§ 66.1.c - Legge 20 ottobre 1949, n. 840.
Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:20/10/1949
Numero:840


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, numero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto [...]
Art. 2.      L'art. 4, comma secondo, del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 9 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, è sostituito dal seguente
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 66.1.c - Legge 20 ottobre 1949, n. 840. [1]

Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

(G.U. 30 novembre 1949, n. 275).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, numero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392 e dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le finanze ed è composto dai seguenti membri:

     a) il Sottosegretario di Stato per le finanze;

     b) un consigliere di Stato;

     c) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;

     d) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;

     e) il direttore generale dei Monopoli di Stato;

     f) Un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste [2];

     g) il vice direttore generale dei Monopoli di Stato [3];

     h) i direttori centrali dei Monopoli di Stato [4];

     i) tre membri scelti tra persone di comprovata competenza, anche estranee all'Amministrazione finanziaria [5];

     l) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato designati dal Ministro per le finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. Anche per la nomina di questi ultimi saranno osservate le stesse modalità di cui all'art. 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e sarà tenuto conto della rappresentatività dei sindacati stessi" [6].

     "In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del Consiglio di amministrazione è assunta dal Sottosegretario di Stato".

     "Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato".

     "Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennità, da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione, al direttore generale ed al vice-direttore generale".

 

          Art. 2.

     L'art. 4, comma secondo, del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente:

     "Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sette membri, oltre quella del presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti".

 

          Art. 3.

     L'art. 9 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 sono esercitate da un funzionario di grado 5° dell'Amministrazione autonoma dei monopoli con la qualifica di vice-direttore generale, da nominarsi dal Ministro per le finanze.

     "Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, potrà il direttore generale deferire alcune delle sue facoltà a funzionari dipendenti".

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera così sostituita dall'art. unico della L. 30 luglio 1959, n. 611.

[3] Lettera così sostituita dall'art. unico della L. 30 luglio 1959, n. 611.

[4] Lettera così sostituita dall'art. unico della L. 30 luglio 1959, n. 611.

[5] Lettera aggiunta dall'art. unico della L. 30 luglio 1959, n. 611.

[6] Lettera aggiunta dall'art. unico della L. 30 luglio 1959, n. 611.