Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 09/05/1961 |
Numero: | 415 |
Sommario |
Art. 1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indennità di servizio speciale a favore dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita, [...] |
Art. 2. Dalla stessa data, 1° luglio 1960, sono soppresse, per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto [...] |
Art. 3. Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge, previsto in 398 milioni annui, si farà fronte per 40 milioni ed 80 milioni con le economie [...] |
§ 46.9.62 - Legge 9 maggio 1961, n. 415. [1]
Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.
(G.U. 30 maggio 1961, n. 132)
Ferme restando le altre disposizioni della
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Coniugati |
Celibi |
Ispettori generali capi |
627.938 |
399.938 |
Questori |
617.640 |
389.640 |
Vice questori |
584.492 |
374.492 |
Commissari capi |
537.226 |
350.626 |
Commissari |
529.966 |
338.806 |
Commissari aggiunti |
451.422 |
260.922 |
Vice commissari e Vice commissari in prova |
373.714 |
189.814 |
Dalla stessa data, 1° luglio 1960, sono soppresse, per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al
Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge, previsto in 398 milioni annui, si farà fronte per 40 milioni ed 80 milioni con le economie risultanti rispettivamente dalla soppressione della indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e della indennità giornaliera di ordine pubblico di cui al precedente art. 2 e per 278 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del