| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
| Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
| Data: | 06/05/2026 |
| Numero: | 94 |
| Sommario |
| Art. 1. Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136, in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale |
| Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 41.7.423 - D.Lgs. 6 maggio 2026, n. 94.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste, recanti modificazioni al decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136, concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
(G.U. 29 maggio 2026, n. 123)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023;
Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nelle riunioni del 14 ottobre 2024 e del 27 gennaio 2026;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 24 febbraio 2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del
a) al comma 2, dopo le parole: «compresa la trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta in istituzione di alta formazione musicale,» sono inserite le seguenti: «di seguito denominato Conservatoire de la Vallee d'Aoste,»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I periodi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato prestati presso il Conservatoire de la Vallee d'Aoste sono ritenuti utili ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, e dall'articolo 17, comma 9, del
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il personale docente delle istituzioni di cui al comma 1 può essere trasferito, a domanda, con passaggio nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nel restante territorio nazionale, secondo le norme vigenti per i trasferimenti del personale docente. Il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nel restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di alta formazione musicale e artistica e coreutica operanti nel territorio della Valle d'Aosta subordinatamente al previo accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite dalla regione. Il servizio prestato nelle Istituzioni di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi a fini previdenziali si applica la normativa vigente in materia.».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Gli oneri connessi alle singole procedure di mobilità da parte dei singoli Conservatori sono posti a carico del bilancio degli enti stessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla relativa programmazione e dalla normativa vigente.