§ 46.11.37 - Legge 5 luglio 1986, n. 342.
Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:05/07/1986
Numero:342


Sommario
Art. 1.      1. Le paghe nette giornaliere previste dalle tabelle I e II annesse alla legge 5 agosto 1981, n. 440, sono raddoppiate a decorrere dal 1° luglio 1986.
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 46.11.37 - Legge 5 luglio 1986, n. 342.

Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva.

(G.U. 12 luglio 1986, n. 160)

 

     Art. 1.

     1. Le paghe nette giornaliere previste dalle tabelle I e II annesse alla legge 5 agosto 1981, n. 440, sono raddoppiate a decorrere dal 1° luglio 1986.

     2. [Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle paghe nette giornaliere di cui al comma 1, sulla base del tasso programmato d'inflazione] [1].

 

          Art. 2. [2]

     [1. Con decorrenza dal 1° luglio 1986, le misure dell'indennità di impiego operativo prese a base per il computo e le altre indennità previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aumentate del venti per cento.]

 

          Art. 3. [3]

     [1. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 è valutato in lire 164.452 milioni in ragione d'anno, di cui lire 160.000 milioni per il Ministero della difesa, lire 3.060 milioni per il Ministero dell'interno, lire 672 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, lire 670 milioni per il Ministero delle finanze e lire 50 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 92.226 milioni, di cui lire 90.000 milioni per il Ministero della difesa, lire 1.530 milioni per il Ministero dell'interno, lire 336 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, lire 335 milioni per il Ministero delle finanze e lire 25 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed alle spese relative agli anni 1987 e 1988, valutate in lire 164.452 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sui seguenti capitoli dei rispettivi stati di previsione degli stessi Ministeri per l'anno finanziario 1986:

     capitolo 1381 per il Ministero della difesa;

     capitolo 2501 per il Ministero dell'interno;

     capitolo 2006 per il Ministero di grazia e giustizia;

     capitolo 3001 per il Ministero delle finanze;

     capitolo 4001 per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     3. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 è valutato in lire 62.000 milioni in ragione d'anno, alla cui copertura, per gli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, ai capitoli 1168 in quanto a lire 22.000 milioni e 4005 in quanto a lire 40.000 milioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986. Alla spesa relativa all'anno 1986, valutata in lire 31.000 milioni, si provvede mediante le seguenti riduzioni sui sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione:

     capitolo 1168 per lire 11.000 milioni;

     capitolo 4005 per lire 20.000 milioni.

     4. Lo stanziamento dei capitoli di cui ai precedenti commi non potrà superare nel triennio 1986-1988, quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1986 e del bilancio pluriennale 1986-1988, depurato dalle riduzioni di cui ai commi medesimi e aumentato del tasso programmato di inflazione.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

 


[1] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.