Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 28/04/2025 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato |
Art. 2. Limiti di impegno |
Art. 3. Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea |
Art. 4. Norme in materia di spesa |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale 23 agosto 2022, n. 28 (Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano) |
Art. 6. Modifiche e integrazioni all’articolo 35 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018) |
Art. 7. Copertura finanziaria |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 6.2.505 - L.R. 28 aprile 2025, n. 21.
Legge di stabilità regionale 2025
(B.U. 28 aprile 2025, n. 21 Speciale)
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo–ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2025-2027 nei limiti indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell’economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2025-2027 nei limiti indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2025-2027 nei limiti indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge.
Art. 2. Limiti di impegno
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati, per il triennio 2025-2027, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.
Art. 3. Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea
1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2025-2027, relativa al programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge.
2. I Direttori generali delle competenti Direzioni generali regionali rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui al comma 1, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.
Art. 4. Norme in materia di spesa
1. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell’esercizio 2025, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
2. I contratti e le convenzioni a carico del bilancio della Regione che non presentino la necessaria copertura finanziaria non possono essere sottoscritti. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura finanziaria dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Art. 5. Modifiche alla
1. All’articolo 2 della
“1 bis. Il finanziamento degli interventi disciplinati al precedente articolo 1 è autorizzato anche per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.
1 ter. L’ammontare degli oneri di cui al precedente comma è quantificato nella misura massima di 36.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 17, Programma 1 titolo 1”.
Art. 6. Modifiche e integrazioni all’articolo 35 della
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 35 della
3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 della
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della
“2 bis. Al fine di consentire l’integrazione dei beneficiari e favorire la fuoriuscita degli stessi dalle condizioni di vulnerabilità sociale, per la categoria B relativa ai percettori del reddito minimo di inserimento (RMI) e per la categoria relativa ai soggetti svantaggiati appartenenti alla platea ex Tirocini di Inclusione Sociale (TIS), la Giunta regionale individua modalità attuative per lo svolgimento di attività lavorative tese alla valorizzazione del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza dei territori, alla manutenzione delle aree a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali, turistico culturali; alla manutenzione del verde urbano, del patrimonio pubblico di interesse naturalistico-ambientale e della viabilità”.
5. La copertura finanziaria per la realizzazione delle azioni di cui ai precedenti commi, quantificata in un massimo di euro 12.000.000 è garantita, sull’esercizio 2025, per l’importo di euro 4.298.606 a valere sulla Missione 12, Programma 05, Titolo 1 e per l’importo di euro 7.701.394 a valere sulla Missione 09, Programma 05, Titolo 1.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7. Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa e le minori entrate per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Allegati
(Omissis)