Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.2 giustizia militare |
Data: | 17/05/1938 |
Numero: | 776 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni [...] |
§ 51.2.b - Legge 17 maggio 1938, n. 776.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare.
(G.U. 22 giugno 1938, n. 140).
E' convertito in legge il regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:
L'art. 4 diventa art. 5 e l'art. 5 diventa art. 4.
Nel primo comma dell'art. 5, dopo le parole: "le seguenti modificazioni" è introdotto il seguente numero:
"1° all'art. 14, primo comma, nella categoria dei magistrati è aggiunta la seguente lettera:
"d) primi referendari e referendari del consiglio di Stato e della corte dei conti che ne facciano domanda".
I numeri 1, 2, 3 dell'art. 5 diventano rispettivamente 2, 3 e 4.