| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 86. Sanità |
| Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
| Data: | 01/08/2025 |
| Numero: | 110 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali |
| Art. 2. Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù |
| Art. 3. Entrata in vigore |
§ 86.11.561 - D.L. 1 agosto 2025, n. 110. [1]
Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
(G.U. 1 agosto 2025, n. 177)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 32 della Costituzione;
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Visto il decreto del Ministro della salute 26 giugno 2023, recante «Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2015, con il quale è stata determinata l'indennità annua lorda onnicomprensiva da corrispondere al Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
Considerato che gli organi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sono privi dei titolari a seguito delle dimissioni del Direttore generale, della scadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione;
Considerata la complessa procedura per la ricomposizione degli organi tale da ingenerare una potenziale situazione di incertezza nell'operatività dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che svolge un ruolo chiave di vitale importanza in progetti strategici legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalla telemedicina al Portale della Trasparenza, fino alla piattaforma nazionale delle liste d'attesa;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali nella attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali e alla formazione nonchè al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
Ritenuto necessario, pertanto, di procedere alla nomina di un commissario straordinario che svolga le competenze del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, fino al 31 dicembre 2025;
Considerata altresì la necessità e l'urgenza di destinare risorse finanziarie all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assistenziali proprie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
2. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025.
3. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di diritto sanitario e di organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, se esso non è incompatibile ai sensi del
4. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2. Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù
1. A decorrere dall'anno 2025, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso, nel limite massimo di cui al comma 1. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate [4].
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.