Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.2 giustizia militare |
Data: | 01/02/1937 |
Numero: | 395 |
Sommario |
Art. 1. Nel ruolo dei cancellieri della giustizia militare, per i gradi undicesimo e decimo, corrispondenti a cancelliere di tribunale militare di terza classe e a cancelliere di tribunale militare di [...] |
Art. 2. Sono estese al personale delle cancellerie giudiziarie militari, ai fini della promozione al grado decimo, le disposizioni dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, dell'art. [...] |
Art. 3. Nel comma secondo dell'art. 3 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, quale risulta modificato dall'art. 17, n. 1, del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, alle parole "aventi [...] |
Art. 4. [2] |
Art. 5. [3] |
Art. 6. All'art. 1, n. 1, del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, è aggiunto il seguente capoverso: |
Art. 7. Le condanne a pene, la cui esecuzione sia stata o venga differita o sospesa a termini degli art. 8, 9 e 10 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, si intendono inflitte con il [...] |
Art. 8. Quando in applicazione degli art. 7, 10 e 12 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, è procedimenti penali sospesi a termini degli articoli stessi debbono riprendere il loro corso, al [...] |
Art. 9. Quando con una prima condanna, pronunciata contro militari, è inflitta la pena del carcere militare o quella della reclusione militare non superiore ai due anni e ricorrono le altre condizioni [...] |
Art. 10. In caso di rimpatrio di militari i quali abbiano commesso in A.O.I. reati militari o comuni di competenza dei tribunali di guerra, o, comunque, quando ricorrano particolari motivi di [...] |
Art. 11. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è [...] |
§ 51.2.2 - R.D.L. 1 febbraio 1937, n. 395. [1]
Modificazioni all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare.
(G.U. 10 aprile 1937, n. 84)
Nel ruolo dei cancellieri della giustizia militare, per i gradi undicesimo e decimo, corrispondenti a cancelliere di tribunale militare di terza classe e a cancelliere di tribunale militare di seconda classe, è stabilito in organico un numero cumulativo di 25 posti per i due gradi.
Sono estese al personale delle cancellerie giudiziarie militari, ai fini della promozione al grado decimo, le disposizioni dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, dell'art. 104 del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, per il personale ex-combattente, dell'art. 4, lettera b, del regio
Nel comma secondo dell'art. 3 del regio
Al regio
I. All'art. 14, primo comma, nella categoria dei magistrati è aggiunta la seguente lettera:
(Omissis).
II. All'art. 16 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
III. All'art. 31 è aggiunta la seguente lettera:
(Omissis).
IV. All'art. 33 fa seguito il seguente articolo 33 bis:
(Omissis).
Il n. 2 dell'art. 7 della
(Omissis).
All'art. 1, n. 1, del regio
(Omissis).
Le condanne a pene, la cui esecuzione sia stata o venga differita o sospesa a termini degli art. 8, 9 e 10 del regio
Durante il periodo della sospensione condizionale, le pene dalla destituzione e della degradazione, di cui all'art. 9 suindicato, importano solo gli effetti di cui all'art. 4, n. 4 e 5, e all'art. 6 del codice penale per l'esercito, e di cui all'art. 4, n. 4 e 5, e all'art. 5 del codice penale militare marittimo. Il verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art. 167 del codice penale non importa il riacquisto del grado.
Quando in applicazione degli art. 7, 10 e 12 del regio
Le condanne pronunciate, in esito ai procedimenti stessi, ad alcuna delle pene di cui agli art. 8, 9 e 12 del regio
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
Quando con una prima condanna, pronunciata contro militari, è inflitta la pena del carcere militare o quella della reclusione militare non superiore ai due anni e ricorrono le altre condizioni stabilite nell'art. 175 del codice penale, il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La disposizione del comma precedente si applica anche se alla condanna conseguano pene accessorie militari.
In caso di rimpatrio di militari i quali abbiano commesso in A.O.I. reati militari o comuni di competenza dei tribunali di guerra, o, comunque, quando ricorrano particolari motivi di convenienza, il tribunale supremo militare, a richiesta del regio avvocato generale militare, può designare un tribunale militare del regno a conoscere dei reati demandati alla competenza dei tribunali di guerra da leggi speciali, bandi od ordinanze.
Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] L’originario art. 5 è stato così rinumerato dalla legge di conversione.
[3] L’originario art. 4 è stato così rinumerato dalla legge di conversione.