§ 80.9.35a - D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 265.
Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:16/07/1997
Numero:265


Sommario
Art. 1.      1. La dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nelle qualifiche funzionali e relativi profili professionali, rideterminata in 50.250 unità dal decreto del [...]
Art. 2.      1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali dalla III alla IX e relativi profili professionali, risultanti dalle dotazioni organiche di cui al citato decreto del [...]
Art. 3.      1. Coerentemente con i processi di riqualificazione e di realizzazione della ristrutturazione dello strumento militare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati, [...]
Art. 4.      1. Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, viene effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di [...]
Art. 5.      1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalità di cui all'articolo 4, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra [...]
Art. 6.      1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile è effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei [...]


§ 80.9.35a - D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 265. [1]

Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(G.U. 9 agosto 1997, n. 185)

 

     Art. 1.

     1. La dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nelle qualifiche funzionali e relativi profili professionali, rideterminata in 50.250 unità dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1997, è fissata in 43.000 unità, da raggiungere a conclusione del processo di ristrutturazione dello strumento militare e comunque entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni, nell'ottica di una integrazione funzionale.

     2. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti generali e dei dirigenti, dei professori ordinari, straordinari ed associati delle Accademie navale ed aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonché dei commissari di leva, si provvede, con !e modalità e le cadenze di cui all'articolo 3, in relazione alle funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni.

 

          Art. 2.

     1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali dalla III alla IX e relativi profili professionali, risultanti dalle dotazioni organiche di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1997 si provvede, nel rispetto della natura della delega di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e della inevitabile separazione temporale dei singoli provvedimenti rientranti nella ristrutturazione globale, anche attraverso le procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208, della medesima legge, per la riqualificazione del personale, le cui modalità applicative, in ambito Difesa, saranno definite con decreto del Ministro della difesa, previa contrattazione ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     1-bis. In relazione al processo di ristrutturazione degli enti dell'area tecnico-operativa e dell'area tecnico-amministrativa periferica le procedure di cui al comma 1 sono applicate con riferimento agli organici, su base regionale, rideterminati ai sensi dell'articolo 3 [2].

 

          Art. 3.

     1. Coerentemente con i processi di riqualificazione e di realizzazione della ristrutturazione dello strumento militare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati, con cadenza biennale, tenuto conto delle effettive posizioni di impiego, i contingenti di qualifica funzionale e relativi profili professionali, previa verifica da effettuarsi con l'applicazione delle metodologie dei carichi di lavoro, per gli enti dell'area tecnico-amministrativa centrale e dei pacchetti di capacità, per gli enti delle aree tecnico-operativa e tecnico-industriale.

 

          Art. 4.

     1. Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, viene effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.

     2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego saranno fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

          Art. 5.

     1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalità di cui all'articolo 4, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.

 

          Art. 6.

     1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile è effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determineranno nei successivi otto anni nonché delle esigenze funzionali complessive dell'ente.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione di cui all'articolo 2, è avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'articolo 4, in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che saranno definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.

     3. Sono fatte salve le possibilità di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche attraverso la realizzazione degli accordi previsti dall'articolo 35, comma 8, dello stesso decreto legislativo.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Per effetto dell'art. 7 della L. 14 novembre 2000, n. 331, le disposizioni del presente decreto incompatibili con quanto previsto dai regolamenti di cui allo stesso art. 7, L. 331/2000, sono abrogate o cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi regolamenti.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 8 settembre 2005, n. 200.