§ 46.11.1c - Legge 2 agosto 1962, n. 1331.
Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:02/08/1962
Numero:1331


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, sono estese ai soggetti alla leva marittima.
Art. 3.      Il titolo all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale [...]


§ 46.11.1c - Legge 2 agosto 1962, n. 1331. [1]

Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.

(G.U. 10 settembre 1962, n. 228).

 

     Art. 1.

     All'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     a) nei numeri 1, 3 e 4 sono soppresse le parole "quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi";

     b) nel n. 2 le parole "Operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria, in servizio da almeno sei mesi" sono sostituite con le parole "Personale di qualsiasi categoria in servizio";

     c) nei numeri 3 e 4 le parole "Operai addetti" sono sostituite con le parole "Personale addetto";

     d) nell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-Marina".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, sono estese ai soggetti alla leva marittima.

 

          Art. 3.

     Il titolo all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta modificato dall'art. 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, può essere validamente invocato anche se non sussisteva perfetto alla data dell'apertura della leva alla quale l'iscritto concorse, nei casi in cui tale data sia anteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 27 giugno 1961, n. 551.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.