Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 energia |
Data: | 23/08/2022 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
§ 3.9.17 - L.R. 23 agosto 2022, n. 28.
Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano.
(B.U. 23 agosto 2022, n. 45 speciale)
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. In applicazione del principio di efficientamento e di risparmio energetico, al fine di attenuare a livello regionale gli effetti negativi della crisi energetica e di favorire il processo di ripopolamento del territorio lucano, la Regione dispone la valorizzazione del gas naturale, acquisito in sede di negoziati in materia di compensazione ambientale con le concessionarie degli impianti estrattivi di idrocarburi sul territorio, consentendo, con oneri a carico della Regione e anche con criteri prioritari che tutelino ed incentivino il risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, la erogazione gratuita mediante rimborso della componente energia del prezzo del gas fornito per le utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata, delle pubbliche amministrazioni regionali, esclusi gli enti pubblici economici e le società partecipate, e degli enti locali regionali. I criteri per il rimborso perseguono l'obiettivo del risparmio del consumo e della riconversione energetica secondo modalità definite dalla Giunta Regionale.
2. L'agevolazione di cui comma 1 non esclude i bonus sociali previsti dalle misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale previsti dalle norme statali vigenti.
3. [La procedura di cui al comma 1 è gestita dalla Regione, con l'utilizzazione delle informazioni presenti nel Sistema informativo integrato di acquirente unico Spa (AU), di cui alla
4. Sono demandati alla Giunta regionale gli atti di competenza per l'attuazione di quanto definito ai commi precedenti.
Art. 2. Norma finanziaria.
1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al precedente articolo, quantificata in un massimo di euro 60.000.000,00 per l'esercizio 2022 e in un massimo di euro 200.000.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024, viene assicurata apportando le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 2022 e, in termini di competenza, per gli esercizi 2023 e 2024, come di seguito esposto:
Stato di previsione delle entrate
Variazione in aumento
Titolo - Tipologia - Categoria - |
Esercizio 2022 |
Esercizio 2023 |
Esercizio 2024 |
2000000 |
Stanziamento di competenza e di cassa |
Stanziamento di competenza |
Stanziamento di competenza |
2010300 |
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2010302 |
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euro 60.000.000,00 |
euro 200.000.000,00 |
euro 200.000.000,00 |
Stato di previsione della Spesa
Variazione in aumento
Missione - Programma e titolo - |
Esercizio 2022 |
Esercizio 2023 |
Esercizio 2024 |
17 |
Stanziamento di competenza e di cassa |
Stanziamento di competenza |
Stanziamento di |
01 |
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1 |
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euro 60.000.000,00 |
euro 200.000.000,00 |
euro 200.000.000,00 |
1 bis. Il finanziamento degli interventi disciplinati al precedente articolo 1 è autorizzato anche per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 [2].
1 ter. L’ammontare degli oneri di cui al precedente comma è quantificato nella misura massima di 36.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 17, Programma 1 titolo 1 [3].
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento provvedere ad appostare le risorse negli appositi capitoli di entrata e di spesa.
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 5 della