Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 20/02/2006 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai [...] |
§ 46.8.545 - L. 20 febbraio 2006, n. 79. [1]
Istituzione del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'Esercito.
(G.U. 11 marzo 2006, n. 59)
1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1 del
2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 è determinata in 33 unità.
3. L'assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al
4. Al fine di salvaguardare l'operatività dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria continuità didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 39 della
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro 10.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del