Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 03/03/2009 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Principi generali e ambito di applicazione |
Art. 3. Procedure |
Art. 4. Corresponsione dell'elargizione |
Art. 5. Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente |
Art. 6. Riconoscimento delle infermità o patologie tumorali |
Art. 7. Disposizioni particolari |
Art. 8. Clausola di salvaguardia |
§ 46.8.579 - D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37. [1]
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (09G0045)
(G.U. 22 aprile 2009, n. 93)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per missioni militari all'estero: le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro di conflitto: l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;
c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).
Art. 2. Principi generali e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 2, commi 78 e 79, della
2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i genitori, i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 2, comma 78, della
3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.
Art. 3. Procedure
1. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione dell'elargizione di cui all'articolo 2 ai soggetti colpiti dalle infermità o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai superstiti aventi diritto.
2. Per il conferimento dell'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata: «Direzione generale», entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda è inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.
4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 1.
5. La Direzione generale procede all'istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.
Art. 4. Corresponsione dell'elargizione
1. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 1, è corrisposta ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 3, qualora gli stessi non abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all'articolo 2, commi 79 e 105, della
2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si può avvalere della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del
3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non può superare l'importo massimo della speciale elargizione in favore degli invalidi, come disciplinata dall'articolo 5, commi 1 e 5, della
4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 è portato in detrazione fino alla concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime del dovere e gli equiparati dall'articolo 34 del citato
Art. 5. Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato
Art. 6. Riconoscimento delle infermità o patologie tumorali
1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 2, comma 1, delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 2, comma 78, della
2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, primo comma, del
4. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1.
5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del
6. Il parere di cui al comma 5 è motivato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
7. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del
8. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato è integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.
9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 78, della
Art. 7. Disposizioni particolari
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della
Art. 8. Clausola di salvaguardia
1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400
Allegato 1
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a)
Tabella
Tabella |
Categoria |
Percentuale invalidità |
|
|
|
A |
PRIMA |
100% - 91% |
A |
SECONDA |
90% - 81% |
A |
TERZA |
80% - 71% |
A |
QUARTA |
70% - 61% |
A |
QUINTA |
60% - 51% |
A |
SESTA |
50% - 41% |
A |
SETTIMA |
40% - 31% |
A |
OTTAVA |
30% - 21% |
B |
- |
20% - 1l% |
[1] Abrogato dall'art. 2269 del
[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del