§ 71.2.191 - L. 22 febbraio 2010, n. 24.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:22/02/2010
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 71.2.191 - L. 22 febbraio 2010, n. 24.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

(G.U. 26 febbraio 2010, n. 47)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193

 

     All'articolo 1:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «2-bis. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma».

     All'articolo 3:

     al comma 1, il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, le parole: «all'interno di altri distretti della stessa regione» sono soppresse;

     al comma 5, dopo le parole: «Napoli e Palermo;» sono inserite le seguenti: «per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari;», dopo le parole: «Messina e Catania» sono inserite le seguenti: «; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria» e le parole: «per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna»;

     al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

     Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio). – 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

     2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di chi al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

     3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

     4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel capo I, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

     "Art. 9-bis. - (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

     2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari

     individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura";

     b) all'articolo 13, comma 1, le parole: "e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione" sono soppresse.

     5. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

Art. 3-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240). – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonchè le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

     1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia".

Art. 3-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari). – 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     "d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado";

     b) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

 

     "CAPO II-bis

 

     CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI

     INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

 

Art. 26-bis. - (Oggetto). – 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonchè all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

     2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonchè di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

     3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

     4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.

     5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione".

     2. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: "sul servizio giudiziario" sono inserite le seguenti: "o sui servizi organizzativi e informatici".

     3. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3-quinquies. - (Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160). – 1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo comma, le parole: ", esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture," sono soppresse;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi".

     2. All'articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: "il magistrato può essere confermato" sono inserite le seguenti: ", previo concerto con il Ministro della giustizia"».

     All'articolo 4:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «fino all'adozione dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore dei decreti»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «, nei casi consentiti,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate»;

     al comma 3:

     alla lettera a), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: Allo stesso modo si procede» sono inserite le seguenti: "per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e";

     la lettera b) è soppressa;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

     "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"»;

     al comma 5, al primo periodo, le parole: «all'Allegato n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «agli Allegati n. 6 e n. 7» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai supporti che

     contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate»;

     al comma 6, dopo le parole: «è versato all'entrata del bilancio» sono inserite le seguenti: «dello Stato»;

     al comma 7, secondo periodo, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia»;

     al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

     «d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

     In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma; almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto";

     d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo";

     d-quater) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato;

     d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

     "Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche";

     d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 569, quarto comma"»;

     dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

     «8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 161-bis è inserito il seguente:

     "Art. 161-ter. - (Vendite con modalità telematiche). – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

     Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica";

     b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 169-quater. - (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). – Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Art. 169-quinquies. - (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). – I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a nonna dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita";

     c) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:

     "Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). – Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

     Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma".

     8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     al comma 9:

     al primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

     al terzo periodo, le parole: «senza ulteriori» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati»;

     al comma 11, le parole: «ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis. - (Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). – 1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012"».