§ 46.9.62 - Legge 9 maggio 1961, n. 415.
Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:09/05/1961
Numero:415


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indennità di servizio speciale a favore dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita, [...]
Art. 2.      Dalla stessa data, 1° luglio 1960, sono soppresse, per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge, previsto in 398 milioni annui, si farà fronte per 40 milioni ed 80 milioni con le economie [...]


§ 46.9.62 - Legge 9 maggio 1961, n. 415. [1]

Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.

(G.U. 30 maggio 1961, n. 132)

 

 

     Art. 1.

     Ferme restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indennità di servizio speciale a favore dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita, con decorrenza 1° luglio 1960, nelle seguenti misure lorde annue:

 

 

Coniugati

Celibi

Ispettori generali capi

627.938

399.938

Questori

617.640

389.640

Vice questori

584.492

374.492

Commissari capi

537.226

350.626

Commissari

529.966

338.806

Commissari aggiunti

451.422

260.922

Vice commissari e Vice commissari in prova

373.714

189.814

 

          Art. 2.

     Dalla stessa data, 1° luglio 1960, sono soppresse, per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160, e l'indennità giornaliera di ordine pubblico di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge, previsto in 398 milioni annui, si farà fronte per 40 milioni ed 80 milioni con le economie risultanti rispettivamente dalla soppressione della indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e della indennità giornaliera di ordine pubblico di cui al precedente art. 2 e per 278 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.