| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
| Capitolo: | 71.2 organizzazione |
| Data: | 30/12/2025 |
| Numero: | 206 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 |
| Art. 2. Monitoraggio |
| Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 71.2.316 - D.M. 30 dicembre 2025, n. 206.
Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.
(G.U. 31 dicembre 2025, n. 302)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto il
Visti il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia», pubblicato nella G.U. n. 107 dell'11 maggio 2009;
Visto l'articolo 4 del
Visto l'articolo 87, commi 1 e 3 del
Visto il
Visto il
Rilevata la necessità di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2026;
Visti gli articoli 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile in tema di deroga alla vacatio legis ordinaria dei regolamenti e 87, commi da 4 a 6-bis, del
Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si è espresso nella seduta del 10 dicembre 2025, e il Consiglio nazionale forense che si è espresso in data 17 dicembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 23 dicembre 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1, dopo le parole: «commi 2, 3», sono inserite le seguenti: «, 3-bis, 3-ter»;
b) al comma 3, dopo le parole: «procedura penale», sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 3-ter,» e le parole: «e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio,» sono soppresse;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonchè tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.»;
d) al comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis»;
Art. 2. Monitoraggio
1. Al fine di monitorare l'attuazione della previsione di cui all'articolo 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza mensile, il direttore generale per i servizi applicativi presenta al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 16, della
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3401