§ 4.6.19 - Legge 16 agosto 1962, n. 1354.
Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:16/08/1962
Numero:1354


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 


§ 4.6.19 - Legge 16 agosto 1962, n. 1354.

Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.

(G.U. 17 settembre 1962, n. 234).

 

Titolo I

DEFINIZIONE

 

     Art. 1. [1]

     La denominazione ''birra'' è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

     La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.

     Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.

     Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.

 

          Art. 2. [2]

     1. La denominazione ''birra analcolica” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

     2. La denominazione ''birra leggera'' o ''birra light'' è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

     3. La denominazione ''birra'' è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato ''birra speciale'' se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e ''birra doppio malto'' se il grado Plato non è inferiore a 14,5.

     4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante

     4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi [3].

 

Titolo II

REQUISITI DELLE MATERIE PRIME DELLA BIRRA

 

          Art. 3.

     E' vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive. E' altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.

 

          Art. 4. [4]

     E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.

     Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.

     Il Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.

 

          Art. 5.

     I prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola "birra".

 

          Art. 6. [5]

     1. La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive.

 

          Art. 7. [6]

     1. Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Titolo III

PRODUZIONE E LOCALI

 

          Art. 8.

     L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve essere potabile e tale requisito deve essere accertato dall'Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici.

     I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

 

          Art. 9.

     I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o al solo imbottigliamento debbono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, debbono essere bene aerati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, compresi quelli in materia d'igiene del lavoro.

 

Titolo IV

APPARECCHI ED IMPIANTI

 

          Art. 10.

     I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo, con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio, zinco nè altri metalli nocivi ad una soluzione acquosa di acido acetico all'uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore alla temperatura di 20°.

     Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili siano costruiti o rivestiti con materiale plastico o resine sintetiche il plastificante usato deve essere privo di potere tossico ed il materiale impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma precedente.

     I fusti destinati alla conservazione della birra trattati con pece per birra a base di colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non debbono cedere alcuna sostanza derivante da queste dopo 24 ore di contatto con soluzione di alcool al 4 per cento.

     I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra uno strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al primo comma.

     (Omissis) [7].

 

          Art. 11. [8]

     Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, debbono essere impiegate anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.

     Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può consentire l'impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.

     I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario [9].

 

          Art. 12.

     Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

     (Omissis) [10].

     Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.

     E' consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacità di centilitri 34.

     Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.

     E' consentita una tolleranza di:

     1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;

     1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;

     2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;

     2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.

     Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

     La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore [11].

     Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo [12].

 

          Art. 13. [13]

     Le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a trattamenti idonei a garantirne l'accurata pulizia; dopo l'impiego di sostanze detergenti o microbicide consentite e prima della loro riutilizzazione le bottiglie debbono essere lavate con acqua potabile per assicurare l'eliminazione dei residui delle soluzioni utilizzate.

     Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono essere attuati con mezzi automatici collegati meccanicamente e di potenzialità correlate al fine di garantire l'igienicità della produzione.

 

          Art. 14. [14]

     Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l'imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che verranno fissate dal regolamento.

 

Titolo V

PERSONALE

 

          Art. 15. [15]

     Al personale addetto alla lavorazione, all'imbottigliamento ed alla vendita della birra si applica quanto previsto dall'art. 14 della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché le relative disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della legge stessa.

 

Titolo VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

 

          Art. 16. [16]

 

          Art. 17. [17]

 

          Art. 18. [18]

 

Titolo VII

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

 

          Art. 19. [19]

     La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge [20].

     Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei ed abilitati all'uopo dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri.

     E' fatta, comunque, salva la facoltà di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qualvolta questi si rendano necessari.

     Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della stessa legge.

     La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia deve recare, a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonché la sede dello stabilimento imbottigliatore con la seguente dizione: "impresa imbottigliatrice ... ".

 

          Art. 20. [21]

 

          Art. 21.

     Con la procedura di cui all'art. 7 può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purché a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto all'esportazione.

 

Titolo VIII

DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO -LOCALI DI MESCITA E RIVENDITE

 

          Art. 22.

     Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al Sindaco competente per territorio.

     Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario locale.

 

          Art. 23.

     In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale.

     Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore [22].

 

Titolo IX

VIGILANZA E SANZIONI

 

          Art. 24.

     La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata al Ministero della sanità, alle regioni, alle autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza [23].

     A tal fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei componenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalità previste dal regolamento.

 

          Art. 25.

     Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che hanno proceduto al prelevamento:

     1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

     2) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura;

     3) dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

     La revisione dell'analisi è eseguita:

     a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie;

     b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le analisi effettuate dai Laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura;

     c) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane per le analisi fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

     Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito delle analisi.

     Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la locale Sezione di tesoreria provinciale, per l'importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle dogane o alla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.

     La somma stessa è invece versata ad apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 26.

     Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorità che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto alla Autorità giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.

 

          Art. 27.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 3.000.000 [24].

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 9.000.000 [25].

     Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza l'autorizzazione di cui al titolo VI della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 3.000.000 [26].

     Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi di impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 4.500.000 [27].

     Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento è punita con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.500.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato [28].

     Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dagli artt. 17 e 20 della presente legge s'incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 10 del testo unico 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

 

          Art. 28.

     Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, può ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi, e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

     Del provvedimento deve dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con l'indicazione del motivo del provvedimento.

     Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

 

          Art. 29.

     Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

 

          Art. 30.

     Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma dell'art. 17 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

 

Titolo X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 31.

     Le imprese che gestiscono stabilimenti per la produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, chiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 16 della legge stessa.

     I locali, gli impianti ed i recipienti già esistenti debbono essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

     E' concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti alla data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

     Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

 

          Art. 32.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge nonché il secondo comma dell'art. 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 16 luglio 1974, n. 329, modificato dall'art. 1 della L. 17 aprile 1989, n. 141 e così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 17 aprile 1989, n. 141 e dall'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272.

[3] Comma aggiunto dall'art. 35 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[4] Articolo modificato dall'art. 25 della L. 19 dicembre 1992, n. 489 e così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 17 aprile 1989, n. 141.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 17 aprile 1989, n. 141.

[7] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 17 aprile 1989, n. 14.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 16 luglio 1974, n. 329.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 17 aprile 1989, n. 141.

[10] Comma abrogato dall'art. 7 della L. 17 aprile 1989, n. 141.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 16 luglio 1974, n. 329.

[12] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 17 aprile 1989, n. 141.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 16 luglio 1974, n. 329.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 16 luglio 1974, n. 329.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 16 luglio 1974, n. 329.

[16] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 17 aprile 1989, n. 141.

[17] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 17 aprile 1989, n. 141.

[18] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 17 aprile 1989, n. 141.

[19] Articolo così modificato dall'art. 7 della L. 16 luglio 1974, n. 329.

[20] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 19 dicembre 1992, n. 489.

[21] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 3 luglio 1976, n. 454.

[22] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 16 luglio 1974, n. 329.

[23] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 16 luglio 1974, n. 329.

[24] Comma così modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[25] Comma così modificato dall' art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[26] Comma così modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[27] Comma così modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[28] Comma così modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.