Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 25/11/1957 |
Numero: | 1138 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica [...] |
Art. 2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si farà fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 [...] |
§ 46.9.54 - Legge 25 novembre 1957, n. 1138. [1]
Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.
(G.U. 7 dicembre 1957, n. 303)
L'indennità di servizio speciale prevista dall'art. 187 del
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Celibi |
Ammogliati |
Ispettori generali capi |
L. |
240.000 |
360.000 |
Questori |
" |
230.000 |
350.000 |
Vice questori |
" |
220.000 |
340.000 |
Commissari capi |
" |
210.000 |
325.000 |
Commissari |
" |
195.000 |
310.000 |
Commissari aggiunti |
" |
160.000 |
285.000 |
Vice commissari e vice commissari in prova |
" |
125.000 |
250.000 |
Le misure dell'indennità previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.
L'indennità suddetta è computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187 del
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si farà fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio stesso e, per lire 40.000.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio 1956-57.
All'onere relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del