§ 71.2.316 - D.M. 30 dicembre 2025, n. 206.
Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:30/12/2025
Numero:206


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217
Art. 2.  Monitoraggio
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 71.2.316 - D.M. 30 dicembre 2025, n. 206.

Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.

(G.U. 31 dicembre 2025, n. 302)

 

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di nazionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata»;

     Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

     Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

     Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22;

     Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia», pubblicato nella G.U. n. 107 dell'11 maggio 2009;

     Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

     Visto l'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

     Visto il regolamento 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»;

     Visto il regolamento 27 dicembre 2024, n. 206 recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.», che ha modificato l'articolo 3 del regolamento 29 dicembre 2023, n. 217, stabilendo nuovi termini di transizione per gli uffici giudiziari penali relativamente alle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2025, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 2, 3 e 4, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3;

     Rilevata la necessità di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2026;

     Visti gli articoli 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile in tema di deroga alla vacatio legis ordinaria dei regolamenti e 87, commi da 4 a 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che attribuisce al regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo il potere di individuazione dei termini di transizione al nuovo regime anche in deroga al termine del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento medesimo;

     Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si è espresso nella seduta del 10 dicembre 2025, e il Consiglio nazionale forense che si è espresso in data 17 dicembre 2025;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 23 dicembre 2025;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 24 dicembre 2025;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217

     1. All'articolo 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «commi 2, 3», sono inserite le seguenti: «, 3-bis, 3-ter»;

     b) al comma 3, dopo le parole: «procedura penale», sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 3-ter,» e le parole: «e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio,» sono soppresse;

     c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonchè tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

     3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.»;

     d) al comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis»;

 

     Art. 2. Monitoraggio

     1. Al fine di monitorare l'attuazione della previsione di cui all'articolo 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza mensile, il direttore generale per i servizi applicativi presenta al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 27 settembre 2021, n. 134, una relazione sintetica contenente: a) l'andamento dei flussi documentali negli uffici giudiziari in cui è avviato il deposito con modalità telematiche di atti, documenti e richieste ai sensi dell'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter del decreto 29 dicembre 2023, n. 217; b) lo stato di affinamento applicativo dei sistemi, le relative funzionalità e operatività; c) le eventuali difficoltà incontrate nel corso dell'implementazione, le iniziative realizzate e gli esiti conseguiti.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3401