Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 05/01/1948 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con la legge 26 gennaio 1942, n. 39, è [...] |
Art. 2. Le promozioni ad ispettore generale capo sono deliberate a norma dell'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del [...] |
Art. 3. Gli ispettori generali capi sono normalmente adibiti a funzioni ispettive alla diretta dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza. Agli stessi può essere [...] |
Art. 4. Agli ispettori generali capi spetta alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti |
Art. 5. Le promozioni a questore sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, ai vice questori [...] |
Art. 6. Gli attuali questori di 2 classe (grado 6°) verranno collocati, secondo l'ordine di ruolo, nel grado 5°, dopo l'ultimo iscritto in detto grado |
Art. 7. Nella prima attuazione del presente decreto l'inquadramento e le promozioni ai gradi di questore (grado 5°) e vice questore (grado 6°) potranno effettuarsi anche in [...] |
Art. 8. Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado di questore potranno essere conferite ai vice questori anche se [...] |
§ 46.9.28 - D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 16 [1].
Riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo A
(G.U. 5 febbraio 1948, n. 29)
Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con la
Grado |
Qualifica |
N. dei posti |
IV |
- Ispettori generali capi |
4 |
V |
- Questori e ispettori generali |
110 |
VI |
- Vice questori |
110 |
VII |
- Commissari capi |
282 |
VIII |
- Commissari |
410 |
IX |
- Commissari aggiunti |
490 |
X e XI |
- Vice commissari e vice commissari aggiunti |
505 |
|
Totale |
1911 [2] |
L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l'art. 19 della
Le promozioni ad ispettore generale capo sono deliberate a norma dell'art. 19 del
Gli ispettori generali capi sono normalmente adibiti a funzioni ispettive alla diretta dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza. Agli stessi può essere tuttavia affidata la direzione di una questura in sede di particolare importanza.
Agli ispettori generali capi spetta alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti:
1) l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza nella misura di L. 36.000 (trentaseimila) lorde annue, se coniugati, e L. 30.000 (trentamila), se celibi. Tale indennità è pensionabile limitatamente alla somma di L. 3500 (tremilacinquecento);
2) l'indennità giornaliera di ordine pubblico nella misura di L. 110 (centodieci) giornaliere;
3) l'indennità speciale di pubblica sicurezza nella misura di L. 55 (cinquantacinque) lorde giornaliere.
Le promozioni a questore sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, ai vice questori che abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nel grado.
Il
Gli attuali questori di 2 classe (grado 6°) verranno collocati, secondo l'ordine di ruolo, nel grado 5°, dopo l'ultimo iscritto in detto grado.
Gli attuali vice questori (grado 7°) verranno collocati secondo l'ordine di ruolo nel grado 6°.
Nella prima attuazione del presente decreto l'inquadramento e le promozioni ai gradi di questore (grado 5°) e vice questore (grado 6°) potranno effettuarsi anche in soprannumero nei limiti, rispettivamente, di 20 e di 15 unità.
Tali soprannumeri saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1949.
Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado di questore potranno essere conferite ai vice questori anche se non abbiano raggiunta l'anzianità prescritta dal precedente art. 5.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Tabella sostituita dall'art. 1 della