§ 51.2.2 - R.D.L. 1 febbraio 1937, n. 395.
Modificazioni all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:01/02/1937
Numero:395


Sommario
Art. 1.      Nel ruolo dei cancellieri della giustizia militare, per i gradi undicesimo e decimo, corrispondenti a cancelliere di tribunale militare di terza classe e a cancelliere di tribunale militare di [...]
Art. 2.      Sono estese al personale delle cancellerie giudiziarie militari, ai fini della promozione al grado decimo, le disposizioni dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, dell'art. [...]
Art. 3.      Nel comma secondo dell'art. 3 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, quale risulta modificato dall'art. 17, n. 1, del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, alle parole "aventi [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.  [3]
Art. 6.      All'art. 1, n. 1, del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, è aggiunto il seguente capoverso:
Art. 7.      Le condanne a pene, la cui esecuzione sia stata o venga differita o sospesa a termini degli art. 8, 9 e 10 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, si intendono inflitte con il [...]
Art. 8.      Quando in applicazione degli art. 7, 10 e 12 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, è procedimenti penali sospesi a termini degli articoli stessi debbono riprendere il loro corso, al [...]
Art. 9.      Quando con una prima condanna, pronunciata contro militari, è inflitta la pena del carcere militare o quella della reclusione militare non superiore ai due anni e ricorrono le altre condizioni [...]
Art. 10.      In caso di rimpatrio di militari i quali abbiano commesso in A.O.I. reati militari o comuni di competenza dei tribunali di guerra, o, comunque, quando ricorrano particolari motivi di [...]
Art. 11.      Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è [...]


§ 51.2.2 - R.D.L. 1 febbraio 1937, n. 395. [1]

Modificazioni all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare.

(G.U. 10 aprile 1937, n. 84)

 

     Art. 1.

     Nel ruolo dei cancellieri della giustizia militare, per i gradi undicesimo e decimo, corrispondenti a cancelliere di tribunale militare di terza classe e a cancelliere di tribunale militare di seconda classe, è stabilito in organico un numero cumulativo di 25 posti per i due gradi.

 

          Art. 2.

     Sono estese al personale delle cancellerie giudiziarie militari, ai fini della promozione al grado decimo, le disposizioni dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, dell'art. 104 del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, per il personale ex-combattente, dell'art. 4, lettera b, del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per il personale iscritto ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, e nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per il personale che ha partecipato alle operazioni militari in A.O.I.

 

          Art. 3.

     Nel comma secondo dell'art. 3 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, quale risulta modificato dall'art. 17, n. 1, del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, alle parole "aventi grado come i giudici effettivi predetti" sono sostituite le altre: (Omissis).

 

          Art. 4. [2]

     Al regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, sono apportate le seguenti modificazioni:

     I. All'art. 14, primo comma, nella categoria dei magistrati è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     II. All'art. 16 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     III. All'art. 31 è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     IV. All'art. 33 fa seguito il seguente articolo 33 bis:

     (Omissis).

 

          Art. 5. [3]

     Il n. 2 dell'art. 7 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     All'art. 1, n. 1, del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, è aggiunto il seguente capoverso:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Le condanne a pene, la cui esecuzione sia stata o venga differita o sospesa a termini degli art. 8, 9 e 10 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, si intendono inflitte con il beneficio della sospensione condizionale, nei confronti dei condannati che abbiano prestato servizio militare in A.O.I.

     Durante il periodo della sospensione condizionale, le pene dalla destituzione e della degradazione, di cui all'art. 9 suindicato, importano solo gli effetti di cui all'art. 4, n. 4 e 5, e all'art. 6 del codice penale per l'esercito, e di cui all'art. 4, n. 4 e 5, e all'art. 5 del codice penale militare marittimo. Il verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art. 167 del codice penale non importa il riacquisto del grado.

 

          Art. 8.

     Quando in applicazione degli art. 7, 10 e 12 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, è procedimenti penali sospesi a termini degli articoli stessi debbono riprendere il loro corso, al mandato di cattura rilasciato, o che dovrebbe essere rilasciato, contro i militari negli articoli medesimi indicati, si intende sostituito il mandato di comparizione.

     Le condanne pronunciate, in esito ai procedimenti stessi, ad alcuna delle pene di cui agli art. 8, 9 e 12 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, si intendono pronunciate con il beneficio della sospensione condizionale della pena, nei confronti dei condannati che abbiano prestato servizio militare in A.O.I.

     Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

 

          Art. 9.

     Quando con una prima condanna, pronunciata contro militari, è inflitta la pena del carcere militare o quella della reclusione militare non superiore ai due anni e ricorrono le altre condizioni stabilite nell'art. 175 del codice penale, il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

     La disposizione del comma precedente si applica anche se alla condanna conseguano pene accessorie militari.

 

          Art. 10.

     In caso di rimpatrio di militari i quali abbiano commesso in A.O.I. reati militari o comuni di competenza dei tribunali di guerra, o, comunque, quando ricorrano particolari motivi di convenienza, il tribunale supremo militare, a richiesta del regio avvocato generale militare, può designare un tribunale militare del regno a conoscere dei reati demandati alla competenza dei tribunali di guerra da leggi speciali, bandi od ordinanze.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 maggio 1938, n. 776.

[2]  L’originario art. 5 è stato così rinumerato dalla legge di conversione.

[3]  L’originario art. 4 è stato così rinumerato dalla legge di conversione.