§ 48.1.49 - Legge 10 agosto 1988, n. 357.
Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:10/08/1988
Numero:357


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche al fine di ridurre i fattori di rischio connessi al fumo, è autorizzata a realizzare negli anni 1987-1991 un [...]
Art. 2.      1. E' assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento di lire 20 miliardi, per l'anno 1988, per il completamento dei lavori di costruzione [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      1. All'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657
Art. 5.      1. All'art. 105, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312
Art. 6.      1. Il compenso incentivante la produttività previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla [...]
Art. 7.      1. Ai soli fini della corresponsione dell'indennità di missione inerente all'attività del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, i rappresentanti del [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi 175 milioni per l'anno 1987, in lire 52 miliardi 175 milioni per l'anno 1988, [...]


§ 48.1.49 - Legge 10 agosto 1988, n. 357.

Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonchè modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657.

(G.U. 20 agosto 1988, n. 195)

 

 

     Art. 1.

     1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche al fine di ridurre i fattori di rischio connessi al fumo, è autorizzata a realizzare negli anni 1987-1991 un piano per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei propri impianti e strutture. A tal fine è assegnato alla stessa Amministrazione un finanziamento di lire 130 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per il 1987, di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 30 miliardi per il 1989, di lire 45 miliardi per il 1990, e di lire 15 miliardi per il 1991.

 

          Art. 2.

     1. E' assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento di lire 20 miliardi, per l'anno 1988, per il completamento dei lavori di costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca prevista dalla legge 22 luglio 1982, n. 477.

 

          Art. 3. [1]

[     1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata ed è composta da [2] :

     a) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [3] ;

     b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

     c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

     d) [4].

     2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione.

     3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicità. Nel bilancio della stessa Amministrazione è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio delle lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli. E' soppressa la contabilità speciale di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento d'applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale già approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

     5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.]

 

          Art. 4.

     1. All'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657:

     le parole: "di tre dirigenti del Ministero delle finanze e", sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     dopo le parole: "di tre esperti in economia aziendale", sono aggiunte le seguenti (Omissis).

 

          Art. 5.

     1. All'art. 105, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312:

     dopo le parole: "di cui sopra", sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     dopo le parole: "un anno di servizio.", è aggiunto il seguente periodo (Omissis).

     2. Per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i passaggi da un profilo all'altro della stessa qualifica funzionale IV o V possono avvenire, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante corsi-concorsi di qualificazione le cui modalità di attuazione saranno determinate con la procedura prevista dall'art. 110, secondo comma, della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 6.

     1. Il compenso incentivante la produttività previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è esteso, a decorrere dall'anno 1987, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine è annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito stanziamento che per gli anni 1987 e 1988 resta complessivamente determinato in lire 12 miliardi.

 

          Art. 7.

     1. Ai soli fini della corresponsione dell'indennità di missione inerente all'attività del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, i rappresentanti del personale sono equiparati ai membri del consiglio stesso estranei alle Amministrazioni statali.

     2. Gli assegni e le indennità di cui all'art. 2, quarto comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, sono corrisposti con le modalità ed i criteri ivi indicati a tutti i dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato membri del consiglio di amministrazione.

     3. La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato è elevata a quattro anni.

 

          Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi 175 milioni per l'anno 1987, in lire 52 miliardi 175 milioni per l'anno 1988, in lire 36 miliardi 175 milioni per l'anno 1989 e in lire 51 miliardi 175 milioni per il 1990, si provvede:

     a) quanto a lire 20 miliardi, per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche per diminuirne il grado di nocività"; quanto a lire 20 miliardi, 30 miliardi e 45 miliardi, rispettivamente per gli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando il suddetto accantonamento;

     b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1988 e a lire 6 miliardi annui a partire dal 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

     c) quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1988;

     d) quanto a lire 175 milioni in ragione di lire 5 milioni, 132 milioni e 38 milioni a carico degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 107, 127 e 105 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385. Per la rideterminazione della composizione del Comitato generale per i giochi, vedi l'art. 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[2]  Alinea così modificato dall'art. 9 della L. 26 marzo 1990, n. 62.

[3]  Lettera così modificata dall'art. 21 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[4]  Lettera aggiunta dall'art. 9 della L. 26 marzo 1990, n. 62 e abrogata dall'art. 21 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.