Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 11/03/1953 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. [...] |
Art. 2. Gli aumenti di organico nei gradi di questore ed ispettore generale e di vice-questore risultanti dall'articolo precedente non sono comprensivi delle rimanenze dei posti [...] |
Art. 3. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto mediante diminuzione per eguale somma del capitolo 54 dello stato [...] |
§ 46.9.4a - Legge 11 marzo 1953, n. 131.
Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
(G.U. 26 marzo 1953, n. 71).
Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con il
Grado |
Qualifica |
Numero dei posti |
IV |
Ispettori generali capi |
4 |
V |
Questori ed ispettori generali |
110 |
VI |
Vicequestori |
110 |
VII |
Commissari capi |
282 |
VIII |
Commissari |
410 |
IX |
Commissari aggiunti |
490 |
X e XI |
Vicecommissari e vicecommissari aggiunti |
505 |
Gli aumenti di organico nei gradi di questore ed ispettore generale e di vice-questore risultanti dall'articolo precedente non sono comprensivi delle rimanenze dei posti in soprannumero autorizzati con l'art. 7 del
Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto mediante diminuzione per eguale somma del capitolo 54 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci degli esercizi futuri.