§ 51.2.b - Legge 17 maggio 1938, n. 776.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:17/05/1938
Numero:776


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni [...]


§ 51.2.b - Legge 17 maggio 1938, n. 776.

Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare.

(G.U. 22 giugno 1938, n. 140).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 4 diventa art. 5 e l'art. 5 diventa art. 4.

     Nel primo comma dell'art. 5, dopo le parole: "le seguenti modificazioni" è introdotto il seguente numero:

     "1° all'art. 14, primo comma, nella categoria dei magistrati è aggiunta la seguente lettera:

     "d) primi referendari e referendari del consiglio di Stato e della corte dei conti che ne facciano domanda".

     I numeri 1, 2, 3 dell'art. 5 diventano rispettivamente 2, 3 e 4.