§ 48.1.5 - D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 353.
Istituzione di una lotteria nazionale a favore del “Fondo di solidarietà nazionale".


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:07/06/1945
Numero:353


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata, a partire dal 1945, la effettuazione annuale di una lotteria nazionale, denominata “Solidarietà Nazionale"
Art. 2.      La lotteria è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie
Art. 3.      Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto [...]
Art. 4.      E' abrogato l'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 48.1.5 - D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 353. [1]

Istituzione di una lotteria nazionale a favore del “Fondo di solidarietà nazionale".

(G.U. 10 luglio 1945, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata, a partire dal 1945, la effettuazione annuale di una lotteria nazionale, denominata “Solidarietà Nazionale".

     I relativi proventi netti saranno ripartiti nel modo seguente:

     1) Fondo di solidarietà nazionale 60%;

     2) Associazione nazionale Partigiani d'Italia 40%.

 

          Art. 2.

     La lotteria è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

 

          Art. 3.

     Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto legislativo, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicare nella “Gazzetta Ufficiale" del Regno.

 

          Art. 4.

     E' abrogato l'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.