§ 15.3.253 - L. 11 marzo 2025, n. 28.
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:11/03/2025
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 2.  Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) [...]
Art. 3.  Modifiche agli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti [...]
Art. 4.  Disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 15.3.253 - L. 11 marzo 2025, n. 28.

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonchè ulteriori disposizioni in materia finanziaria.

(G.U. 20 marzo 2025, n. 66)

 

Art. 1. Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

     1. Alla legge 5 marzo 2024, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 19:

     1) al comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», le parole: «, ove necessario,» sono soppresse e le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonchè per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo»;

     2) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato»;

     3) al comma 2, lettera b), le parole: «ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi la partecipazione assembleare,»;

     4) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «facilitare» sono inserite le seguenti: «il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso»;

     5) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «massima diffusione,» sono inserite le seguenti: «anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio,»;

     6) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «prevedere il riordino» sono inserite le seguenti: «, il coordinamento» e dopo le parole: «materia di» sono inserite le seguenti: «servizi e attività di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di»;

     7) al comma 2, lettera i), dopo la parola: «aggiornare» sono inserite le seguenti: «e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria»;

     8) al comma 2, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

     «i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio»;

     9) al comma 2, lettera l), dopo le parole: «e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «nonchè delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate»;

     10) al comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

     «l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;

     l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure»;

     11) al comma 4, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

     12) alla rubrica, le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonchè per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento»;

     b) nel capo I, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

     «Art. 19 bis. (Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonchè distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività;

     b) individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative;

     c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini;

     d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione;

     e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano;

     f) revisione dei poteri delle autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti;

     g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive;

     h) revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

     2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

     3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può adottare uno o più decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1»;

     c) nel titolo, le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonchè per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonchè delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998».

     2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

     «2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati».

     3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono corredati di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

 

     Art. 2. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:

     1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

     2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

     3) le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica;

     4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2);

     5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;

     6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-sexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e h-bis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico»;

     b) alla lettera m), numero 1), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     c) alla lettera n) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti».

     2. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «4-quater. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024»;

     b) all'articolo 30:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo»;

     2) al comma 3-bis, le parole: «Ai fini del comma 3, lettera a),» sono soppresse;

     c) nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

     «Art. 30 bis. (Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, ai fini della partecipazione a un sistema di pagamento designato ai sensi del presente decreto gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica predispongono:

     a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;

     b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica nonchè una descrizione delle modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

     c) un piano di liquidazione in caso di dissesto.

     2. Ai fini del comma 1, lettera a), la descrizione delle misure adottate comprende, a seconda dei casi:

     a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine:

     1) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;

     2) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;

     3) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;

     4) una copia del progetto di contratto con la banca italiana o la banca dell'Unione europea;

     5) una dichiarazione esplicita della conformità all'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

     b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio:

     1) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da una banca italiana o dell'Unione europea proviene da un'entità non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;

     2) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

     3) la durata e le modalità di rinnovo della copertura;

     4) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.

     3. Ai fini del comma 1, lettera b), la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla medesima lettera b) sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. I dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono inoltre:

     a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o metterà in atto per valutare e prevenire tali rischi;

     b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, comprese la frequenza e le risorse umane assegnate;

     c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;

     d) l'identità della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformità, nonchè un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone;

     e) l'identità di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;

     f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;

     g) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

     h) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

     i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica è una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo.

     4. Ai fini del comma 1, lettera c), il piano di liquidazione è adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.

     5. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica trasmettono all'operatore del sistema italiano una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, che confermi la sussistenza dei requisiti indicati nei commi da 1 a 4. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica informano contestualmente la Banca d'Italia di aver richiesto la partecipazione a sistemi di pagamento designati.

     6. L'operatore del sistema italiano può chiedere ai soggetti di cui al comma 1 specifiche informazioni o ulteriori attestazioni, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti del presente articolo»;

     d) all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-bis».

     3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/886»;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 1, alle parole: «articolo 8» sono premesse le seguenti: «articolo 5 bis, articolo 5 ter, articolo 5 quater e»;

     2) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012»;

     3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012.

     1-ter. Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/ 2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo.

     1-quater. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio»;

     4) al comma 2, alle parole: «e dall'articolo 8» sono premesse le seguenti: «, dall'articolo 5 bis, dall'articolo 5 ter, dall'articolo 5 quater, dall'articolo 5 quinquies».

     4. All'articolo 126-bis, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024».

 

     Art. 3. Modifiche agli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

     1. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'attività dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l'Organismo può avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890»;

     b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo può chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle società fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonchè procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d'intesa».

     2. All'articolo 31-bis, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi nè ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite».

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari

     1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purchè la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.

     2. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 2.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purchè la stessa non ecceda il valore nominale di 3.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.

     3. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «agli articoli 33 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.