Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.6 alcol e bevande alcoliche |
Data: | 30/06/1998 |
Numero: | 272 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Denominazione di vendita. |
Art. 3. Divieti. |
Art. 4. Mutuo riconoscimento. |
Art. 5. Norma transitoria. |
§ 4.6.51 - D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272.
Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra.
(G.U. 10 agosto 1998, n. 185).
Art. 1. Definizioni.
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. - 1. La denominazione ''birra” è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
2. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal
4. Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.".
Art. 2. Denominazione di vendita.
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. - 1. La denominazione ''birra analcolica” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
2. La denominazione ''birra leggera” o ''birra light'' è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
3. La denominazione ''birra” è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato ''birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e ''birra doppio malto'' se il grado Plato non è inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.".
Art. 3. Divieti.
1. L'articolo 4 della
"Art. 4. - 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.
2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.
3. Il Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.".
Art. 4. Mutuo riconoscimento.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e originaria di tali Paesi.
Art. 5. Norma transitoria.
1. Sono consentite, fino all'esaurimento delle scorte, il confezionamento e la commercializzazione della birra giacente e della birra in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché conformi alle precedenti disposizioni normative.