§ 74.2.10 – L. 27 giugno 1961, n. 551.
Provvedimenti a favore delle famiglie numerose.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:27/06/1961
Numero:551


Sommario
Art. 1.      Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci o frazione di dieci
Art. 2.      Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all'art. 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, la qualità di componente di famiglia numerosa [...]
Art. 3.      Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264
Art. 4.      Gli Enti aventi per fine l'edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, oltre i servizi, nella proporzione [...]
Art. 5.      Dopo il primo comma dell'art. 16 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto il seguente
Art. 6.      Ferme rimanendo le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, relativamente alla metà dell'esenzione o all'esenzione totale dalle tasse universitarie, gli [...]
Art. 7.      All'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 8.      I numeri 1 e 2 dell'art. 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti
Art. 9.      All'art. 128 del testo unico predetto, sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà [...]
Art. 10.      Gli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono modificati [...]
Art. 11.      Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano a decorrere dal 15° giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge [...]
Art. 12.      Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore complessivo dell'asse accertato [...]
Art. 13.      Gli atti di acquisto del fondo rustico, o della casa se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, destinati rispettivamente al lavoro o [...]


§ 74.2.10 – L. 27 giugno 1961, n. 551. [1]

Provvedimenti a favore delle famiglie numerose.

(G.U. 14 luglio 1961, n. 172).

 

Titolo I

AGEVOLAZIONE NELL'ACCESSO AL LAVORO E ALLA CASA

 

     Art. 1.

     Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci o frazione di dieci.

     Ai fini della precedente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendano almeno cinque figli fra viventi e a carico, o caduti in guerra, o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva, l'interessato deve documentare nella domanda di ammissione, il possesso di tale requisito specifico.

 

          Art. 2.

     Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all'art. 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, la qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda. Detti requisiti debbono permanere alla data dell'accoglimento della domanda.

     Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.

     I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma precedente ad assumere lavoratori facenti parte di famiglie numerose, non vi provvedano, sono puniti con una ammenda fino a L. 9.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato alle famiglie numerose e non coperto [2].

 

          Art. 3.

     Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

 

          Art. 4.

     Gli Enti aventi per fine l'edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, oltre i servizi, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci. Tale percentuale opera in campo provinciale.

     Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati, con diritto di precedenza, alle famiglie numerose, che comprendono almeno fra genitori e figli, sette componenti, il cui reddito globale non sia sottoposto ad imposta complementare.

     Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia popolare, di quattro o più camere, già costruiti, che si rendano disponibili, le famiglie numerose hanno diritto di precedenza, nei limiti indicati nei commi precedenti.

     Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente dai capi di famiglia numerosa, purché ne facciano domanda.

 

Titolo II

AGEVOLAZIONI IN MATERIA SCOLASTICA

 

          Art. 5.

     Dopo il primo comma dell'art. 16 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto il seguente:

     "L'esonero e il semiesonero, sono concessi, in ogni caso, alle famiglie, che comprendano almeno cinque figli a carico, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare".

 

          Art. 6.

     Ferme rimanendo le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, relativamente alla metà dell'esenzione o all'esenzione totale dalle tasse universitarie, gli studenti universitari appartenenti alle famiglie numerose, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare, sono esenti dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 4 della succitata legge.

 

          Art. 7.

     All'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'art. 16 hanno titolo preferenziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per l'ammissione in istituti convenzionati".

 

Titolo III

AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI MILITARI

 

          Art. 8.

     I numeri 1 e 2 dell'art. 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:

     "1) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico";

     "2) figlio di genitori che abbiano avuto altri figli di nazionalità italiana, a condizione che almeno due di essi abbiano prestato o prestino il servizio militare".

 

          Art. 9.

     All'art. 128 del testo unico predetto, sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro per la difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la seguente lettera:

     "f) arruolati, ai quali sia applicabile l'invio in congedo anticipato a termini dall'art. 85 del testo unico".

 

Titolo IV

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

 

          Art. 10.

     Gli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono modificati come segue:

     "Art. 161. - Agevolazioni per le famiglie numerose e relativi presupposti. - I contribuenti che hanno effettivamente a carico sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, godono delle seguenti agevolazioni:

     a) aumento a lire 5.000.000 della quota fissa ammessa in detrazione dal reddito complessivo soggetto all'imposta complementare, ai sensi dell'art. 138, ferme restando le detrazioni per carichi di famiglia;

     b) riduzione proporzionale dei redditi accertati agli effetti della imposta sui redditi di ricchezza mobile, al netto della quota esente di cui al primo comma dell'art. 89, sui redditi di terreni e dei fabbricati e della imposta sui redditi agrari, in modo che rimanga esente una quota complessiva di lire 5.000.000.

     Il numero dei figli necessario per godere di tali agevolazioni è ridotto a sei per le vedove di guerra, finché permane lo stato vedovile.

     Se nelle condizioni richieste si trova un soggetto associato al possessore del fondo nella conduzione dell'impresa agricola, le agevolazioni relative all'imposta sul reddito agrario si applicano nei limiti della quota di reddito a lui spettante.

     Le agevolazioni previste nei commi precedenti continuano a competere in caso di morte dei genitori a favore del figlio che abbia assunto la qualità di capo famiglia e che abbia effettivamente a carico non meno di quattro fratelli".

     "Art. 163. - Agevolazioni ridotte. - Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti competono nella misura della metà quando il numero dei figli effettivamente a carico non è inferiore a cinque".

 

          Art. 11.

     Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano a decorrere dal 15° giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 12.

     Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore complessivo dell'asse accertato dall'ufficio non superi i 20 milioni di lire e la successione si apra fra genitori e figli e questi siano almeno cinque.

     Nel caso che uno o più figli godano di un patrimonio personale, la quota a loro spettante del valore complessivo dell'asse viene esclusa dalla riduzione sopra accordata.

 

          Art. 13.

     Gli atti di acquisto del fondo rustico, o della casa se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, destinati rispettivamente al lavoro o all'abitazione della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia sette o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

     Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

     Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

     I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro della famiglia acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] L’importo dell’ammenda di cui al presente comma è stato così elevato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.