§ 51.5.2 – R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639.
Riforma degli ordinamenti tributari


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:07/08/1936
Numero:1639


Sommario
Art. 1.      Il Ministero per le finanze ha competenza nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, sulla imposizione dei tributi erariali provinciali e comunali [...]
Art. 2.      Ferme le attuali attribuzioni conferite alle intendenze di finanza dalle leggi generali e speciali e dai regolamenti in vigore, le intendenze medesime vigilano in [...]
Art. 3.      Sono istituiti gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle imposte sugli affari con identica circoscrizione, che sarà determinata, ed occorrendo [...]
Art. 4.      Gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle imposte indirette sugli affari si compongono di un ispettore superiore che ne è il capo, di [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Spetta agli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette di indirizzare ed invigilare l'azione accertatrice ed ogni altra attività degli Uffici distrettuali ai fini [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      E' istituita presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette una anagrafe tributaria
Art. 13.      Gli Ispettorati compartimentali delle imposte indirette sugli affari, assistiti dagli Uffici tecnici erariali, sentite le unioni dei lavoratori competenti per ragioni di [...]
Art. 14.      Nella materia delle imposte sui trasferimenti della ricchezza, gli Uffici del registro, previ gli accertamenti tecnici e con l'osservanza delle norme da stabilirsi con [...]
Art. 15.      Le imposte di successione e di registro, progressive e proporzionali, di trasferimento; nonchè le imposte graduali concernenti beni immobili, diritti reali, aziende [...]
Art. 16.      Per determinare il valore venale in comune commercio degli immobili si deve aver riguardo principalmente
Art. 17.      Nella liquidazione dei tributi di cui all'art. 15, si osservano le seguenti norme
Art. 18.      Nei trasferimenti della proprietà od usufrutto di immobili o, della proprietà o del godimento di una azienda di industria o commercio non risultanti da prove dirette, [...]
Art. 19.      Nei trasferimenti a qualunque titolo di aziende industriali e commerciali e di quote di compartecipazione in società di commercio, l'amministrazione, per determinare la [...]
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.      La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti relative all'applicazione delle imposte dirette, esclusa [...]
Art. 23.      Le Commissioni distrettuali sostituiscono le Commissioni mandamentali di cui all'art. 42 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, [...]
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.      I componenti le Commissioni hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte
Art. 28.      La risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione delle imposte di registro, di successione ed in surrogazione, di manomorta ed [...]
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.      La competenza territoriale delle Commissioni distrettuali è determinata dalla sede dell'ufficio che ha proceduto all'accertamento
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35.      (Omissis)
Art. 36.      E' considerata violazione del segreto di ufficio qualsiasi comunicazione relativa ad accertamenti od a vertenze di carattere tributario che il personale degli Uffici [...]
Art. 37. 
Art. 38.      E' abrogato il regio decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562
Art. 39. 
Art. 40.      La notificazione degli atti di accertamento relativi alle imposte sui trasferimenti della ricchezza e di quelli di ingiunzione per la riscossione delle imposte stesse e [...]
Art. 41.      Il termine per ricorrere contro l'avviso di accertamento e contro le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza è stabilito in trenta giorni
Art. 42. 
Art. 43.      Le disposizioni contenute nell'art. 12 del testo approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, riguardanti la prova della tempestiva presentazione delle [...]
Art. 44. 
Art. 45.      Con decreto reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni, saranno emanate le [...]
Art. 46.      Sino a quando non siano costituite le nuove Commissioni amministrative di cui al titolo IV del presente decreto, e non oltre il 28 ottobre 1937, continuano a funzionare, [...]
Art. 47.      Il Governo del Re è autorizzato, sentita una Commissione parlamentare, composta di tre senatori e tre deputati nominati dalla rispettiva assemblea, a coordinare e [...]
Art. 48.      Per l'attuazione del presente decreto saranno introdotte nel bilancio le necessarie variazioni con decreto del Ministro per le finanze


§ 51.5.2 – R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639. [1]

Riforma degli ordinamenti tributari

(G.U. 11 settembre 1936, n. 211)

 

Titolo I

RIORDINAMENTO DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 1.

     Il Ministero per le finanze ha competenza nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, sulla imposizione dei tributi erariali provinciali e comunali e sulla gestione dei Fondi dello Stato.

     Nessun tributo, sotto qualsiasi forma, può essere stabilito a favore di alcun Ente senza il preventivo assenso del Ministro per le finanze.

 

          Art. 2.

     Ferme le attuali attribuzioni conferite alle intendenze di finanza dalle leggi generali e speciali e dai regolamenti in vigore, le intendenze medesime vigilano in particolare su tutte le pubbliche entrate, riferendo al Ministero per le finanze sull'andamento della attività tributaria esplicantesi nel territorio della provincia.

     Con regi decreti, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri interessati, saranno dettate le norme necessarie per la attuazione del presente articolo.

 

          Art. 3.

     Sono istituiti gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle imposte sugli affari con identica circoscrizione, che sarà determinata, ed occorrendo modificata, con decreto reale.

 

          Art. 4.

     Gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle imposte indirette sugli affari si compongono di un ispettore superiore che ne è il capo, di ispettori alla sua diretta dipendenza, e di funzionari dei vari gruppi, nel numero che sarà stabilito con decreto ministeriale.

 

Titolo II

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE NORME PER LE VALUTAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7. [4]

 

          Art. 8. [5]

 

          Art. 9.

     Spetta agli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette di indirizzare ed invigilare l'azione accertatrice ed ogni altra attività degli Uffici distrettuali ai fini della uniformità nella valutazione dei redditi e della perequazione nella distribuzione del carico tributario.

     Ai fini perequativi suddetti, gli Ispettorati forniscono annualmente alla amministrazione centrale dati ed elementi relativi all'ammontare presuntivo annuo del reddito globale attribuibile alle grandi categorie di attività produttive operanti nella propria circoscrizione.

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 11. [7]

 

          Art. 12.

     E' istituita presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette una anagrafe tributaria.

     Sono inscritti nell'anagrafe tributaria tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel distretto. Sono inoltre inscritte le seguenti categorie in ordine di precedenza:

     1) i capifamiglia aventi domicilio nel distretto;

     2) i residenti nel distretto che abbiano raggiunto il 21° anno di età, se maschi;

     3) i possessori di beni immobili siti nel distretto;

     4) gli Enti, gli italiani residenti all'estero e gli stranieri indicati nell'articolo precedente.

     Gli appartenenti a più categorie saranno inscritti secondo l'ordine delle categorie stesse.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la formazione ed il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

 

Titolo III

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE NORME PER LE VALUTAZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA

 

          Art. 13.

     Gli Ispettorati compartimentali delle imposte indirette sugli affari, assistiti dagli Uffici tecnici erariali, sentite le unioni dei lavoratori competenti per ragioni di materia, stabiliscono, d'accordo con le unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti da servire per la determinazione, in base ad elementi certi, del valore dei beni trasferibili ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e di successione.

     Tali accordi di massima hanno soltanto valore indicativo, e possono, in ogni tempo, essere denunciati o modificati.

 

          Art. 14.

     Nella materia delle imposte sui trasferimenti della ricchezza, gli Uffici del registro, previ gli accertamenti tecnici e con l'osservanza delle norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, hanno competenza a concordare con i contribuenti, senza limite di somma, i valori imponibili.

     Gli uffici predetti hanno ugualmente competenza ad accordare le dilazioni al pagamento d'imposta sui trasferimenti, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 15.

     Le imposte di successione e di registro, progressive e proporzionali, di trasferimento; nonchè le imposte graduali concernenti beni immobili, diritti reali, aziende industriali e commerciali, quote di compartecipazione in società di commercio, navi, conferimenti dei detti beni nelle società e nelle fusioni di società, sono commisurate sul valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, anche quando non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo, nè dichiarato alcun valore negli atti o denunce.

     Allo stesso modo sono liquidati l'imposta proporzionale di trascrizione ed i diritti catastali.

 

          Art. 16.

     Per determinare il valore venale in comune commercio degli immobili si deve aver riguardo principalmente:

     a) alle alienazioni, divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre un triennio, relative agli stessi immobili o ad altri che si trovino nella medesima località ed in analoghe condizioni;

     b) al reddito netto di cui sono suscettibili gli immobili stessi, tenendo conto del tasso medio di capitalizzazione adottato nella località per investimenti immobiliari consimili all'epoca del trasferimento.

     Se si tratta di mobili, l'imposta si applica al valore dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione, entro sei mesi, dei mobili stessi.

     Se si tratta di azioni, di obbligazioni o di titoli del debito pubblico, nazionali o stranieri, essi sono valutati al corso legale per contanti del listino del giorno della trasmissione. Le azioni, obbligazioni e titoli che non furono mai compresi nei listini di borsa o cessarono di esserlo, devono calcolarsi pel valore commerciale al giorno della trasmissione.

     Ove si tratti di derrate o merci o generi di commercio, l'imposta è applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dai listini e libri dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali, prendendo a base le mercuriali o le contrattazioni più vicine al giorno del contratto o trasferimento.

     I prezzi o corrispettivi in valuta estera o anche in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione, se le parti non abbiano stabilito, nei loro rapporti, altra data di ragguaglio del cambio.

 

          Art. 17.

     Nella liquidazione dei tributi di cui all'art. 15, si osservano le seguenti norme:

     1) quando dall'atto, contratto o denuncia risultano il valore, il prezzo o il corrispettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la percezione ha luogo sul valore o sul prezzo o corrispettivo, dichiarato o determinato, salvo all'amministrazione il diritto di revisione di cui all'art. 20;

     2) allorchè l'atto, contratto o denuncia non esprime il valore sul quale deve liquidarsi l'imposta, o non contiene gli elementi per determinarlo, le parti, o una di esse o colui che richiede la registrazione o presenta la denuncia, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla registrazione, devono, sull'invito anche verbale da parte dell'ufficio, supplire con una dichiarazione estimativa sottoscritta da prodursi nel termine della registrazione in base alla quale dichiarazione l'imposta è liquidata e riscossa, salvo il diritto dell'amministrazione alla revisione di cui all'art. 20.

     In caso di rifiuto, anche tacito, a fare la detta dichiarazione, l'ufficio determina il valore, ed in base ad esso riscuote l'imposta, salvo il diritto alla rettifica di cui al successivo art. 20, e salvo al contribuente il diritto di provocare il giudizio delle Commissioni amministrative, entro trenta giorni dal pagamento dell'imposta.

 

          Art. 18.

     Nei trasferimenti della proprietà od usufrutto di immobili o, della proprietà o del godimento di una azienda di industria o commercio non risultanti da prove dirette, l'ufficio, ai sensi dell'art. 18 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, notifica invito alle parti, o ad una di esse, di presentargli la dichiarazione di valore entro dieci giorni, con avvertenza che in caso di rifiuto, anche tacito, terrà luogo di dichiarazione di valore di detti beni e diritti la valutazione fatta di ufficio, in base alla quale sarà riscossa l'imposta.

 

          Art. 19.

     Nei trasferimenti a qualunque titolo di aziende industriali e commerciali e di quote di compartecipazione in società di commercio, l'amministrazione, per determinare la quantità ed il valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento, la specie ed il valore degli altri beni di ogni natura, compresi l'avviamento ed i diritti di privativa, ha diritto di esaminare i libri di commercio e tiene conto delle risultanze di essi, degli accertamenti compiuti per le imposte dirette e di ogni altro idoneo elemento.

     Nei casi di rifiuto ad esibire i libri di commercio sono applicabili le disposizioni degli artt. 20 e 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

 

          Art. 20. [8]

     I prezzi, corrispettivi e valori, risultanti da stipulazioni e da dichiarazioni delle parti e quelli determinati dall'ufficio, sono soggetti a revisione per indagarne la congruità e determinare così il valore venale ai fini della tassazione.

     Quando l'ufficio, in base agli elementi di valutazione che possiede, ritenga che i prezzi, corrispettivi e valori, stipulati, dichiarati o determinati, siano inferiori al valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, notifica al contribuente il valore venale che l'amministrazione reputa doversi attribuire ai beni.

 

          Art. 21. [9]

     Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente è di un anno dal pagamento dell'imposta, e, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione [10].

     In contrapposto ai prezzi, corrispettivi, o valori dichiarati, o determinati, l'ufficio, nell'avviso di accertamento, indicherà quel valore che l'amministrazione reputa doversi attribuire a ciascuno dei beni, escludendone quelli per i quali l'ufficio ritenesse congruo il valore, prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato, con l'avvertimento al contribuente, che ove non intendesse aderire alla determinazione di valore fatta dalla amministrazione, egli dovrà, entro il termine perentorio di giorni trenta, presentare ricorso alla Commissione distrettuale delle imposte.

     Decorso tale termine senza che il contribuente abbia ricorso, egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli.

 

Titolo IV

DEGLI ORGANI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA

 

          Art. 22.

     La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti relative all'applicazione delle imposte dirette, esclusa quella sui terreni, è demandata in prima istanza a Commissioni distrettuali ed in appello a Commissioni provinciali.

     Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni provinciali, è ammesso ricorso alla Commissione centrale delle imposte dirette.

     E' mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6, della legge 20 marzo 1865, allegato E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi.

     L'autorità giudiziaria può essere adita dal contribuente anche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della Commissione distrettuale o di quella provinciale, purchè la relativa imposta sia stata inscritta a ruolo [11].

 

          Art. 23.

     Le Commissioni distrettuali sostituiscono le Commissioni mandamentali di cui all'art. 42 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

     Esse hanno giurisdizione identica alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio delle imposte dirette.

 

          Art. 24. [12]

     Le Commissioni distrettuali sono composte di un Presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'intendente di finanza.

     I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'ufficio.

     La scelta avviene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle Amministrazioni dei comuni compresi nel territorio dell'ufficio delle imposte dirette.

     Il numero delle persone da designarsi da ciascun comune sarà stabilito dall'intendente d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo.

 

          Art. 25. [13]

     Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vice-presidente, e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le finanze esclusivamente tra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

     I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, fra i quali deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli Uffici tecnici erariali. Per l'altra metà la scelta avverrà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti in relazione alla entità degli interessi dell'attività produttiva operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti tra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili.

 

          Art. 26. [14]

     Le Commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte Sezioni presiedute dal presidente o dal vice presidente e composte di ugual numero di membri.

     Nelle Commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti fra i magistrati e funzionari e il numero dei membri scelti su designazione del prefetto.

     La prima Sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

     La seconda Sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti la imposta sui fabbricati, nonchè le imposte sui trasferimenti della ricchezza ai sensi del successivo art. 28. A tale Sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti di cui all'articolo precedente.

     Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, per quanto ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.

     In tal caso il prefetto procede alle designazioni che gli competono, e la scelta dei membri è fatta con i medesimi criteri stabiliti per la costituzione delle sezioni ordinarie.

 

          Art. 27.

     I componenti le Commissioni hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte.

     Il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza.

 

          Art. 28.

     La risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione delle imposte di registro, di successione ed in surrogazione, di manomorta ed ipotecarie, qualunque sia la natura della contestazione ed il valore presunto dei beni, è demandata alle Commissioni amministrative per le imposte dirette.

     Rimangono ferme le disposizioni vigenti per quanto concerne la risoluzione delle controversie in materia di bollo, tassa scambi, concessioni governative ed ogni altra tassa sugli affari od a questa assimilata.

 

          Art. 29. [15]

 

          Art. 30. [16]

     Per la decisione delle controversie in materia d'imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle Commissioni provinciali, è istituita in seno alle Commissioni predette una apposita Sezione composta di un vice presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro per le finanze.

     I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione del primo presidente della Corte di appello, fra esercenti la professione legale.

     Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra.

 

          Art. 31.

     La competenza territoriale delle Commissioni distrettuali è determinata dalla sede dell'ufficio che ha proceduto all'accertamento.

     Allorquando nell'accertamento siano compresi beni situati in altre province, il Presidente della Commissione adita deve rinviare rogatoria di revisione e determinazione del valore al Presidente della Commissione distrettuale nel cui territorio si trovino gli altri beni.

     La valutazione fatta da quest'ultima Commissione non è soggetta a gravame ed ha efficacia di mezzo istruttorio per la Commissione competente alla quale spetta decidere sul complessivo accertamento.

     Sono estese alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni tutte le altre norme relative al procedimento davanti alle Commissioni amministrative delle imposte dirette.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nella legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, nella legge 12 giugno 1930, n. 742, ed ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

 

          Art. 32. [17]

     La commissione centrale è composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti.

     I vice presidenti sono scelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

     Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati o funzionari, in attività di servizio o a riposo:

     a) consiglieri di Stato;

     b) consiglieri della Corte dei conti;

     c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

     d) avvocati dello Stato, aventi grado non inferiore al quarto;

     e) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione.

     La commissione è suddivisa in cinque sezioni la cui composizione e specifica competenza in materia di imposte, dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente.

     Il ministro per le finanze, di propria iniziativa o su imposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di altre sezioni.

     Ciascuna sezione è composta di un vice presidente e di quattro membri e alla stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente a' sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più' membri della stessa categoria.

     La commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rinvio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

     Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima.

     Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte; nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio prevale il voto del presidente.

     Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.

 

Titolo V

DELL'ASSISTENZA E DELLA RAPPRESENTANZA NELLE QUESTIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

 

          Art. 33. [18]

 

          Art. 34. [19]

 

          Art. 35.

     (Omissis) [20].

     Per i rapporti con le Commissioni amministrative, il mandato dovrà essere conferito con regolare procura.

 

          Art. 36.

     E' considerata violazione del segreto di ufficio qualsiasi comunicazione relativa ad accertamenti od a vertenze di carattere tributario che il personale degli Uffici finanziari faccia a persone diverse dal contribuente o da uno dei suoi rappresentanti indicati nel presente decreto.

 

          Art. 37. [21]

 

          Art. 38.

     E' abrogato il regio decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

     E' consentita, in via transitoria, l'inscrizione nell'elenco di cui all'articolo precedente di coloro che attualmente esercitano l'assistenza o la rappresentanza in questioni di carattere tributario e che ne facciano domanda entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

     (Omissis) [22].

 

Titolo VI

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE NORME DI PROCEDURA IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA

 

          Art. 39. [23]

 

          Art. 40.

     La notificazione degli atti di accertamento relativi alle imposte sui trasferimenti della ricchezza e di quelli di ingiunzione per la riscossione delle imposte stesse e di ogni altra entrata di competenza degli Uffici del registro, può essere eseguita da dipendenti diretti dell'amministrazione, a ciò appositamente delegati.

 

          Art. 41.

     Il termine per ricorrere contro l'avviso di accertamento e contro le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza è stabilito in trenta giorni.

     (Omissis) [24].

 

          Art. 42. [25]

 

          Art. 43.

     Le disposizioni contenute nell'art. 12 del testo approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, riguardanti la prova della tempestiva presentazione delle dichiarazioni, sono estese anche alla presentazione dei ricorsi contro gli accertamenti e contro i ruoli, contro le rettifiche e contro le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza in materia di redditi soggetti alle imposte dirette.

     Nessun'altra prova, oltre quelle indicate nell'art. 12 suddetto, può essere addotta dal contribuente per dimostrare la tempestiva presentazione delle dichiarazioni e dei ricorsi, in contrasto od a completamento delle risultanze dei protocolli, registri ed atti dell'ufficio.

 

          Art. 44. [26]

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 45.

     Con decreto reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni, saranno emanate le norme riguardanti i requisiti per la nomina dei membri delle Commissioni, i casi di incompatibilità, le norme per la designazione e nomina dei membri, la rinnovazione ed il funzionamento delle Commissioni, la procedura contenziosa, e le norme transitorie occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 46.

     Sino a quando non siano costituite le nuove Commissioni amministrative di cui al titolo IV del presente decreto, e non oltre il 28 ottobre 1937, continuano a funzionare, per le imposte dirette, quelle attualmente esistenti e, per le imposte sui trasferimenti della ricchezza, rimane ferma la competenza degli Organi attualmente designati dalla legge.

 

          Art. 47.

     Il Governo del Re è autorizzato, sentita una Commissione parlamentare, composta di tre senatori e tre deputati nominati dalla rispettiva assemblea, a coordinare e riunire in testi unici le disposizioni delle leggi riguardanti le imposte dirette, nonchè quelle riguardanti le imposte indirette di registro, di successione, di manomorta, surrogatorie del registro e del bollo ed ipotecarie vigenti, e che saranno emanate fino alla data di approvazione dei testi unici predetti.

 

          Art. 48.

     Per l'attuazione del presente decreto saranno introdotte nel bilancio le necessarie variazioni con decreto del Ministro per le finanze.

     Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno, sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1937, n. 1016. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[3] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[4] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[5] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[6] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[7] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 1968, n. 48 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte per la quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 1968, n. 48 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte per la quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri.

[10] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 19 febbraio 1942, n. 133 e ora così modificato dallo stesso art. 1 della L. 133/1942 nel testo risultante dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1969, n. 125 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui condiziona l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria alla pubblicazione del ruolo e all'iscrizione a ruolo dell'imposta.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 13 marzo 1944, n. 88.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.D.L. 13 marzo 1944, n. 88.

[15] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 5 del R.D.L. 13 marzo 1944, n. 88.

[17] Articolo già sostituito dalla L. 20 novembre 1939, n. 1911 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della stessa L. 1911/1939 nel testo risultante dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 334.

[18] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[19] Articolo modificato dalla L. 5 gennaio 1956, n. 1 e ora abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[20] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[21] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[22] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[23] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[24] Comma abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[25] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[26] Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.