§ 3.9.17 - L.R. 23 agosto 2022, n. 28.
Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:23/08/2022
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 3.9.17 - L.R. 23 agosto 2022, n. 28.

Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano.

(B.U. 23 agosto 2022, n. 45 speciale)

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. In applicazione del principio di efficientamento e di risparmio energetico, al fine di attenuare a livello regionale gli effetti negativi della crisi energetica e di favorire il processo di ripopolamento del territorio lucano, la Regione dispone la valorizzazione del gas naturale, acquisito in sede di negoziati in materia di compensazione ambientale con le concessionarie degli impianti estrattivi di idrocarburi sul territorio, consentendo, con oneri a carico della Regione e anche con criteri prioritari che tutelino ed incentivino il risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, la erogazione gratuita mediante rimborso della componente energia del prezzo del gas fornito per le utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata, delle pubbliche amministrazioni regionali, esclusi gli enti pubblici economici e le società partecipate, e degli enti locali regionali. I criteri per il rimborso perseguono l'obiettivo del risparmio del consumo e della riconversione energetica secondo modalità definite dalla Giunta Regionale.

2. L'agevolazione di cui comma 1 non esclude i bonus sociali previsti dalle misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale previsti dalle norme statali vigenti.

3. [La procedura di cui al comma 1 è gestita dalla Regione, con l'utilizzazione delle informazioni presenti nel Sistema informativo integrato di acquirente unico Spa (AU), di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi)] [1].

4. Sono demandati alla Giunta regionale gli atti di competenza per l'attuazione di quanto definito ai commi precedenti.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al precedente articolo, quantificata in un massimo di euro 60.000.000,00 per l'esercizio 2022 e in un massimo di euro 200.000.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024, viene assicurata apportando le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 2022 e, in termini di competenza, per gli esercizi 2023 e 2024, come di seguito esposto:

Stato di previsione delle entrate

Variazione in aumento

 

Titolo - Tipologia - Categoria -

Esercizio 2022

Esercizio 2023

Esercizio 2024

2000000

Stanziamento di competenza e di cassa

Stanziamento di competenza

Stanziamento di competenza

2010300

 

 

 

2010302

 

 

 

 

euro 60.000.000,00

euro 200.000.000,00

euro 200.000.000,00

 

Stato di previsione della Spesa

Variazione in aumento

 

Missione - Programma e titolo -

Esercizio 2022

Esercizio 2023

Esercizio 2024

17

Stanziamento di competenza e di cassa

Stanziamento di competenza

Stanziamento di

01

 

 

 

1

 

 

 

 

euro 60.000.000,00

euro 200.000.000,00

euro 200.000.000,00

 

1 bis. Il finanziamento degli interventi disciplinati al precedente articolo 1 è autorizzato anche per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 [2].

1 ter. L’ammontare degli oneri di cui al precedente comma è quantificato nella misura massima di 36.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 17, Programma 1 titolo 1 [3].

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento provvedere ad appostare le risorse negli appositi capitoli di entrata e di spesa.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2022, n. 30.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 28 aprile 2025, n. 21.

[3] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 28 aprile 2025, n. 21.