorbite tutte le concessioni di trattamenti economici comunque e da chiunque disposti, in relazione a particolari [...] |
Art. 8. Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1945 |
§ 52.1.8 – D.Lgs.Lgt. 11 gennaio 1946, n. 18. [1]
Concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.
(G.U. 15 febbraio 1946, n. 39).
Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che ha riassunto servizio, oppure è stato destinato per la prima volta in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, è concessa una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dello stipendio o paga o retribuzione o salario risultante dalle disposizioni in vigore al 30 settembre 1945.
L'indennità di cui al precedente comma è altresì concessa al personale che non si sia mai allontanato dai centri ivi indicati quando risulti aver ricevuto danni rilevanti nell'abitazione o nelle cose in essa contenute.
L'indennità medesima è ridotta:
a) ad un terzo per i dipendenti ammessi a fruire di alloggio gratuito;
b) alla metà per i dipendenti ammessi a fruire di alloggi requisiti, o comunque di appartenenza dell'Amministrazione, con pigioni di favore.
L'attribuzione dell'indennità medesima è revocata, quando il dipendente non abbia prestato servizio nelle sedi suindicate per almeno sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, o, se inviatovi successivamente, per almeno sei mesi dalla data dell'inizio del servizio.
Al personale in servizio nei centri indicati nell'articolo precedente è concessa fino al 31 luglio 1946 una indennità giornaliera nella misura seguente:
personale dei gradi non inferiori al 65 dell'ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti |
L. |
40 |
personale dei gradi dal 7° al 12° dell'ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti, personale non di ruolo di 1 e 2 categoria od assimilato |
" |
35 |
personale dei rimanenti gradi dell'ordinamento gerarchico, personale ferroviario dei gradi corrispondenti, personale non di ruolo 3 categoria od assimilato |
" |
30 |
personale subalterno di ruolo e non di ruolo, personale salariato e rimanente personale ferroviario di ruolo e non di ruolo e personale equiparato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici |
" |
25 |
marescialli dell'Esercito dell'Aeronautica e gradi corrispondenti della Marina, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente |
" |
30 |
sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e dell'Aeronautica, brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri e gradi corrispondenti della Marina, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente |
" |
20 |
appuntati e militi del'Arma dei Carabinieri e gradi corrispondenti del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente |
" |
15 |
L'indennità suddetta non spetta al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi in servizio attivo.
I centri in cui si applicano le provvidenze di cui ai precedenti articoli sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro.
Per far luogo all'applicazione di cui al precedente comma occorre che risultino inabitabili per i danni subiti almeno il 40% dei fabbricati di abitazione in base agli accertamenti del Genio civile.
Al personale che, per comprovata impossibilità di trovare l'abitazione nei centri di cui al precedente articolo, sia autorizzato a risiedere in località vicina, è concesso il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi all'ufficio, scuola, stabilimento, e in genere al luogo di prestazione del lavoro, e tornare alla propria dimora, col mezzo più economico conciliabile con le esigenze dell'orario del proprio servizio, purchè il percorso da effettuare tra l'andata e il ritorno sia almeno di 10 chilometri e nel limite massimo di spesa di lire 3 per chilometro da computarsi, per ogni giornata di presenza in servizio, sull'effettivo percorso e comunque per una distanza non superiore ai 40 chilometri tra l'andata e il ritorno.
Quando competa il rimborso di cui al precedente comma, non è dovuto il trattamento di cui agli articoli 1 e 2 salvo che il dipendente dimori in altro centro sinistrato compreso fra quelli di cui al precedente articolo 3.
Agli insegnanti delle scuole elementari site oltre il perimetro dell'abitato principale dei comuni di appartenenza, i quali, per comprovata impossibilità di trovare l'abitazione nelle frazioni o borgate delle rispettive scuole, siano autorizzati a dimorare altrove, è concesso il rimborso delle effettive spese di trasporto col mezzo più economico conciliabile con le esigenze dell'orario del proprio servizio, nei limiti massimi seguenti per ogni giornata di presenza in scuola:
L. 12, se la scuola dista dal perimetro dell'abitato per la via ordinaria più breve, non meno di 3 chilometri;
L. 15 se dista non meno di 5 chilometri;
L. 20 se dista non meno di 8 chilometri;
L. 25 se dista non meno di 10 chilometri.
Il rimborso previsto dal presente articolo non è cumulabile col rimborso di cui all'art. 4.
Le provvidenze del presente decreto non si applicano al personale inviato in missione nei centri di cui all'art. 3 e presso le scuole di cui all'art. 5.
Tuttavia quando sia comunque cessato il trattamento economico relativo alla missione è ammessa la corresponsione della indennità giornaliera di cui all'art. 2 oppure il rimborso delle spese di trasporto di cui agli articoli 4 e 5.
Nelle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 sono assorbite tutte le concessioni di trattamenti economici comunque e da chiunque disposti, in relazione a particolari situazioni locali, in deroga alle vigenti disposizioni anche se trattasi di concessioni aventi riferimento a periodi anteriori alla data da cui ha effetto il presente decreto.
Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1945.
Le provvidenze di cui agli articoli 4 e 5 cesseranno col 30 giugno 1947.
[1] Abrogato dall'art. 2 del
[2] Articolo così modificato dall'art. 2 del
[3] Articolo così sostituito dall'art. 7 del