Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.5 giustizia tributaria |
Data: | 28/09/1994 |
Numero: | 592 |
Sommario |
Art. 1. (Controversie oggetto di conciliazione). |
Art. 2. (Modalità e condizioni per la conciliazione). |
Art. 3. (Contenuto e verifica delle condizioni per la conciliazione). |
Art. 4. (Processo verbale ed estinzione del giudizio). |
Art. 5. (Modalità di riscossione delle somme liquidate dall'ufficio). |
Art. 6. (Entrata in vigore). |
§ 51.5.22 – D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592.
Regolamento concernente norme sulla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.
(G.U. 26 ottobre 1994, n. 251).
Art. 1. (Controversie oggetto di conciliazione).
1. Possono formare oggetto di conciliazione le controversie pendenti, anche a seguito di rinvio, dinanzi agli organi del contenzioso tributario, con esclusione di quelle pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di quelle di cui all'art. 3 del
2. Le prove certe e dirette di cui all'art. 20-bis, comma 1, del
Art. 2. (Modalità e condizioni per la conciliazione).
1. La conciliazione proposta da una delle parti prima dell'udienza di discussione è portata a conoscenza dell'altra parte con atto sottoscritto. Tale atto è comunicato alla controparte mediante consegna o spedizione in plico senza busta raccomandato.
2. La conciliazione può avvenire a condizione che le parti siano presenti in udienza, anche tramite procuratore costituito con i relativi poteri.
Art. 3. (Contenuto e verifica delle condizioni per la conciliazione).
1. Il contenuto della conciliazione è determinato dalle parti.
2. Il collegio, o il consigliere istruttore, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti per la conciliazione. In caso di inammissibilità della conciliazione, dichiarata con ordinanza non impugnabile, il giudizio prosegue. Le questioni sull'ammissibilità della conciliazione sono trattate e decise definitivamente nell'ambito del giudizio di merito.
Art. 4. (Processo verbale ed estinzione del giudizio).
1. Il processo verbale di cui all'art. 20-bis, comma 4, del
2. Nel processo verbale di conciliazione sono indicate le somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi.
3. Qualora la conciliazione definisca tutte le questioni oggetto della controversia il giudizio è dichiarato estinto con ordinanza non impugnabile.
Art. 5. (Modalità di riscossione delle somme liquidate dall'ufficio).
1. Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie in materia di imposte sui redditi è effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.
2. Per il versamento al concessionario della riscossione delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici tributo:
a ) 4452 IRPEF e relativi interessi - conciliazione;
b ) 2452 IRPEG e relativi interessi - conciliazione;
c ) 3452 ILOR e relativi interessi - conciliazione;
d ) 1114 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;
e ) 1652 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.
3. Le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento di cui al comma 1 anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero. Sono istituiti i seguenti codici:
a) 44 IRPEF e relativi interessi - conciliazione;
b 45 ILOR e relativi interessi - conciliazione;
c 46 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;
d 47 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.
4. Al fine di consentire l'esplicita indicazione sul modello di delega del codice di versamento delle soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento è effettuato separatamente da quello del tributo cui le penalità si riferiscono.
5. Gli interessi sono versati cumulativamente ai tributi cui si riferiscono. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria è l'anno per il quale è sorta la contestazione.
6. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1171, ai seguenti articoli:
Versamento al concessionario - Versamento in banca
Codici tributo |
Codici |
Art. |
4452 |
44 |
01 |
2452 |
- |
02 |
3452 |
45 |
03 |
1114 |
46 |
04 |
1652 |
47 |
05 |
7. Per le operazioni effettuate in Sicilia, il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi, delle altre imposte dirette e sostitutive, nonchè delle relative soprattasse e pene pecuniarie di cui al comma 3, al netto delle commissioni spettanti, è eseguito dall'azienda di credito al competente capitolo ed articolo di bilancio, con le seguenti modalità:
a) direttamente all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, utilizzando la distinta mod. 20 sc per il versamento dei codici 44, 46 e 47, nonchè della quota del 12,60 per cento dell'ILOR - codice 45;
b) direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la quota dell'87,40 per cento dell'ILOR - codice 45, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124 T.
8. Per i tributi diversi dalle imposte sui redditi i versamenti delle somme dovute in base alla conciliazione sono effettuati secondo le disposizioni previste da ciascuna legge di imposta.
9. I versamenti di cui al presente articolo sono effettuati entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione.
Art. 6. (Entrata in vigore).
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.