§ 84.1.366 - D.M. 6 giugno 2025, n. 115.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:06/06/2025
Numero:115


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101


§ 84.1.366 - D.M. 6 giugno 2025, n. 115.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

(G.U. 6 agosto 2025, n. 181)

 

     IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

 

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE»;

     Visto in particolare l'articolo 39, comma 2, quinto periodo, del predetto decreto legislativo n. 128 del 2016, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito di disciplinare le modalità secondo cui sono effettuati i controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo stesso delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato e di quelle messe in esercizio;

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio», che modifica il citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;

     Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, che demanda al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione di un apposito decreto di modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14/01/2025;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4312 del 26/02/2025;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101

     1. Al regolamento di cui al D.M. 7 aprile 2017, n. 101 del Ministro dello sviluppo economico, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 8), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anch'esse in lingua italiana»;

     b) all'articolo 3, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

     «8-bis. In aggiunta agli altri controlli di cui al presente articolo, per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto, messe a disposizione sul mercato:

     a) presso il fabbricante, è da verificare che le apparecchiature siano state costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui all'Allegato I bis, parte I, del decreto, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio e, in particolare, ai requisiti indicati ai punti 2.1 e 2.2 di tale Allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività di controllo verifica, altresì, che la presa USB di cui al punto 2.1 del citato Allegato I bis, parte I, del decreto sia accessibile e operativa in ogni momento e non siano necessari adattatori esterni rimovibili;

     b) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare il rispetto dell'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto, controllando che, se l'operatore economico offre la possibilità di acquistare le apparecchiature radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offra anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. La verifica che tale possibilità sia offerta, quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, è effettuata attraverso il controllo:

     1) della disponibilità di entrambe le confezioni dell'apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di ricarica. Il cavo di ricarica, conforme all'Allegato I bis, parte I, punto 2, del decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza;

     2) della presenza dei pittogrammi di cui all'Allegato I bis, parte III, punti 1.1 e 1.2, del decreto, che, rispettivamente, attestino o escludano l'inclusione del dispositivo di ricarica;

     3) che i pittogrammi siano apposti ed esposti in conformità dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, anche vicino all'indicazione del prezzo.

     c) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la presenza delle informazioni in lingua italiana sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'Allegato I bis, parte II, del decreto nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto. Tali informazioni possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe;

     d) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la presenza dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8 bis, del decreto come indicato nell'Allegato I bis, parte IV, del medesimo decreto nelle istruzioni e, sull'imballaggio, stampata ovvero apposta come autoadesivo. In assenza di imballaggio l'autoadesivo è apposto sull'apparecchiatura radio. Inoltre, quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, è da verificare che l'etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo;

     e) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e dell'etichetta, secondo quanto indicato rispettivamente nell'Allegato I bis, parti III e IV, del decreto.».

     2. I controlli introdotti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, dal comma 1 del presente articolo sono disposti sulle apparecchiature radio immesse sul mercato successivamente alle date indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio come individuata nell'Allegato I bis, parte I, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2025  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne succ. n. 922