| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 27. Contabilità pubblica |
| Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
| Data: | 08/01/2026 |
| Numero: | 15 |
| Sommario |
| Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni |
| Art. 2. Servizio di tesoreria dello Stato |
| Art. 3. Modalità di versamento in tesoreria di somme in euro |
| Art. 4. Modalità di versamento in tesoreria di somme in valuta |
| Art. 5. Imputazione dei versamenti |
| Art. 6. Versamenti mediante bonifico |
| Art. 7. Bonifici non andati a buon fine |
| Art. 8. Quietanze di entrata |
| Art. 9. Contenuto delle quietanze di entrata |
| Art. 10. Variazioni alle quietanze di entrata |
| Art. 11. Tracciato standard ordinativo informatico |
| Art. 12. Controlli della Banca d'Italia |
| Art. 13. Modifica degli ordinativi informatici |
| Art. 14. Esecuzione degli ordinativi informatici |
| Art. 15. Modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento |
| Art. 16. Accredito su conto di pagamento |
| Art. 17. Accredito in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA |
| Art. 18. Contanti |
| Art. 19. Operazioni di girofondi |
| Art. 20. Conti tecnici di servizio per la regolazione delle entrate e delle spese |
| Art. 21. Pagamento degli stipendi e assegni al personale in servizio |
| Art. 22. Pagamento di pensioni e altre indennità a carattere ricorrente di natura risarcitoria |
| Art. 23. Presupposti dell'emissione degli assegni a copertura garantita |
| Art. 24. Notifica dell'emissione degli assegni a copertura garantita |
| Art. 25. Irreperibilità del beneficiario alla notifica |
| Art. 26. Effetti della consegna dell'assegno a copertura garantita |
| Art. 27. Riscossione degli assegni a copertura garantita |
| Art. 28. Disposizioni transitorie |
| Art. 29. Abrogazioni |
| Art. 30. Clausola di neutralità finanziaria |
§ 27.4.295 - D.M. 8 gennaio 2026, n. 15.
Regolamento recante modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria.
(G.U. 6 febbraio 2026, n. 30)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
l'articolo 30, comma 1, lettera i), con cui è stato modificato l'articolo 50 del
l'articolo 30, comma 1, lettera l), con cui è stato modificato l'articolo 54 del
l'articolo 30, comma 1, lettera m), con cui è stato modificato l'articolo 55 del
l'articolo 30, comma 1, lettera o), con cui è stato modificato l'articolo 57 del
l'articolo 30, comma 1, lettera r), con cui è stato modificato l'articolo 62 del
l'articolo 30, comma 1, lettera u), con cui è stato modificato l'articolo 66 del
l'articolo 30, comma 1, lettera v), con cui è stato modificato l'articolo 67 del
l'articolo 30, comma 1, lettera z), con cui è stato modificato l'articolo 68 del
Visto l'articolo 55, commi 1, 2 e 5, del
Visti gli articoli 66, 67 e 68 del
Visto l'articolo 46, comma 2, del
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
Vista la
Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. 57019 dell'8 gennaio 2025;
Sentita la Corte dei conti che ha reso il parere di competenza n. 1/2025/CONS nell'adunanza del 17 gennaio 2025 e n. 5/2025/CONS nell'adunanza del 9 giugno 2025;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 119 e n. 666 resi dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 28 gennaio 2025 e 24 giugno 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. 54042 del 7 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Vista la nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 17624 del 21 novembre 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca le modalità di esecuzione delle disposizioni di incasso e di pagamento nell'ambito del servizio di tesoreria statale, nonchè la disciplina degli assegni a copertura garantita, di cui agli articoli 55, commi 1, 2 e 5, 66, 67 e 68 del
2. Le definizioni necessarie ai fini del presente decreto sono contenute nell'allegato A.
Art. 2. Servizio di tesoreria dello Stato
1. Ai sensi della
2. Nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la Banca d'Italia esegue le operazioni di incasso e di pagamento a valere sul bilancio dello Stato e sui conti di tesoreria con modalità telematiche, secondo le norme vigenti e le regole tecniche definite in appositi protocolli d'intesa stipulati tra la Banca d'Italia, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le amministrazioni e gli enti interessati.
3. Le operazioni di incasso e di pagamento sono regolate sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria di cui all'articolo 5, comma 4, del
4. La Banca d'Italia ha facoltà, informandone il Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare la propria organizzazione nello svolgimento del servizio, apportando le semplificazioni che essa riterrà più opportune, assicurando comunque il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, dai protocolli d'intesa e dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze sul servizio di tesoreria.
Titolo II
INCASSI
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 3. Modalità di versamento in tesoreria di somme in euro
1. Il versamento delle somme in euro destinate al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria è effettuato mediante:
a) bonifico bancario o postale;
b) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato gestito per il tramite di procedure informatiche, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme mediante delega di pagamento ai sensi del
d) la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
e) operazioni di girofondi;
f) ogni altro strumento previsto da legge o regolamento, secondo la relativa disciplina e salvo buon fine.
2. I soggetti versanti possono provvedere al pagamento in contanti agli intermediari abilitati, esclusivamente nelle casistiche di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.
3. Per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale, bonifico e altri strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le ricevute di versamento hanno efficacia liberatoria per i debitori, fatto salvo il caso di cui all'articolo 7. Per i versamenti effettuati mediante girofondi viene emessa ricevuta di quietanza informatica, ai sensi dell'articolo 8, avente medesima efficacia liberatoria per i debitori.
4. Il versamento delle ritenute fiscali, contributive e di ogni altra natura gravanti sulle competenze fisse e accessorie erogate al personale in servizio nonchè sugli altri emolumenti in qualunque modo denominati erogati ai soggetti titolari dei vari incarichi istituzionali, viene effettuato, per conto dell'amministrazione titolare della spesa, mediante girofondi all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero a favore dei creditori titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale, ovvero mediante versamento su conti di pagamento a favore dei creditori non titolari di alcun tipo di conto di tesoreria statale.
5. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le modalità previsti per gli agenti contabili e gli agenti della riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.
6. I versamenti di cui al presente articolo sono finalizzati dalla Banca d'Italia al bilancio dello Stato e ai conti di tesoreria con procedure telematiche.
Art. 4. Modalità di versamento in tesoreria di somme in valuta
1. I versamenti in favore delle amministrazioni statali sono eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni. Tali versamenti sono effettuati attraverso accrediti sui conti intestati alla Banca d'Italia, che provvede al successivo riconoscimento delle somme in euro al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria.
2. La valuta accreditata sui conti della Banca d'Italia è convertita al cambio del giorno di esecuzione dell'operazione, secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, di cui al
3. Ai fini dell'esecuzione dei versamenti di cui al comma 1, la Banca d'Italia comunica le coordinate dei propri conti alle amministrazioni interessate, che le rendono note ai soggetti all'estero tenuti al versamento, unitamente all'indicazione dell'identificativo unico associato alle unità elementari del bilancio dello Stato, o ai conti di tesoreria statale, che il versante deve riportare nella disposizione di bonifico.
Art. 5. Imputazione dei versamenti
1. I versamenti a favore del bilancio dello Stato sono effettuati nel rispetto dell'imputazione stabilita nel quadro di classificazione delle entrate.
Capo II
Versamenti mediante bonifico
Art. 6. Versamenti mediante bonifico
1. I versamenti mediante bonifico destinati al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria recano l'indicazione dell'identificativo unico associato alle unità elementari del bilancio o ai conti di tesoreria statale, il codice fiscale del versante, la causale del versamento, nonchè, nei casi previsti, il codice versante.
2. L'identificativo unico di cui al comma 1 è fornito dalle amministrazioni interessate e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. La Banca d'Italia finalizza i bonifici nella stessa data in cui riceve i fondi sulla base dell'identificativo unico di cui al comma 1, che individua l'imputazione al bilancio dello Stato o al conto di tesoreria cui la somma deve affluire.
4. La Banca d'Italia non tiene conto dell'eventuale data valuta per il beneficiario indicata nella disposizione di bonifico.
5. Non sono ammessi versamenti a mezzo bonifico diretto sulle contabilità speciali di tesoreria unica intestate agli enti di cui alla tabella A della
Art. 7. Bonifici non andati a buon fine
1. I versamenti mediante bonifico che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione dell'identificativo unico sono restituiti al versante secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di servizi di pagamento.
Capo III
Quietanze di entrata
Art. 8. Quietanze di entrata
1. Per i versamenti finalizzati al bilancio dello Stato, alle contabilità speciali e ai conti correnti di tesoreria, nonchè ai conti correnti di tesoreria unica, la Banca d'Italia rilascia quietanze di entrata informatiche valide a ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.
Art. 9. Contenuto delle quietanze di entrata
1. Le quietanze informatiche sono contraddistinte da un numero identificativo univoco e riportano, secondo regole definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, almeno i seguenti elementi:
a) cognome, nome, denominazione o ragione sociale del versante, qualità della persona e denominazione dell'ente o soggetto per conto del quale è fatto il versamento;
b) importo versato in cifre;
c) causale del versamento;
d) estremi di imputazione al bilancio dello Stato o alle contabilità speciali e conti correnti di tesoreria, nonchè ai conti correnti di tesoreria unica;
e) limitatamente alle quietanze relative ai versamenti al bilancio dello Stato, l'imputazione in conto competenza o residui;
f) data di emissione;
g) codice fiscale del debitore, se posseduto;
h) codice versante, se previsto.
Art. 10. Variazioni alle quietanze di entrata
1. Le richieste di rettifiche di imputazione dei documenti di entrata per versamenti al bilancio dello Stato sono presentate dagli interessati al competente ufficio del sistema delle Ragionerie, che, effettuate le necessarie verifiche, invia le variazioni alla Banca d'Italia con disposizioni informatiche.
2. Le variazioni di cui al comma 1 sono inviate alla Banca d'Italia fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione della quietanza di entrata al bilancio dello Stato. Le variazioni sono eseguite entro i termini di chiusura delle contabilità di ogni esercizio finanziario, stabiliti con l'apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le variazioni ai dati descrittivi delle quietanze di entrata relative a versamenti acquisiti nelle contabilità speciali e nei conti correnti di tesoreria, nonchè nei conti correnti di tesoreria unica sono inviate alla Banca d'Italia dai rispettivi titolari, con disposizioni informatiche entro il termine di cui al comma 2. Le predette variazioni possono essere eseguite fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di contabilizzazione dei versamenti.
4. Le rettifiche che comportano la riduzione dell'importo di un documento di entrata, ovvero l'annullamento del documento medesimo, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al presente articolo, devono contenere anche l'indicazione della destinazione della somma che si è resa disponibile. Il reimpiego delle somme rese disponibili può essere fatto nell'ambito del bilancio dello Stato e, nei casi espressamente autorizzati dal competente ufficio di controllo del sistema delle Ragionerie, in conti di tesoreria o con trasferimento fondi a favore delle amministrazioni competenti.
Titolo III
PAGAMENTI
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 11. Tracciato standard ordinativo informatico
1. Le informazioni necessarie per l'estinzione delle disposizioni di pagamento di cui all'articolo 54 del
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli ordini di pagamento emessi dagli organi a rilevanza costituzionale e dalle amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, ove titolari di conti correnti aperti presso la tesoreria statale. La Banca d'Italia esegue detti ordini addebitando direttamente i rispettivi conti correnti di tesoreria.
Art. 12. Controlli della Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia esegue i pagamenti in conformità alle informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo informatico senza effettuare alcun controllo di natura amministrativa.
2. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti, la Banca d'Italia effettua esclusivamente controlli di natura informatica, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nei relativi allegati tecnici, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti a valere sui conti di tesoreria, la Banca d'Italia verifica la disponibilità dei fondi sui conti medesimi.
Art. 13. Modifica degli ordinativi informatici
1. Non sono ammesse modifiche delle informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo informatico dopo il suo invio alla Banca d'Italia.
2. Limitatamente alle spese fisse telematiche, a seguito del pagamento è ammessa la variazione della relativa imputazione contabile, da effettuare non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al pagamento.
Art. 14. Esecuzione degli ordinativi informatici
1. Effettuati i controlli di cui all'articolo 12, la Banca d'Italia esegue gli ordini ricevuti, finalizzando i pagamenti nei confronti dei relativi beneficiari alla data di esigibilità indicata.
2. Gli ordini recanti data di esigibilità 31 dicembre sono eseguiti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel pertinente conto tecnico di servizio istituito ai sensi dell'articolo 20, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.
Capo II
Modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento
Art. 15. Modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento
1. Le disposizioni di pagamento di cui all'articolo 54 del
a) accredito su conto di pagamento;
b) contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati, nei limiti previsti dalla legge;
c) girofondi;
d) assegni a copertura garantita.
Art. 16. Accredito su conto di pagamento
1. L'esecuzione dei pagamenti avviene mediante accredito sul conto di pagamento indicato nell'ordinativo informatico.
2. L'accredito delle somme sul conto di pagamento equivale al rilascio della quietanza.
Art. 17. Accredito in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA
1. I pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA sono effettuati, secondo modalità previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
2. La Banca d'Italia accredita le somme sul conto di pagamento indicato nell'ordinativo informatico, anche per il tramite di un corrispondente estero.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pagamenti effettuati nell'ambito di operazioni di credito documentario.
Art. 18. Contanti
1. Gli ordini di pagamento da eseguirsi in contanti sono finalizzati mediante commutazione in bonifici domiciliati presso Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti abilitati.
2. Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati provvedono a inviare al beneficiario del pagamento apposito avviso per la riscossione delle somme.
3. Le somme possono essere riscosse dal beneficiario presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.
4. Prima del decorso del termine di cui al comma 3, l'amministrazione che ha disposto il pagamento può richiedere agli uffici pagatori la restituzione delle somme.
5. Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati acquisiscono la firma di quietanza del beneficiario o del suo rappresentante legale relativa alle somme incassate in contanti.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'esecuzione dei pagamenti da parte degli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati.
Art. 19. Operazioni di girofondi
1. Gli ordini di pagamento da estinguersi con girofondi sono eseguiti mediante versamento su conti di tesoreria o all'entrata del bilancio dello Stato.
2. A fronte delle operazioni di pagamento estinte con girofondi, la Banca d'Italia emette quietanza informatica ai sensi dell'articolo 8.
Art. 20. Conti tecnici di servizio per la regolazione delle entrate e delle spese
1. Per le esigenze operative della tesoreria dello Stato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzata l'apertura di conti tecnici di servizio esclusivamente a uso della Banca d'Italia per operazioni di regolazione delle entrate e delle spese dello Stato, ivi incluse le regolazioni delle differenze di cambio in caso di operazioni da estinguersi in valuta diversa dall'euro, ed è disciplinato il relativo funzionamento.
2. A valere sui conti tecnici di servizio non possono essere emesse disposizioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato.
3. La Banca d'Italia comunica periodicamente le operazioni di regolazione alle amministrazioni interessate, anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Con le modalità di cui al comma 1, possono essere aperti conti tecnici di servizio per le operazioni di regolazione delle entrate e delle spese degli enti e organismi pubblici per i quali la Banca d'Italia svolge il servizio di cassa.
Art. 21. Pagamento degli stipendi e assegni al personale in servizio
1. Al pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio si provvede con spese fisse telematiche, con le procedure previste dalla normativa di settore.
Art. 22. Pagamento di pensioni e altre indennità a carattere ricorrente di natura risarcitoria
1. Fatti salvi i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al pagamento delle pensioni che permangono a carico delle amministrazioni dello Stato, nonchè delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, si provvede, nel rispetto delle relative norme di settore, con spese fisse telematiche.
2. Ogni altra spesa di importo e scadenza fissi e accertati, ove previsto dalla normativa di settore, è disposta mediante spese fisse telematiche.
Capo III
Assegno a copertura garantita
Art. 23. Presupposti dell'emissione degli assegni a copertura garantita
1. L'estinzione delle disposizioni di pagamento con assegni a copertura garantita, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del
a) disposizione di pagamento emessa in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di una somma di denaro;
b) impossibilità di acquisire i dati del conto di pagamento del creditore.
Art. 24. Notifica dell'emissione degli assegni a copertura garantita
1. L'amministrazione che emette la disposizione di pagamento di cui all'articolo 23, notifica al creditore e al procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, con modalità che garantiscano la prova certa della ricezione, di avere emesso una disposizione di pagamento da estinguersi con assegno a copertura garantita. Qualora non si conosca il domicilio del creditore, la notifica al creditore è validamente effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come risultante agli atti di causa.
2. Nella notifica di cui al comma 1 sono indicate:
a) la giacenza delle somme riportate sull'assegno presso gli sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato dove è possibile ritirare l'assegno;
b) le modalità per l'estinzione dell'assegno;
c) l'esatta indicazione del termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno viene emesso;
d) l'avvertenza che i fondi a copertura dell'assegno saranno garantiti fino al verificarsi della prescrizione del diritto per il quale l'assegno viene emesso;
e) il codice univoco da presentare allo sportello del prestatore dei servizi di pagamento per la consegna dell'assegno.
3. La notifica di cui al comma 1 ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 68 del
Art. 25. Irreperibilità del beneficiario alla notifica
1. Qualora il creditore risulti irreperibile alla notifica della giacenza delle somme riportate sull'assegno, essa si intende comunque realizzata a tutti gli effetti di legge in quanto effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come risultante dagli atti di causa. Qualora anche il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto risulti irreperibile o risulti per ogni altro motivo non compiuta la notifica, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in tema di irreperibilità del destinatario. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 24 sulla conservazione dei fondi a garanzia.
2. L'amministrazione debitrice è sollevata da qualsiasi responsabilità per mancato pagamento, in ragione dell'irreperibilità dell'avente diritto, in presenza dell'offerta reale realizzatasi ai sensi dell'articolo 24.
3. Il prestatore dei servizi di pagamento è sollevato da qualsiasi responsabilità decorso il termine di prescrizione del diritto per il quale i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione nonchè decorso il termine entro cui è possibile incassare le somme riportate sull'assegno.
Art. 26. Effetti della consegna dell'assegno a copertura garantita
1. Con la consegna dell'assegno a copertura garantita al beneficiario della disposizione di pagamento si estingue il debito dell'amministrazione.
2. L'assegno a copertura garantita è consegnato esclusivamente previo rilascio di apposita dichiarazione di ricevuta. Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata dal creditore o procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto.
3. L'amministrazione rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta consegna dell'assegno a copertura garantita.
Art. 27. Riscossione degli assegni a copertura garantita
1. L'assegno a copertura garantita è pagabile presso tutti gli sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato e può essere versato su un conto di pagamento indicato dal beneficiario e a esso intestato, entro il termine massimo riportato sul medesimo titolo di credito.
2. Qualora, dopo l'avvenuta consegna, l'assegno non sia riscosso entro il termine di validità riportato sul titolo, i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione fino al termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno è stato emesso, salvi gli effetti della notifica di giacenza degli assegni di cui al comma 3 dell'articolo 24.
3. L'assegno consegnato ma non riscosso può essere riemesso, su richiesta, a favore del medesimo beneficiario non oltre il termine di giacenza dei fondi a garanzia, previa presentazione del codice univoco di cui al comma 2 dell'articolo 24.
4. La riemissione dell'assegno scaduto di cui al comma 3 del presente articolo è assicurata dal prestatore dei servizi di pagamento incaricato di effettuare il pagamento a valere sui fondi appositamente depositati dall'amministrazione a garanzia dell'obbligazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del
5. Scaduto il termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno è stato emesso, le somme a garanzia sono definitivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatto salvo il termine di validità dell'assegno consegnato e ancora in circolazione.
6. L'amministrazione che ha emesso l'ordine di pagamento rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta riscossione dell'assegno a copertura garantita, nonchè quelle relative al definitivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in caso di mancata riscossione dell'assegno.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 28. Disposizioni transitorie
1. Nelle more degli adeguamenti procedurali necessari per disporre mediante girofondi le operazioni di versamento diretto sulle contabilità speciali di cui all'articolo 6, comma 5, i soggetti titolari di conti di tesoreria che si avvalgono per tali operazioni di un conto RTGS DCA nel sistema TARGET continuano a utilizzare le modalità di regolamento precedentemente in uso e forniscono periodicamente alla Banca d'Italia e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato informazioni di dettaglio dei flussi intermediati dal conto RTGS DCA, secondo modalità definite d'intesa tra le parti.
Art. 29. Abrogazioni
1. Ai sensi degli articoli 31 e 46, comma 2, del
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il
Art. 30. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 68
Allegato A
Glossario/Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per:
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Assegno a copertura |garantita |
Titolo di credito avente la funzione di estinguere disposizioni di pagamento per crediti derivanti da provvedimenti giurisdizionali, incaso non sia disponibile un contodi pagamento intestato al creditore. |
|
Bonifico domiciliato |
Bonifico eseguito dalla tesoreriain favore di Poste Italiane S.p.A. per la finalizzazione dei pagamenti da eseguirsi in contanti a cura di Poste medesima. |
|
Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria |
Il conto istituito presso la Banca d'Italia per il regolamentodelle operazioni di incasso e pagamento, ai sensi dell'articolo5, comma 4, del |
|
Conto di pagamento |
Conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento. |
|
Conto RTGS DCA |
Conto nel sistema TARGET dedicato al regolamento lordo in tempo reale (RTGS), di cui all'indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea. |
|
Conti di tesoreria |
I conti aperti presso la tesoreria statale si distinguono in: a) contabilità speciali e conti correnti; b) contabilità speciali e conti correnti di tesoreria unica. |
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Esecuzione degli ordinativi informatici |
Operazione attraverso la quale la tesoreria dà corso agli ordinativi informatici in favore dei beneficiari secondo le modalità contenute nell'ordine stesso. |
|
Estinzione delle disposizioni di pagamento |
Effetto dell'esecuzione dell'ordine di pagamento da parte della tesoreria. |
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Finalizzazione degli ordini di pagamento |
Riconoscimento delle somme in favore del beneficiario, in esecuzione dell'ordine di pagamento, in base a una delle modalità di pagamento previste dal decreto. |
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SEPA |
Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro). |
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Standard ordinativo informatico |
Lo standard ordinativo informatico di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della |
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TARGET |
Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (Sistema transeuropeo di regolamento lordo in tempo reale) |
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Uffici del sistema delle Ragionerie |
Gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato. |