§ 46.8.418 - D.L. 27 settembre 1982, n. 686 .
Norme in materia di trattamento economico del personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/09/1982
Numero:686


Sommario
Art. 1.      Al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano a seguito di accordi internazionali per fini di soluzioni pacifiche nell'area [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1982 in miliardi sei, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 46.8.418 - D.L. 27 settembre 1982, n. 686 [1].

Norme in materia di trattamento economico del personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano

(G.U. 28 settembre 1982, n. 267)

 

 

     Art. 1.

     Al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano a seguito di accordi internazionali per fini di soluzioni pacifiche nell'area medio-orientale è esteso, indipendentemente dalla durata dell'intervento:

     il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40% dell'assegno di lungo servizio all'estero;

     il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301;

     ogni altra provvidenza già prevista per il personale impiegato in zone di intervento per conto dell'O.N.U.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1982 in miliardi sei, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme sul reclutamento degli organici e sull'avanzamento dei sottufficiali".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 8 novembre 1982, n. 820. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.