Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 09/01/2025 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 |
Art. 2. Modifiche alla Tabella A) - Rete stradale di interesse regionale |
Art. 3. Modifiche alla Tabella B) - Rete stradale di interesse statale a gestione regionale |
Art. 4. Modifiche alla Tabella C) - Rete stradale di interesse statale |
Art. 5. Trasferimento, operazioni di consegna e successione nei rapporti giuridici |
§ 41.7.413 - D.Lgs. 9 gennaio 2025, n. 8.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, in materia di viabilità.
(G.U. 3 febbraio 2025, n. 27)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2023, recante «Classificazione a strada statale S.S. 14 Var "Variante di Monfalcone e Ronchi dei Legionari" della S.R. GO 26 "Raccordo stradale S.S. 14 - S.P. 19" dal km 0,000 al km 3,287 (intero tratto stradale) e della S.R. GO 19 "Monfalcone - Grado" dal km 0,000 al km 3,267, e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso di S.S. 14 "della Venezia Giulia" dal km 123,542 al km 127,377»;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111
1. All'articolo 2 del
a) al comma 3, la lettera f) le parole «all'intesa con la Regione sulla» sono sostituite dalle seguenti: «alla»;
b) al comma 3, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalità, forme di attuazione, finanziamenti e oneri»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione.».
Art. 2. Modifiche alla Tabella A) - Rete stradale di interesse regionale
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 la Tabella A), allegata al medesimo decreto legislativo, è sostituita dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3. Modifiche alla Tabella B) - Rete stradale di interesse statale a gestione regionale
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 la Tabella B), allegata al medesimo decreto legislativo, è sostituita dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4. Modifiche alla Tabella C) - Rete stradale di interesse statale
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 la Tabella C), allegata al medesimo decreto legislativo, è sostituita dall'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 5. Trasferimento, operazioni di consegna e successione nei rapporti giuridici
1. Per il trasferimento, le operazioni di consegna e la successione nei rapporti giuridici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del
2. La presa in consegna dell'opera relativa alla Variante Galleria di San Lorenzo ai fini della gestione regionale è subordinata all'esito positivo delle operazioni di collaudo di tutte le opere, compresa l'attuazione di quelle eventualmente previste o prescritte negli atti di collaudo.