Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.1 disciplina generale |
Data: | 20/10/1949 |
Numero: | 840 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, numero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto [...] |
Art. 2. L'art. 4, comma secondo, del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 9 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, è sostituito dal seguente |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 66.1.c - Legge 20 ottobre 1949, n. 840. [1]
Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
(G.U. 30 novembre 1949, n. 275).
L'art. 2 del regio
"Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le finanze ed è composto dai seguenti membri:
a) il Sottosegretario di Stato per le finanze;
b) un consigliere di Stato;
c) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;
d) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;
e) il direttore generale dei Monopoli di Stato;
f) Un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste [2];
g) il vice direttore generale dei Monopoli di Stato [3];
h) i direttori centrali dei Monopoli di Stato [4];
i) tre membri scelti tra persone di comprovata competenza, anche estranee all'Amministrazione finanziaria [5];
l) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato designati dal Ministro per le finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. Anche per la nomina di questi ultimi saranno osservate le stesse modalità di cui all'art. 1 del
"In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del Consiglio di amministrazione è assunta dal Sottosegretario di Stato".
"Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato".
"Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennità, da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione, al direttore generale ed al vice-direttore generale".
L'art. 4, comma secondo, del
"Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sette membri, oltre quella del presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti".
L'art. 9 del
"Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 sono esercitate da un funzionario di grado 5° dell'Amministrazione autonoma dei monopoli con la qualifica di vice-direttore generale, da nominarsi dal Ministro per le finanze.
"Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, potrà il direttore generale deferire alcune delle sue facoltà a funzionari dipendenti".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Lettera così sostituita dall'art. unico della
[3] Lettera così sostituita dall'art. unico della
[4] Lettera così sostituita dall'art. unico della
[5] Lettera aggiunta dall'art. unico della
[6] Lettera aggiunta dall'art. unico della