| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.11 servizio di leva | 
| Data: | 02/08/1962 | 
| Numero: | 1331 | 
| Sommario | 
| Art. 1. All'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti [...] | 
| Art. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, sono estese ai soggetti alla leva marittima. | 
| Art. 3. Il titolo all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale [...] | 
§ 46.11.1c - Legge 2 agosto 1962, n. 1331. [1]
Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.
(G.U. 10 settembre 1962, n. 228).
     All'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con 
a) nei numeri 1, 3 e 4 sono soppresse le parole "quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi";
b) nel n. 2 le parole "Operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria, in servizio da almeno sei mesi" sono sostituite con le parole "Personale di qualsiasi categoria in servizio";
c) nei numeri 3 e 4 le parole "Operai addetti" sono sostituite con le parole "Personale addetto";
d) nell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-Marina".
     Le disposizioni contenute nell'art. 8 della 
     Il titolo all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con 
[1] Abrogata dall'art. 24 del