§ 46.9.4a - Legge 11 marzo 1953, n. 131.
Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:11/03/1953
Numero:131


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. [...]
Art. 2.      Gli aumenti di organico nei gradi di questore ed ispettore generale e di vice-questore risultanti dall'articolo precedente non sono comprensivi delle rimanenze dei posti [...]
Art. 3.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto mediante diminuzione per eguale somma del capitolo 54 dello stato [...]


§ 46.9.4a - Legge 11 marzo 1953, n. 131.

Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 26 marzo 1953, n. 71).

 

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, è sostituito dal seguente:

Grado

Qualifica

Numero dei posti

IV

Ispettori generali capi

4

V

Questori ed ispettori generali

110

VI

Vicequestori

110

VII

Commissari capi

282

VIII

Commissari

410

IX

Commissari aggiunti

490

X e XI

Vicecommissari e vicecommissari aggiunti

505

 

          Art. 2.

     Gli aumenti di organico nei gradi di questore ed ispettore generale e di vice-questore risultanti dall'articolo precedente non sono comprensivi delle rimanenze dei posti in soprannumero autorizzati con l'art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Tali rimanenze continueranno ad essere assorbite con il terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.

 

          Art. 3.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto mediante diminuzione per eguale somma del capitolo 54 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci degli esercizi futuri.