§ 50.2.9 - R.D.L. 6 febbraio 1939, n. 478 .
Istituzione di una nuova sezione presso il consiglio di Stato per gli affari dell'Africa italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:06/02/1939
Numero:478


Sommario
Art. 1.      E' istituita una sezione consultiva del consiglio di Stato per gli affari relativi all'amministrazione dell'Africa italiana
Art. 2.      Il consiglio superiore coloniale è soppresso e la sua competenza è attribuita al consiglio di Stato
Art. 3.      Alla tabella organica del personale del consiglio di Stato, stabilita con l'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 270, sono apportate le seguenti variazioni in aumento
Art. 4.      All'art. 4 del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054, è sostituito il seguente
Art. 5.      Nella prima applicazione del presente decreto due dei posti di referendario di nuova istituzione sono conferiti, con decreto reale, su proposta del Duce, primo ministro [...]
Art. 6.      Il consiglio superiore coloniale cessa di funzionare dalla data di inizio dell'attività della sezione per l'Africa italiana del consiglio di Stato, da determinarsi con [...]
Art. 7.      Il posto di segretario capo del consiglio superiore coloniale (grado 6°, gruppo A) compreso nella tabella VI allegata al regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, [...]


§ 50.2.9 - R.D.L. 6 febbraio 1939, n. 478 [1] .

Istituzione di una nuova sezione presso il consiglio di Stato per gli affari dell'Africa italiana.

(G.U. 21 marzo 1939, n. 68)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita una sezione consultiva del consiglio di Stato per gli affari relativi all'amministrazione dell'Africa italiana.

     Gli affari stessi possono, su richiesta del ministro per l'Africa italiana, essere studiati e preparati, oltre che dalla detta sezione, anche dalle commissioni speciali contemplate nell'art. 22 del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054.

     Restano ferme le attribuzioni dell'adunanza generale previste dalla legge.

     Gli affari che riguardano materie economiche e sociali di competenza delle consulte corporative del ministro dell'Africa italiana sono esaminati dal consiglio dopo la pronuncia delle consulte stesse.

 

          Art. 2.

     Il consiglio superiore coloniale è soppresso e la sua competenza è attribuita al consiglio di Stato.

     Sui piani di colonizzazione, peraltro, è udito il parere delle consulte corporative suddette.

 

          Art. 3.

     Alla tabella organica del personale del consiglio di Stato, stabilita con l'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 270, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

 

Grado

Magistratura

 

Presidenti di sezione

1

Consiglieri

2

Primi referendari

2

Referendari

3

 

          Art. 4.

     All'art. 4 del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054, è sostituito il seguente:

     "La metà dei posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato, deve essere conferita al personale della magistratura che abbia prestato non meno di quattro anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi di referendario e di primo referendario".

 

          Art. 5.

     Nella prima applicazione del presente decreto due dei posti di referendario di nuova istituzione sono conferiti, con decreto reale, su proposta del Duce, primo ministro segretario di Stato, a funzionari di grado non inferiore al 7°, appartenenti a ruoli delle amministrazioni dello Stato per l'ammissione ai quali sia titolo idoneo alla laurea in giurisprudenza.

 

          Art. 6.

     Il consiglio superiore coloniale cessa di funzionare dalla data di inizio dell'attività della sezione per l'Africa italiana del consiglio di Stato, da determinarsi con decreto del Duce, primo ministro segretario di Stato.

 

          Art. 7.

     Il posto di segretario capo del consiglio superiore coloniale (grado 6°, gruppo A) compreso nella tabella VI allegata al regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, è conservato a titolo transitorio fino a quando continui ad essere ricoperto dall'attuale titolare e si intende soppresso di diritto quando questi cessi di occuparlo.

     Detto funzionario, dopo che il consiglio avrà cessato di funzionare e fino a quando egli continuerà ad appartenere ai ruoli dell'amministrazione dell'Africa italiana, presterà servizio presso altri uffici centrali dell'amministrazione medesima.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 2 giugno 1939, n. 739. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.