Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.6 disciplina generale |
Data: | 31/12/2024 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 22. Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 23. Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 25. Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 26. Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 28. Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 29. Accordo di collaborazione |
Art. 30. Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 31. Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 32. Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 33. Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 34. Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 35. Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 36. Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 37. Abrogazione dell'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 38. Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 39. Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 40. Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 41. Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 42. Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 43. Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 44. Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 45. Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 46. Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 47. Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 48. Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 49. Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 50. Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 51. Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 52. Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 53. Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 54. Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 55. Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 56. Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 57. Sostituzione dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 58. Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 59. Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 60. Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 61. Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 62. Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 63. Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 64. Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 65. Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 66. Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 67. Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 68. Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 69. Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 70. Inserimento dell'articolo 225-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 71. Modifica dell'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 72. Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento) |
Art. 73. Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023 |
Art. 74. Modifiche all'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 75. Modifiche all'Allegato I.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 76. Modifiche all'Allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 77. Modifiche all'Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 78. Modifiche all'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 79. Modifiche all'Allegato I.8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 80. Modifiche all'Allegato I.9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 81. Modifiche all'Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 82. Modifiche all'Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 83. Modifiche all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 84. Modifiche all'Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 85. Modifiche all'Allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 86. (Inserimento dell'allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023) |
Art. 87. (Modifiche all'Allegato II. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti) |
Art. 88. (Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62)) |
Art. 89. (Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 -Accordo di collaborazione) |
Art. 90. Modifiche all'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali |
Art. 91. Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di [...] |
Art. 92. Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività. della fase [...] |
Art. 93. Modifiche all'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali |
Art. 94. Sostituzione dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico |
Art. 95. Modifiche all'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Modalità di formazione della Cabina di regia |
Art. 96. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 97. Entrata in vigore |
§ 6.6.308 - D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
(G.U. 31 dicembre 2024, n. 305 - S.O. n. 45)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
Visto il
Ritenuta la necessità di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 4, della legge21 giugno 2022, n. 78;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale del 27 novembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura;
Emana
il seguente decreto legislativo
Art. 1. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8, comma 2, del
Art. 2. Modifiche all'articolo 11 del
1. All'articolo 11 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.»;
c) al comma 3, le parole «Gli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici»;
d) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità all'allegato I.01».
Art. 3. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14, comma 11, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15, comma 2, del
Art. 5. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17 del
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli enti concedenti» sono inserite le seguenti: «procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18 del
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,» sono inserite le seguenti: «il contratto può essere stipulato anche»;
al comma 3, all'alinea, la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «trentadue» e, alla lettera d), le parole: «, ai sensi dell'articolo 55, comma 2» sono soppresse.
Art. 7. Modifiche all'articolo 19 del
1. All'articolo 19, comma 3, del
Art. 8. Modifiche all'articolo 23 del
1. All'articolo 23 del
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «riguardano anche gli affidamenti diretti a società» sono sostituite dalle seguenti: «riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a società»;
b) al comma 7, le parole: «l'ANAC effettua» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano».
Art. 9. Modifiche all'articolo 24 del
1. All'articolo 24, comma 3, del
Art. 10. Modifiche all'articolo 26 del
1. All'articolo 26 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonchè la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonchè della sicurezza delle informazioni.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «rilasciata dall'AGID» sono inserite le seguenti: «alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2».
Art. 11. Modifiche all'articolo 35 del
1. All'articolo 35 del
a) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonchè di contenuto altamente tecnologico»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
Art. 12. Modifiche all'articolo 38 del
1. All'articolo 38 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonchè della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
d) al comma 6, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
e) al comma 7, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
f) al comma 11, dopo le parole: «amministrazioni diverse» sono inserite le seguenti: «dall'amministrazione procedente,».
Art. 13. Modifiche all'articolo 39 del
1. All'articolo 39 del
a) al comma 3, le parole: «nel documento di economia e finanza» sono sostituite dalle seguenti: «nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)"»;
b) al comma 9, dopo le parole: «Comitato di coordinamento» sono inserite le seguenti: «presieduto da un Prefetto,»;
c) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.».
Art. 14. Modifiche all'articolo 41 del
1. All'articolo 41 del
a) al comma 3, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»;
d) al comma 6:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 43»;
2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.»;
e) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;»;
f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.»;
g) al comma 13:
1) al primo periodo, la parola: «costo» è sostituita dalle seguenti: «costo medio» e dopo le parole: «datori di lavoro comparativamente più rappresentative,» sono inserite le seguenti: «tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,»;
2) al secondo periodo, la parola: «costo» è sostituita dalle seguenti: «costo medio»;
3) al terzo periodo, le parole: «prezzari predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «prezzari aggiornati predisposti annualmente» e le parole: «sono autorizzati a non applicare quelli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali»;
h) al comma 15, il secondo periodo è soppresso;
i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonchè delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.
15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.».
Art. 15. Modifiche all'articolo 43 del
1. All'articolo 43 del
a) al comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
2) al secondo periodo, la parola: «uso» è sostituita dalla seguente: «adozione»;
b) al comma 4:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;»;
3) alla lettera f), la parola: «uso» è sostituita dalla seguente: «adozione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle costruzioni».
Art. 16. Modifiche all'articolo 45 del
1. All'articolo 45 del
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;
2) al terzo periodo, le parole «dai propri dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perchè affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perchè prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.»;
c) al comma 7, lettera a), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale»;
d) al comma 8, primo periodo le parole «ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «al personale».
Art. 17. Modifiche all'articolo 49 del
1. All'articolo 49 del
Art. 18. Modifiche all'articolo 50 del
1. All'articolo 50, del
«2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).».
Art. 19. Modifiche all'articolo 53 del
1. All'articolo 53 del
«4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.».
Art. 20. Modifiche all'articolo 56 del
1. All'articolo 56, comma 1, del
«n-bis) concernenti gli acquisti:
1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonchè delle correlate cabine di sparo;
2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;
3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);
n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);».
Art. 21. Modifiche all'articolo 57 del
1. All'articolo 57 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:
a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale».
Art. 22. Modifiche all'articolo 59 del
1. All'articolo 59 del
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.»
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.».
Art. 23. Modifiche all'articolo 60 del
1. All'articolo 60 del
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;
d) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «elaborati dall'ISTAT» sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono inserite le seguenti: «, anche disaggregati,»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.
4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.».
Art. 24. Modifiche all'articolo 61 del
1. All'articolo 61 del
a) al comma 1, la parola: «quelle» è soppressa e le parole: «dei suddetti operatori economici» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.»;
d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
e) il comma 5 è abrogato.
Art. 25. Modifiche all'articolo 62 del
1. All'articolo 62 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»;
b) al comma 2, le parole: «le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «le gare»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ottenere la qualificazione e disciplina» sono inserite le seguenti: «gli incentivi, nonchè»;
d) al comma 4, le parole: «nonchè per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza»;
e) al comma 5, all'alinea, le parole: «del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63» sono soppresse;
f) al comma 6:
1) alla lettera a), dopo le parole: «ricorrendo a una» sono inserite le seguenti: «stazione appaltante o»;
2) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «affidamenti per servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti di appalti di servizi e forniture»;
4) alla lettera f), le parole: «delle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «delle lettere c) e d)»;
5) alla lettera g), la parola: «affidante» è sostituita dalla seguente: «affidataria»;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.»;
h) al comma 7, l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:»;
i) al comma 9, le parole: «altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza» sono sostituite dalle seguenti: «apposita convenzione»;
l) al comma 15, le parole: «del principio di buon andamento dell'azione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «del principio del risultato»;
m) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli da 146 a 152» sono inserite le seguenti: «, nonchè gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice»;
n) al comma 18, le parole: «La progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione,».
Art. 26. Modifiche all'articolo 63 del
1. All'articolo 63 del
a) al comma 2, all'alinea, le parole: «e l'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «, l'affidamento e l'esecuzione»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.»;
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonchè alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.».
Art. 27. Modifiche all'articolo 67 del
1. All'articolo 67 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)» e le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «tramite i consorziati indicati» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le consorziate indicate»;
2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»;
3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.»;
4) al quarto periodo, le parole: «del consorziato designato» sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.»;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.».
Art. 28. Modifiche all'articolo 70 del
1. All'articolo 70, comma 4, lettera f), del
Art. 29. Accordo di collaborazione
1. Dopo l'articolo 82 del
«Art. 82 bis. Accordo di collaborazione
1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.
2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.
4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.».
Art. 30. Modifiche all'articolo 92 del
1. All'articolo 92, comma 2, lettera c), del
Art. 31. Modifiche all'articolo 99 del
1. All'articolo 99 del
«3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
Art. 32. Modifiche all'articolo 100 del
1. All'articolo 100 del
a) le parole: «regolamento di cui al sesto periodo del comma 4», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)»;
b) al comma 11, primo periodo, le parole: «maturato nel triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti» e, al terzo periodo, le parole: «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dieci anni».
Art. 33. Modifiche all'articolo 103 del
1. All'articolo 103, comma 1, del
a) l'alinea è sostituito dal seguente: «1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;».
Art. 34. Modifiche all'articolo 104 del
1. All'articolo 104 del
a) al comma 4, le parole: «o dall'ANAC» sono soppresse;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.».
Art. 35. Modifiche all'articolo 106 del
1. All'articolo 106 del
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del
b) al comma 8:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente»;
2) al quarto periodo, le parole: «e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo e terzo».
Art. 36. Modifiche all'articolo 108 del
1. All'articolo 108 del
a) al comma 4, le parole: «criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,»;
b) al comma 7:
1) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.»;
2) al quarto periodo, le parole: «Le disposizioni di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo».
c) al comma 11, dopo le parole: «offerta di opere» sono inserite le seguenti: «o prestazioni».
Art. 37. Abrogazione dell'articolo 109 del
1. Al
Art. 38. Modifiche all'articolo 110 del
1. All'articolo 110, comma 4 del
Art. 39. Modifiche all'articolo 111 del
1. All'articolo 111 del
«1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro.».
Art. 40. Modifiche all'articolo 116 del
1. All'articolo 116 del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:
a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.
4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.»;
c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti» sono inserite le seguenti: «e gli enti concedenti»;
d) al comma 6:
1) alla lettera a), le parole: «e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio» sono soppresse;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;
e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Tali spese» sono sostituite dalle seguenti: «Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie».
Art. 41. Modifiche all'articolo 119 del
1. All'articolo 119 del
a) al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.»;
c) al comma 8, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
d) al comma 12:
il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.»;
e) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.»;
f) al comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.».
Art. 42. Modifiche all'articolo 120 del
1. All'articolo 120 del
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.»;
c) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.».
Art. 43. Modifiche all'articolo 123 del
1. All'articolo 123, comma 1, del
Art. 44. Modifiche all'articolo 125 del
1. All'articolo 125, comma 1, del
Art. 45. Modifiche all'articolo 126 del
1. All'articolo 126 del
a) al comma 1, le parole: «compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevistì, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.».
Art. 46. Modifiche all'articolo 136 del
1. All'articolo 136 del
«4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo.».
Art. 47. Modifiche all'articolo 141 del
1. All'articolo 141 del
a) al comma 3:
1) dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;»;
2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;»;
3) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.»;
c) al comma 4, la lettera a) è soppressa.
Art. 48. Modifiche all'articolo 147 del
1. All'articolo 147 del
«2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.».
Art. 49. Modifiche all'articolo 162 del
1. All'articolo 162, comma 1, del
Art. 50. Modifiche all'articolo 169 del
1. All'articolo 169, comma 1, del
Art. 51. Modifiche all'articolo 170 del
1. All'articolo 170, comma 2, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «appalto di forniture» sono inserite le seguenti: «o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura»;
b) al secondo periodo, le parole: «la relativa documentazione» sono sostituite dalle seguenti «una relazione corredata della relativa documentazione»;
c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La relazione di cui al secondo periodo è allegata al provvedimento di aggiudicazione.».
Art. 52. Modifiche all'articolo 172 del
1. All'articolo 172, comma 1, lettera b), del
Art. 53. Modifiche all'articolo 174 del
1. All'articolo 174, comma 3, primo periodo, del
Art. 54. Modifiche all'articolo 175 del
1. All'articolo 175 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.»;
b) il comma 4 è soppresso;
c) al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» è inserita la seguente: «(DIPE)»;
2) dopo le parole: «sui contratti stipulati» sono inserite le seguenti: «che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia»;
d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.».
Art. 55. Modifiche all'articolo 177 del
1. All'articolo 177 del
Art. 56. Modifiche all'articolo 192 del
1. All'articolo 192 del
Art. 57. Sostituzione dell'articolo 193 del
1. L'articolo 193 del
«Art. 193 - (Procedura di affidamento) - 1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.
2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del
4. Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente concedente dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.
5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.
6. L'ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne dà notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In tale fase, l'ente concedente ha facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della
7. Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato, se necessario in funzione dell'oggetto dell'intervento, con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'allegato I.7 anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 per i servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.
8. All'esito dell'approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12.
10. I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.
11. L'ente concedente:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario.
12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.
13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.
14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale.
15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
16. L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.».
Art. 58. Modifiche all'articolo 197 del
1. All'articolo 197, comma 1, del
Art. 59. Modifiche all'articolo 201 del
1. All'articolo 201 del
a) al comma 1, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
b) al comma 2, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
Art. 60. Modifiche all'articolo 202 del
1. All'articolo 202, comma 1, del
Art. 61. Modifiche all'articolo 209 del
1. All'articolo 209, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso Articolo 121, comma 1, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,», ovunque ricorrano, sono soppresse;
b) al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse.
Art. 62. Modifiche all'articolo 215 del
1. All'articolo 215 del
a) al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione»;
b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.»;
c) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.».
Art. 63. Modifiche all'articolo 216 del
1. All'articolo 216 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.»;
b) al comma 2, è premesso il seguente periodo: «L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.»;
c) la rubrica è così modificata: «Pareri e determinazioni obbligatorie».
Art. 64. Modifiche all'articolo 217 del
1. All'articolo 217, del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.»;
c) la rubrica è così modificata: «Determinazioni facoltative».
Art. 65. Modifiche all'articolo 219 del
1. All'articolo 219 del
«1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.».
Art. 66. Modifiche all'articolo 221 del
1. All'articolo 221, comma 3, del
Art. 67. Modifiche all'articolo 222 del
1. All'articolo 222 del
a) al comma 7, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 10, le parole: «rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o» sono soppresse.
Art. 68. Modifiche all'articolo 223 del
1. All'articolo 223, comma 2, lettera f), del
Art. 69. Modifiche all'articolo 225 del
1. All'articolo 225 del
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del
b) il comma 14 è abrogato.
Art. 70. Inserimento dell'articolo 225-bis al
1. Al
«Art. 225 bis. (Ulteriori disposizioni transitorie)
1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.
3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Art. 71. Modifica dell'articolo 226 del
1. All'articolo 226 del
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del
Art. 72. Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)
1. Al
«Art. 226 bis. (Disposizioni di semplificazione normativa) - 1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;
b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:
a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;
b) I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;
d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;
e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
g) I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonchè alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
l) I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonchè previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
o) II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
p) II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
q) II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
r) II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
t) II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
u) II.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
v) II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
z) II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;
cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;
dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;
ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214;
nn) V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
oo) V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.
3. L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15- Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.».
2. Al
a) all'articolo 15, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 17, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
c) all'articolo 18, comma 10, il terzo periodo è soppresso;
d) all'articolo 37, il comma 7 è abrogato;
e) all'articolo 40, il comma 2 è abrogato;
f) all'articolo 41:
1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 13, il quarto periodo è soppresso;
4) al comma 15, il terzo periodo è soppresso;
g) all'articolo 43, il comma 5 è abrogato;
h) all'articolo 45, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
i) all'articolo 47, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
l) all'articolo 50, il comma 3 è abrogato;
m) all'articolo 54, il comma 3 è abrogato;
n) all'articolo 61, il comma 5 è abrogato;
o) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
p) all'articolo 70, comma 3, lettera a), numero 4), l'ultimo periodo è soppresso;
q) all'articolo 71, il comma 5 è abrogato;
r) all'articolo 84, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
s) all'articolo 89, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
t) all'articolo 100:
1) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
u) all'articolo 105, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
v) all'articolo 106, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;
w) all'articolo 114, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
z) all'articolo 116, comma 11, il quarto periodo è soppresso;
aa) all'articolo 120, comma 14, terzo periodo è soppresso;
bb) all'articolo 131, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
cc) all'articolo 133, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
dd) all'articolo 135, il comma 3 è abrogato;
ee) all'articolo 136, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
ff) all'articolo 182, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
gg) all'articolo 213, comma 15, l'ultimo periodo è soppresso;
ll) all'articolo 215, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
mm) all'articolo 221, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 73. Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023
1. All'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" del
"Allegato I.01 Contratti collettivi
(Articolo 11, commi 2 e 4)
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonchè per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il presente Allegato disciplina altresì i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, nonchè per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Articolo 2
(Identificazione del contratto collettivo applicabile)
1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:
a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;
b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;
b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;
b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.
Articolo 3
(Presunzione di equivalenza)
1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.
2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Articolo 4
(Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)
1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive
e) eventuali ulteriori indennità previste.
3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
e) durata del periodo di prova;
f) durata del periodo di preavviso;
g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
l) monte ore di permessi retribuiti;
m) disciplina relativa alla bilateralità;
n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
o) previdenza integrativa;
p) sanità integrativa.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.
5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.
6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
Articolo 5
(Verifica della dichiarazione di equivalenza)
1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.
2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.".
Art. 74. Modifiche all'Allegato I.1 del
1. All'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6) del
a) all'articolo 1, comma 1:
1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) «amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della
2) dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:
"t-bis) «persone con disabilità»: le persone di cui all'articolo 1 della
t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui all'articolo 4, comma 1, della
b) all'articolo 2, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) «contratto di disponibilità», il contratto con il quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o rifunzionalizzare e a concedere in godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto può prevedere il trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilità l'amministrazione può fare ricorso a fondi comuni di investimento o società immobiliari e può prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di immobili in tali fondi o in tali società, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;"
c) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera q), dopo le parole: «che permettono» sono inserite le seguenti: «la produzione,» e dopo le parole: «del ciclo di vita» sono inserite le seguenti: «di un'opera immobiliare o infrastrutturale»;
2) dopo la lettera q), sono inserite le seguenti:
«q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;
q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;
q-quater) «gestore dei processi digitali», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;
q-quinquies) «contenitore informativo», insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;
q-sexies) «modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;
q-septies) «livelli di fabbisogno informativo», quadro di riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;";
3) alla lettera u), le parole: «funzionalmente autonomo» sono soppresse e sono inserite, in fine, le seguenti: «, purchè inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome».
Art. 75. Modifiche all'Allegato I.2 del
1. All'Allegato I.2 Attività del RUP (Articolo 15), del
a) all'articolo 2, comma 1, al primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo la lettera s), è inserita la seguente: «s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.»;
c) all'articolo 9, comma 6, le parole «il RUP è designato unicamente da questi ultimi» sono sostituite dalle seguenti: «il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile».
Art. 76. Modifiche all'Allegato I.3 del
1. All'Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto e di concessione (Articolo 17, comma 3) del
a) alla rubrica, le parole: «(Articolo 17, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti «(Articolo 17, commi 3 e 3-bis)»;
b) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «1. A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:»;
c) al comma 3, dopo le parole: «I termini" sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2»;
d) al comma 4, le parole: «i termini sopraindicati» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2,»;
e) al comma 5, al primo periodo, le parole: «i termini suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2» e, al secondo periodo, dopo le parole: «i termini suddetti» sono inserite le seguenti: «rispettivamente per un ulteriore mese e».
Art. 77. Modifiche all'Allegato I.5 del
1. All'Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6) del
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonchè in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;
3) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.»;
b) all'articolo 4, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al
c) all'articolo 5:
1) al comma 5:
1.1. il primo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al
1.2. il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al
2) al comma 8, le parole «ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente» sono sostituite dalle seguenti: «questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale»;
3) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
d) all'articolo 6:
1) la parola «forniture», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «beni»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonchè in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;
4) il comma 12 è abrogato;
5) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: «13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione.»;
e) all'articolo 7:
1) la parola «forniture», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «beni»;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti.
«3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.
3-ter. Successivamente all'approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al
3) il comma 5 è abrogato;
4) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. al primo periodo, la parola «forniture» è sostituita dalla seguente: «beni», le parole «per ciascun acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun lavoro o acquisto» e, dopo le parole «a un soggetto aggregatore» sono inserite le seguenti: «o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega»;
1.2. al secondo periodo, le parole «dall'articolo 6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1,»
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonchè, qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.»;
g) all'articolo 9, comma 1, la parola «forniture» è sostituita dalla seguente: «beni».
Art. 78. Modifiche all'Allegato I.7 del
1. All'Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44), del
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, può essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «, analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana»;
2) al comma 4:
2.1. alla lettera a), le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;
2.2. alla lettera b), le parole «mappa tematica archeologica ove esistente» sono sostituite dalle seguenti «carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti,»;
2.2. alla lettera c), le parole «illustrate anche mediante modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;»;
1.2 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;»;
1.3 alla lettera n), le parole «dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale»;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5, ultimo periodo, le parole «dalla configurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disponibilità» e le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;
d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Articolo 4-bis
Progettazione di servizi e forniture
1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice»;
e) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;»;
f) all'articolo 6:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS).»;
2) al comma 3, dopo la parola: «geologia,» è inserita la seguente «strutture,»;
3) al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8»;
4) al comma 7:
4.1. alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di cui all'Allegato I.8»;
4.2. alla lettera g), dopo le parole «relazione specialistica» sono inserite le seguenti: «sulla modellazione informativa»;
4.3. alla lettera o) l'ultimo periodo è soppresso;
4.4. la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;»;
4.5. alla lettera q), l'ultimo periodo è soppresso;
4.6. il comma 8 è abrogato;
4.7. dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) computo metrico estimativo dell'opera;
c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del
g) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
Articolo 6-bis
(Progetto di fattibilità per la finanza di progetto)
1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;
d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma.
2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati
a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.»;
h) all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola: «idrauliche,» è inserita la seguente: «strutturali,»;
i) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La relazione illustra le attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
l) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.»;
m) all'articolo 13:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformità ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonchè delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonchè la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
n) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«Articolo 13-bis
(Modelli informativi)
1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.
2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:
a) identità;
b) geometria, dimensioni ed aspetto;
c) localizzazione;
d) materiali;
e) prestazioni;
f) componenti e sistemi edilizi;
g) costi;
h) cronologia e fasi;
i) gestione e manutenzione;
l) normative e conformità;
m) sicurezza e salute
3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.
4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi è funzionale alla specifica tipologia di intervento ed è disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.
Articolo 13-ter
(Capitolato informativo del PFTE)
1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;
o) all'articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonchè l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonchè la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
p) all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonchè la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;
q) all'articolo 18:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonchè la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;
r) all'articolo 19:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.»;
2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonchè descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
s) all'articolo 22:
1) il comma 2 è abrogato;
2) al comma 4, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.»;
3) il comma 5 è abrogato;
t) all'articolo 23, il comma 5 è abrogato;
u) all'articolo 24, il comma 4 è abrogato;
v) all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.»;
z) all'articolo 26, il comma 10 è abrogato;
aa) all'articolo 27, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.»;
bb) all'articolo 27, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonchè la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
cc) all'articolo 28, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.
3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonchè l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonchè la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
dd) all'articolo 30:
1) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.»;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonchè la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
ee) all'articolo 31:
1) al comma 1:
1.1. al primo periodo, le parole «a misura» sono soppresse;
1.2. al secondo periodo, le parole: «Nel caso di lavorazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni »;
1.3. al terzo periodo, dopo le parole «sono poi raggruppate» sono inserite le seguenti: «, sulla base degli indici sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis»;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.»;
3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonchè la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;
ff) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 32-bis
Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonchè delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;
h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonchè la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.
Articolo 32-ter
Capitolato informativo
1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;
gg) all'articolo 33:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.»;
hh) all'articolo 35, comma 1, lettera b), la parola «coerente» è sostituita dalla seguente: «conforme»;
ii) all'articolo 36, comma 3, la parola «coerente» è sostituita dalla seguente: «conforme»;
ll) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.»;
mm) all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera a), le parole «UNI EN ISO/IEC 1702» sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;
2) al comma 2, le parole «un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «un direttore tecnico»;
nn) all'articolo 40:
1) al comma 2:
1.1. alla lettera f), punto 9, le parole: «il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento»;
1.2. dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonchè della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;
i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.»;
2) il comma 3 è abrogato;
oo) all'articolo 41, comma 1, il secondo periodo è soppresso.
Art. 79. Modifiche all'Allegato I.8 del
1. All'articolo 1 dell'Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Articolo 41, comma 4) del
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distinta in due fasi.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del codice,» sono inserite le seguenti: «nella prima fase,»;
c) al comma 7, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:»;
d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.»;
e) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.»;
Art. 80. Modifiche all'Allegato I.9 del
1. All'Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43) del
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti «dell'opera»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:
a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3 ;
b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell'ente concedente.»;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.»;
5) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
6) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati.»;
7) al comma 6, la parola «utilizzo» è sostituita dalla seguente: «adozione»;
8) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;
b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;
d) le specifiche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.»;
9) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I documenti contrattuali disciplinano le responsabilità, gli obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.»;
10) al comma 10:
10.1. la lettera a) è soppressa;
10.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti;»;
10.3. la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il piano di gestione informativa è redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;»;
10.4. alla lettera e), le parole «per rendere i dati compatibili tra loro,» sono sostituite dalla seguente: «digitale»;
10.5. alla lettera g), le parole «il modello informativo» sono sostituite dalla seguente: «i modelli informativi e le strutture di dati»;
10.6. la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi;»;
10.7 alla lettera i), le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 43» e le parole «al modello informativo» sono sostituite dalle seguenti: «ai modelli informativi»;
11) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo.»;
12) al comma 12:
12.1. l'alinea è sostituito dal seguente: «12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:»;
12.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per attuare soluzioni di cyber security nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione dei dati;»;
12.3 la lettera c) è soppressa;
12.4. la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;»;
12.5. la lettera e) è soppressa;
12.6. la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi e delle strutture di dati;»;
12.7. alla lettera h), le parole: «e di validazione» sono soppresse;
12.8. alla lettera i), le parole «varianti migliorative» sono sostituite dalla seguente: «azioni»;
12.9. la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;»;
12.10. alla lettera q), le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera»;
12.11. alla lettera r), le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera».
Art. 81. Modifiche all'Allegato I.10 del
1. All'Allegato I.10, Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) del
Art. 82. Modifiche all'Allegato I.11 del
1. All'Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alle competenze, alle regole di funzionamento nonchè alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Articolo 47, comma 4) ) del
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del
b) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni».
Art. 83. Modifiche all'Allegato I.13 del
1. All'Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15), del
a) all'articolo 2, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. »;
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici
1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:
Se Ri< Rmed
PEi= (Ri/Rmed)^a *X
Se Ri> Rmed
PEi= X
ove:
PEi= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
Rmed= media ribassi offerti;
α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.»;
c) alla Tabella A della Nota di lettura, al numero 5), le parole: «è obbligatoria la metodologia BIM» sono sostituite dalle seguenti «si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni» e le parole: "percentuale BIM)" sono sostituite dalle seguenti «percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale) ».
Art. 84. Modifiche all'Allegato I.14 del
1. All'Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali (Articolo 41, comma 13) del
a) all'articolo 2, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.» e, al terzo periodo, le parole: «modellazione informativa (BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale delle costruzioni»;
b) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole «tavolo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,»;
1.2) alla lettera f), le parole: «modellazione informativa (BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice»;
1.3) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.»;
2) al comma 3, le parole: «tavolo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico di cui al comma 2».
Art. 85. Modifiche all'Allegato II.2 del
1. All'Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (Articolo 54, comma 2) del
Art. 86. (Inserimento dell'allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)
1. Dopo l'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte" al
"Allegato II.2-bis Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi. (articolo 60, comma 4-ter)
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.
Articolo 2.
Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.
Articolo 3
Attivazione delle clausole di revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
SEZIONE II
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI
Articolo 4
Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:
a) scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.I., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
c) calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:
(dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).
4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.
Articolo 5
Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.
Articolo 6 Accordi quadro
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.
Articolo 7
Varianti in corso d'opera
1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.
Articolo 8 Subappalto
1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.
Articolo 9 Appalto integrato
1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.
SEZIONE III
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 10
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business"(BtoB) per settore economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.
Articolo 11
Individuazione degli indici revisionali rilevanti
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.I., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.I., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e e), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.
Articolo 12
Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.
Articolo 13
Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.
Articolo 14 Subappalto
1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15
Copertura economica e finanziaria
1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato 1.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.
4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici1.
1 Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria.
TABELLA A
(articolo 4, commi 2 e 3)
1. La Tabella A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale di cui all'articolo 4.
TABELLA A.1. |
|
CODICE TOL |
DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) |
TOL.l |
Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali |
TOL. 2 |
Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali |
TOL. 3 |
Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico |
TOL.4 |
Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde |
TOL.5 |
Pavimentazioni in conglomerato bituminoso |
TOL. 6 |
Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio |
TOL.7 |
Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato |
TOL. 8 |
Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno |
TOL. 9 |
Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale |
TOL. 10 |
Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato |
TOL. 11 |
Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature |
TOL. 12 |
Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo |
TOL. 13 |
Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica |
TOL. 14 |
Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione |
TOL. 15 |
Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori |
TOL. 16 |
Impianti di potabilizzazione e depurazione |
TOL. 17 |
Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni |
TOL. 18 |
Armamento ferroviario |
TOL. 19 |
Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche |
TOL. 20 |
Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero |
2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, per ciascuna TOL, l'indice di riferimento di base è elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.
3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse.
TABELLA B
(articolo 5, comma 4)
1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:
2. Nella formula di cui al punto 1 :
a) SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
b) SALcpx è il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
c) Ispx è il valore più aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
d) ISmo è il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ((Ispx- Ismo) / Ismo), risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. L'importo revisionale - in aumento o diminuzione- è riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell'intera variazione intervenuta.
6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.
7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA C
(articolo 5, comma 4)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.
Nelle formule di cui sopra:
SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
SALcpx è il SAL relativo all'importo maturato2 nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
ISpx è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
2 L'importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.
ISmo è il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
ISSALpx è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISSALmo è il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA D
(articolo 11)
1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal
2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.
3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.I., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
4. L'elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:
5. La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della revisione dei prezzi:
a) stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato3;
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell'associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
6. Ai fini dell'operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici selezionati nell'associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).
7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:
dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato eie l'indice utilizzato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:
.
Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.
8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.
9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
3 Qualora l’oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.
4 La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.
Art. 87. (Modifiche all'Allegato II. 3 del
1. All'allegato II.3 del
Art. 88. (Modifiche all'Allegato II. 4 del
1. All'Allegato II.4 del
a) all'articolo 3:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;
2) al comma 6, le parole «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2026»;
b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato 1.9 al codice.»;
c) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;
d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte alf AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.
5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere e) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 2:
1.1 all'alinea, le parole: «può valutare» sono sostituite dalla seguente: «valuta»;
1.2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1 ;»;
1.3 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.»;
2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:
a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.
4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.
4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del codice.»;
f) dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 13 bis. (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)
1. È istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
a) monitora l'attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;
b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza;
c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attività di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle
amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.
3. Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.
Art. 13 ter (Disposizioni transitorie)
1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonché in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11.1 provvedimenti di qualificazione già rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte allAUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.»;
g) la Tabella A è sostituita dalla seguente:
Art. 89. (Inserimento dell'Allegato II.6-bis al
1. Dopo l'allegato II.6 del decreto del
«Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione
(articolo 82-bis, comma 3)
Articolo 1
(Definizione)
1. Si definisce «accordo di collaborazione» l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.
Articolo 2
(Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)
1. L'accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo è aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni del comma 3.
2. Sono parti dell'accordo:
a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'articolo 43 del codice;
b) l'appaltatore;
c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.
3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell'appaltatore, può altresì invitare ad aderire all'accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonchè le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.
4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonchè a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.
5. Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell'esecuzione dell'accordo:
a) il direttore strategico, che è un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacità organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;
b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.
Articolo 3
(Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)
1. L'accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:
a) l'oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;
b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;
c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;
d) le responsabilità per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operatività;
f) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;
g) le ipotesi e modalità di scioglimento dell'accordo.
2. Le premesse generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Le medesime illustrano il contesto di riferimento, le caratteristiche dell'appalto a cui si riferisce l'accordo di collaborazione, le ragioni alla base della stipulazione dell'accordo e i principi e gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione.
3. Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e riguardano, in particolare, le attività, i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalità di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonchè ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.
4. Gli obiettivi collaterali individuano le attività e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all'appalto. Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo.
5. L'accordo di collaborazione disciplina le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l'individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali premialità.
6. L'accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.
7. L'accordo di collaborazione può prevedere meccanismi di premialità, connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.
8. Le premialità possono consistere:
a) nell'inserimento degli operatori economici aderenti all'accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice;
b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;
c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l'articolo 126 del codice, tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico dell'intervento;
d) in premi reputazionali consistenti nell'attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 108 del codice.
9. Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.
Articolo 4
(Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)
1. L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo. Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice.
2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.».
Art. 90. Modifiche all'Allegato II.10 del
1. All'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10 del
Art. 91. Modifiche all'Allegato II.12 del
1. All'Allegato II.12 del
a) all'articolo 11, comma 5, la parola: «RID» è sostituita dalla seguente: «SEPA»;
b) all'articolo 16, comma 10, le parole: «Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 9,»,
c) all'articolo 17, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.»;
d) all'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2), le parole:
«in ciascuna delle categorie scorporabili» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di determinare la cifra di affari complessiva»;
e) all'articolo 24:
1) al comma 5, lettera a), la parola: «autentica» è soppressa;
2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili.»;
f) all'articolo 25, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.»;
g) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.».
Art. 92. Modifiche all'Allegato II.14 del
1. All'Allegato II.14 del
a) all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito da seguente: «Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.»;
b) all'articolo 5, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. L'Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 9, le parole: «con i modelli» sono sostituite dalle seguenti: «con i dati e le informazioni contenuti nei modelli»;
2) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.»;
3) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.»;
4) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»;
d) all'articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.
2-ter Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.»;
e) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Articolo 29-bis. Compenso della segreteria.
1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.»;
f) all'articolo 32:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «particolare importanza,» sono inserite le seguenti: «gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e» e, al secondo periodo, le parole: «sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonchè quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.».
Art. 93. Modifiche all'Allegato II.18 del
1. All'Allegato II.18 del
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «dall'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 10»;
b) all'articolo 11, comma 3, lettera c), le parole: «a soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ad archeologi»;
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;»;
d) all'articolo 16:
1) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 2, le parole: «La relazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il progetto» e dopo le parole: «è redatta da archeologi» sono inserite le seguenti: «di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.»;
4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo è integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.»;
e) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole «scheda tecnica di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «relazione di cui all'articolo 16».
Art. 94. Sostituzione dell'Allegato V.2 del
1. L'allegato V.2 del
«Allegato V.2
Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico
(Articolo 215, comma 1)
Articolo 1
Formazione del collegio e compensi.
1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.
3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.
4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro».
5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della
6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonchè all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.
Articolo 2
Requisiti e incompatibilità
1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.
3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:
a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del
c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.
4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
Articolo 3
Costituzione e insediamento del Collegio.
1. Il collegio consultivo tecnico è costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
2. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
4. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.
5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
Articolo 4.
Decisioni del collegio consultivo tecnico
1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.
3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.
4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonchè al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
Articolo 5.
Decadenze, dimissioni e revoca
1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.
3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.
4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.
Articolo 6
Osservatorio
1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.
2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice.
3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.
4. L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
Articolo 7
Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
1. Il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell'articolo 1.
2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.
3. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
4. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all'articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.
Articolo 8
Segreteria tecnico amministrativa
1. Per lavori di particolare complessità, il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.
2. Alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.».
Art. 95. Modifiche all'Allegato V.3 del
1. All'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 del
«n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR;
n-quater) un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
Art. 96. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 97. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.