Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.2 giustizia militare |
Data: | 18/01/1945 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare - ruolo ausiliario, categoria magistrati - che prestino servizio effettivo con grado militare inferiore a quello da essi raggiunto nella [...] |
Art. 2. Il numero dei colonnelli, dei maggiori generali e dei tenenti generali da nominarsi a norma dell'articolo precedente non potrà in ogni caso eccedere il numero dei posti che risultino scoperti, [...] |
Art. 3. Gli ufficiali del ruolo ausiliario della giustizia militare ai quali, per effetto delle precedenti disposizioni, verranno attribuiti gradi di colonnello, di maggiore generale e di tenente [...] |
Art. 4. Per ovviare all'attuale deficienza di magistrati militari del grado prescritto, nei procedimenti previsti negli articoli 25, 2° comma, e 27 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con [...] |
Art. 5. Per i procedimenti avanti ai tribunali militari di guerra le designazioni di cui al 2° comma dell'articolo precedente sono fatte dal Capo di Stato Maggiore generale su proposta del procuratore [...] |
Art. 6. I magistrati ordinari in servizio ai quali possono essere conferiti i suddetti incarichi temporanei saranno prescelti fra quelli compresi in elenchi formati di concerto tra il Ministro per la [...] |
Art. 7. Ai magistrati incaricati delle funzioni di cui agli articoli precedenti è corrisposta una indennità commisurata alla metà della diaria di missione stabilita dalle norme in vigore per il loro [...] |
Art. 8. Rimangono applicabili, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto, le disposizioni vigenti relative alla costituzione ed all'ordinamento del Corpo degli ufficiali in congedo [...] |
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra. |
§ 51.2.8 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 31. [1]
Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari.
(G.U. 27 febbraio 1945, n. 25)
Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare - ruolo ausiliario, categoria magistrati - che prestino servizio effettivo con grado militare inferiore a quello da essi raggiunto nella carriera civile, può essere attribuito il grado militare corrispondente a quello civile.
Le attribuzioni di grado previste dal precedente comma sono disposte con decreto del Ministro per la guerra, su proposta motivata del procuratore generale militare.
Il numero dei colonnelli, dei maggiori generali e dei tenenti generali da nominarsi a norma dell'articolo precedente non potrà in ogni caso eccedere il numero dei posti che risultino scoperti, per ciascuno di tali gradi, negli organici del ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, categoria magistrati, oppure coperti da ufficiali che non prestino effettivo servizio.
Gli ufficiali del ruolo ausiliario della giustizia militare ai quali, per effetto delle precedenti disposizioni, verranno attribuiti gradi di colonnello, di maggiore generale e di tenente generale saranno gradualmente ricollocati in congedo allorché sia possibile sostituirli con ufficiali del ruolo ordinario della giustizia militare.
Per ovviare all'attuale deficienza di magistrati militari del grado prescritto, nei procedimenti previsti negli articoli 25, 2° comma, e 27 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con
Negli stessi procedimenti le funzioni del pubblico ministero nel dibattimento e quelle del giudice relatore possono essere esercitate da magistrati ordinari di grado non inferiore al 4°, designati di volta in volta, rispettivamente, dal procuratore generale militare e dal Ministro per la guerra su proposta del procuratore generale militare.
Per i procedimenti avanti ai tribunali militari di guerra le designazioni di cui al 2° comma dell'articolo precedente sono fatte dal Capo di Stato Maggiore generale su proposta del procuratore generale militare.
I magistrati ordinari in servizio ai quali possono essere conferiti i suddetti incarichi temporanei saranno prescelti fra quelli compresi in elenchi formati di concerto tra il Ministro per la guerra e il Ministro per la grazia e giustizia.
L'esercizio degli incarichi stessi non dispensa i magistrati dall'adempimento delle loro normali funzioni.
Ai magistrati incaricati delle funzioni di cui agli articoli precedenti è corrisposta una indennità commisurata alla metà della diaria di missione stabilita dalle norme in vigore per il loro grado, limitatamente al periodo di esercizio effettivo del loro incarico presso i tribunali militari.
Rimangono applicabili, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto, le disposizioni vigenti relative alla costituzione ed all'ordinamento del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.
[1] Abrogato dall'art. 2 del